Regione Piemonte

Piano Casa Governo Berlusconi

 

 

18 gennaio 2010 - Ance

Piano Casa: come cambiano le regole da Comune a Comune

PIEMONTE – LR n. 20/2009
Le esclusioni previste dalla legge
- edifici in assenza o difformità dal titolo abilitativo
- edifici nei centri storici o nelle aree esterne d'interesse storico e paesaggistico ad essi pertinenti
- monumenti isolati, singoli edifici, civili o di architettura rurale, di valore storico‐artistico o ambientale o documentario
- edifici nei parchi nazionali o in aree protette
- aree individuate dai piani regolatori in classe di pericolosità III a)
- rustici (ex LR 9/2003)
- edifici sui quali è applicata la LR 21/1998 sul recupero dei sottotetti
Negli edifici ricadenti all'interno di aree dichiarate di notevole interesse pubblico sono ammessi gli interventi di ampliamento, fatto salvo l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica.
Le prescrizioni previste dalla legge
Per le realizzazioni degli ampliamenti e delle demolizioni ricostruzione è previsto dalla legge il rispetto delle distanze dai confini, dalle strade e tra edifici, dei parametri qualitativi vigenti e dell'indice di permeabilità dei suoli, fissati dagli strumenti urbanistici, nonché il rispetto del limite di densità fondiaria fissato dall'articolo 23, comma 2, della Legge Regionale 56/1977. E’ invece possibile derogare all'altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici per la quantità necessaria per sopraelevare di un piano.
Le facoltà assegnate ai Comuni
I comuni possono, nel termine perentorio di 60 giorni dall'entrata in vigore della legge (termine scaduto il 29/9/2009) disporre l'esclusione dell'applicazione degli articoli 3 e 4 (interventi di ampliamento e demolizione ricostruzione) in tutto o in parte del territorio comunale.
Possono inoltre indicare i parametri quantitativi e qualitativi stabiliti dagli strumenti urbanistici non derogabili per la realizzazione dei suddetti interventi.

Le principali scelte dei Comuni

Comune
Delibera
Torino

Conferma l’esclusione, già prevista dalla legge, di poter realizzare gli interventi nei centri storici o comunque sugli edifici caratterizzanti il tessuto storico.
Escluse inoltre le aree: destinate a servizi, a viabilità, interessate da fasce di rispetto o infine classificate come zone boscate. Dispone l’inderogabilità dell’altezza massima consentita dal regolamento edilizio per gli edifici posti a levante del fiume Po.
Per i fabbricati con piano pilotis realizzati in allineamento al filo stradale, pubblico o privato: la trasformazione in residenza può avvenire solo previa realizzazione di un porticato di uso comune, di larghezza minima pari a metri 3, posizionato lungo i citati allineamenti e protetto da cancellata lungo la via.

Alba

Escluse le aree che presentano i caratteri geomorfologici o idrogeologici che li rendono inadatti ad ospitare gli incrementi volumetrici nonché le aree aventi determinate caratteristiche di unitarietà e funzionalità o aventi densità già prossime ai limiti inderogabili di cui all’art. 23 LR 56/1977. Esclusi ad esempio tutti i lotti catastali ricomprendenti edifici a schiera.
Ammessi gli interventi anche nelle aree agricole collinari con il solo obbligo di rispettare le altezza massime previste per quelle zone.
La delibera fa, infine, salve le disposizioni vigenti sia qualitative che quantitative che regolano gli interventi fatta eccezione per quelle strettamente necessarie all’applicazione della deroga.