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28 gennaio 2010 - Rovigo Oggi
Piano Casa: un regalo ancora da scartare
Solo 20 le domande presentate sin'ora per l'ampliamento volumetrico delle casa. Sembra che la tanto decantata legge si sia rivelata un buco nell'acqua
Rovigo - Rimane impacchettato il “regalo volumetrico” che, la Legge Regionale dell’8 luglio 2009, ha voluto concedere ai proprietari di immobili al fine di rilanciare il settore edile in crisi. La legge era stata dichiarata “urgente” ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto e nel titolo spiegava precisamente quali fossero gli intenti del provvedimento: “intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n°16 in materia di barriere architettoniche”.
Le 20 domande pervenute al comune di Rovigo fanno tutte riferimento all'articolo 2 della legge stessa, ovvero quello che consente l'aumento volumetrico del 20% per gli edifici ad uso residenziale e del 20% della superficie coperta se adibiti ad uso diverso.
Il secondo fine, quello di favorire l'edilizia sostenibile, a Rovigo sembra non sia stato preso in considerazione nemmeno dai quei pochi che per ora hanno aderito al provvedimento. Nessuna domanda infatti fa riferimento all'articolo 3: quello nel quale si concede la demolizione e la ricostruzione di edifici antecedenti il 1989 con un aumento fino al 40% del volume esistente per gli edifici residenziali e fino al 40 per cento della superficie coperta per quelli adibiti ad uso diverso. Questo, qualora per la ricostruzione vengano utilizzate tecniche costruttive di cui alla legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 “Iniziative ed interventi regionali a favore dell'edilizia sostenibile”.
Gli interventi che riguardano la “prima casa” non hanno dovuto attendere il recepimento da parte del comune di Rovigo, avvenuto al Consiglio Comunale del 30 ottobre 2009, erano già possibili dal giorno della pubblicazione nel Bur, ovvero dal 10 luglio 2009. Sono quindi passati già quasi sette mesi.
Il fatto però che la legge deroga abbia validità biennale e che quindi manchi più di un anno allo scadere non può permettere previsioni su quale sarà il successo finale. Quel che è sicuro è che, almeno a Rovigo, l'urgenza probabilmente non c'era.
28 gennaio 2010 - Il Giornale di Vicenza
Asiago. Il Piano casa è un flop
ASIAGO. Il sindaco sulle accuse della minoranza: «Norme restrittive? No, anti speculazioni» - Solo due le richieste arrivate agli uffici comunali: una già bocciata!
Asiago. A quattro mesi dalla sua adozione, il Piano casa regionale ad Asiago si sta rivelando un flop. Fino ad ora solamente due richieste sono giunte agli uffici del municipio asiaghese per avviare l'aumento di volumi previsti dal piano regionale pensato per rilanciare l'economia considerando che l'edilizia muove ben 17 comparti economici.
Ma ad Asiago il movimento sperato non si è visto. E questo dopo discussioni e polemiche da parte di alcuni che indicavano come il piano casa assunto dal Comune di Asiago fosse troppo restrittivo, anzi addirittura in contrapposizione di quanto indicato dalla Regione.
Il documento asiaghese licenziato dal consiglio comunale ai primi di ottobre sottolineava come il sostegno all'edilizia dovesse passare attraverso il miglioramento qualitativo delle abitazioni esistenti e favorire il contenimento energetico, il tutto tutelando l'ambiente e il paesaggio. Il Consiglio aveva vietato il cumulo dei volumi con altri ampliamenti già previsti, non ammetteva deroghe all'altezza massima né alle distanze tra fabbricati e da strade ed era riservato esclusivamente agli edifici unifamiliari, bifamiliari o trifamiliari destinati a prima casa determinando l'aumento delle unità abitative fino ad un massimo di 3.
«È vero ad oggi sono giunte solo due richieste di utilizzo della normativa regionale di cui una è stata accolta e l'altra è respinta - conferma il sindaco di Asiago, Andrea Gios - Ma questo non certo per le restrizioni da noi poste che evitano le speculazioni e non frenano le iniziative per la prima casa. La legge regionale necessitava di un'interpretazione territoriale. Se si fosse applicata la norma regionale incondizionatamente, come richiesto dalla minoranza, si avrebbe avuto un effetto disastroso sul territorio. Basti pensare che da ogni villetta esistente si sarebbero potuti ricavare piccoli condomini che avrebbero risposto ad esigenze speculative più che alle effettive esigenze abitative».
A settimane dovrebbe inoltre essere approvato in via definitiva dal Consiglio di Asiago il Pat comunale, altro documento urbanistico che sta suscitato molte polemiche. Un documento attorno al quale l'amministrazione Gios ha sempre fatto quadrato.
«È il punto fondamentale della nostra azione amministrativa ed identifica una volontà politica ben precisa a tutela del territorio - sottolinea il sindaco Gios - Il Pat vuole rappresentare il perno per lo sviluppo futuro di Asiago riconvertendo il nostro turismo da un sistema fondato sulla "vendita di beni" ad un sistema economico fondato sulla vendita di servizi».
18 gennaio 2010 - Ance
Piano Casa: come cambiano le regole da Comune a Comune
VENETO – LR n. 14/2009
Le esclusioni previste dalla legge
- edifici ricadenti all’interno dei centri storici
- edifici vincolati ovvero oggetto di specifiche norme di tutela
- aree dichiarate inedificabili;
- immobili anche parzialmente abusivi oggetto di ordinanza di demolizione;
- edifici aventi destinazione commerciale qualora gli interventi siano volti ad eludere o derogare le disposizioni in materia di programmazione, insediamento e apertura di strutture di vendite etc
Le prescrizioni previste dalla legge
Per le realizzazioni degli ampliamenti la legge ammette anche interventi nei condomini purché nel rispetto delle norme del codice civile. In ipotesi di case a schiera l’ampliamento è ammesso qualora venga realizzato in maniera uniforme con le stesse modalità.
Le facoltà assegnate ai Comuni
I Comuni entro il 30 ottobre 2009 deliberano, sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale, se e con quali limiti applicare la normativa sugli ampliamenti e demolizioni e ricostruzioni con aumento di volumetria o superficie coperta.
I Comuni possono stabilire ulteriori incentivi di carattere economico in caso di utilizzo delle tecniche costruttive della bioedilizia o che prevedano il ricorso alle energie rinnovabili.
Le principali scelte dei Comuni
Comune |
Delibera |
| Venezia |
Anche in considerazione della peculiarità morfologica della città la delibera, oltre a confermare in linea generale le esclusioni già previste dalle legge la delibera specifica che gli interventi non possono essere realizzati in tutto il centro storico, nelle zone A del Lido e delle Isole sugli edifici considerati manufatti testimoniali della civiltà industriale.
Per l’ampliamento sulle case a schiera la delibera precisa che il requisito dell’uniformità di cui all’art. 2 co. 4 della legge regionale deve intendersi come necessità che sia preservata, in seguito all’ampliamento, la coerenza delle forme architettoniche. A tal fine prevede l’obbligo di estendere il progetto all’intero complesso edilizio attraverso la presentazione di una istanza edilizia comune da parte di tutti i proprietari delle unità componenti la schiera. L’istanza di ampliamento comune non è necessaria in caso di ampliamento della superficie interna, anche attraverso l’utilizzo del sottotetto, delle singole unità immobiliari.
La delibera impone poi il rispetto sia della normativa statale in materia di distanze e altezza sia delle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali.
Nel caso in cui il PRG ammetta il cambio di destinazione d’uso la delibera consente che con un unico titolo abilitativo possa essere richiesto sia il mutamento sia l’ampliamento.
In caso di ricostruzione dell’edificio a seguito di demolizione totale non è ammessa la delocalizzazione a meno che non lo imponga il rispetto delle norme relative alla distanza da edifici, strade, ferrovie, linee di alta tensione, allevamenti, discariche ovvero il rispetto di ambiti tutelati ai seni della parte terza del Codice dei beni culturale e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004). |
| Vicenza |
Diversamente da quanto previsto dalla legge regionale, il Comune non ammette deroghe alle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti riguardanti le distanze dai confini, le distanze dalle strade, le distanze tra fabbricati. Non ammessi ampliamenti di annessi rustici se non in applicazione della L.R. 23/04/2004 n° 11. Per gli edifici residenziali in zona agricola l’intervento di ampliamento del 20% è calcolato sul volume urbanistico esistente nel limite massimo di assentibile di 160 metri cubi mentre per la demolizione ricostruzione è ammesso l’incremento del 30% ma entro il limite massimo di 240 mc.
Al fine di non aggravare il carico urbanistico non sono consentiti l'aumento e il frazionamento delle unità immobiliari, (ad esclusione di interventi riguardanti la “prima casa”), salvo la realizzazione di alloggi in locazione convenzionata o di una o più nuove unità immobiliari destinate ai familiari di primo grado o di secondo grado del richiedente.
Il mutamento di destinazione d’uso della porzione in ampliamento (non ammesso dalla legge regionale) è ammesso decorsi dieci anni dalla comunicazione di fine lavori, (a tal fine dovrà essere prodotto atto unilaterale d’obbligo) salvo i casi in cui il cambio di destinazione d’uso sia compatibile e ammesso dallo strumento urbanistico vigente e sempreché ciò non comporti un carico urbanistico maggiore di quello determinato in sede di ampliamento.
Nei condomini l’ampliamento è ammissibile previa autorizzazione dell’assemblea condominiale; nel caso in cui non sia possibile realizzarlo in aderenza al fabbricato principale, può essere autorizzata la costruzione di un
corpo edilizio separato a condizione che lo stesso abbia carattere accessorio e
pertinenziale.
La delibera prevede ulteriori possibilità di usufruire della riduzione del 60% sul contributo di costruzione. Tale riduzione, infatti, oltre che sulla prima casa è applicata anche per gli interventi che comportano la realizzazione di unità immobiliari destinate a familiari di primo grado del richiedente nonché per gli
interventi di ampliamento a destinazione residenziale che prevedano l’impiego
di bio‐edilizia e/o l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili, pannelli solari o
fotovoltaici.
La delibera contiene poi un elenco dettagliato di tutta la documentazione che è necessario allegare all’istanza di titolo abilitativo tra cui tra le altre cose anche la Dichiarazione in materia di terra e rocce da scavo.
Per quanto riguarda l’ambito dell’applicazione della legge la delibera aggiunge ulteriori limitazioni: i fabbricati di valore storico testimoniale (gli edifici novecenteschi e ottocenteschi, le palazzine Liberty, alcuni edifici rurali. |
Rovigo |
Per quanto riguarda l’ambito di applicazione degli interventi le delibera esclude anche gli edifici dove vi siano attività industriali/artigianali rumorose, moleste, inquinanti,insalubri ricadenti in qualsiasi zona del PRG. Per le zone agricole precisa che la demolizione ricostruzione è possibile ma è subordinata alla procedura di cui all’Art.44 della L.R. 11/04.
Viene chiarito che le “pertinenze” non sono cumulabili, ma alternative con gli interventi di ampliamento e demolizione ricostruzione.
Prescritto il rispetto della distanza minima assoluta di m 10 tra corpi di fabbrica.
Gli interventi di ampliamento (ad esclusione degli interventi destinati ad uso residenziale limitatamente alla prima casa) e demolizione ricostruzione sono subordinati al reperimento delle corrispondenti quantità di standard in relazione alle previsioni delle N.T.A. di PRG e secondo la destinazione dell’edificio e la zona territoriale omogenea nel quale ricade; qualora ciò non fosse possibile è ammessa la monetizzazione.
La delibera contiene poi un elenco dettagliato della documentazione che è necessario allegare alla Dia, quale a titolo di esempio,: relazione statico strutturale sugli effetti dell’intervento in relazione all’edificio esistente nei casi di demolizione ricostruzione, per gli edifici a schiera, un atto di impegno sottoscritto da tutti i proprietari della schiera di accettare l’ampliamento richiesto anche da uno solo dei singoli proprietari e di provvedere ad effettuare l’eventuale futuro ampliamento, con le stesse modalità tipologiche e di uso dei materiali utilizzati dal primo richiedente; ‐ per le unità inserite in edifici condominiali, copia della delibera di assenso del condominio alla realizzazione dell’intervento o degli altri proprietari dell’edificio se il condominio non è costituito. |
Verona |
Nel disciplinare le modalità di attuazione degli interventi nell’ambito del territorio comunale il regolamento del Consiglio pone una serie di condizioni. Qualora l’ampliamento riguardi case a schiera, è necessario presentare un progetto architettonico unitario sottoscritto da tutti gli aventi titolo. Il progetto assentito potrà comunque essere realizzato anche per parti purchè corrispondenti alle singole unità edilizie che compongono la schiera, ammettendo inoltre tempi diversi per l’ampliamento di tali singole unità edilizie.
Con gli interventi di ampliamento è possibile il frazionamento in più unità edilizie rispetto a quelle esistenti ad eccezione degli ampliamenti eseguiti sulla prima casa a meno che le unità edilizie abitative aggiuntive vengano utilizzate dai familiari.
Gli aumenti in termini di volume o superficie coperta derivanti dall’applicazione della LR 14/2009 non incidono sul dimensionamento degli strumenti di pianificazione generale vigenti (PRG – PAT – PI), né comportano alcuna limitazione o variazione alle potenzialità insediative degli stessi; pertanto tali ampliamenti vanno considerati come indipendenti dal dimensionamento della strumentazione urbanistica vigente e ancorché calcolati sulle caratteristiche degli edifici esistenti, in aggiunta alle eventuali capacità insediative residue di piano.
Qualora l’ampliamento degli edifici esistenti riguardi superfici accessorie (quali ad esempio: poggioli, terrazze, porticati, ecc.) non costituenti volume edilizio o superficie coperta, operano per lo stesso le medesime percentuali ammesse per quest’ultimi. L’ ampliamento delle superfici accessorie non riduce quello ammesso in termini di volume o superficie coperta.
Infine, qualora sia necessario diminuire le distanze dal confine di proprietà, ciò è ammesso mediante atto di consenso registrato e trascritto tra gli aventi titolo interessati, in tutto il territorio comunale.
Per quanto riguarda l’ambito di applicazione della legge sono confermate tutte le esclusioni già da questa fissate. In più vengono fissate ulteriori condizioni per gli interventi relativamente a specifiche zone del territorio comunale come: gli ambiti dei parchi o per la formazione dei parchi e delle riserve naturali di interesse comunale; gli edifici ricadenti in ambiti strategici per la riqualificazione, riconversione e ristrutturazione delle aree produttive di Verona Sud; edifici che presentano caratteristiche di archeologia industriale; le Ville Venete, di cui al Catalogo ed Atlante del Veneto. |
Treviso |
Molte le restrizioni poste dalla delibera. Oltre, infatti, a quelle già previste dalla legge sono stati esclusi gli interventi nelle zone D (produttive) zone F (servizi di interesse generale) e negli ambiti PIRUEA (programmi di riqualificazione urbana). Inoltre gli interventi non possono essere realizzati su edifici situati nella fasce di rispetto (es. cimiteriale, fluviale, impianti di depurazione) e negli ambiti vincolati; su edifici ubicati in ambiti di vincolo preordinato all’esproprio (ancorché decaduto); separati dall’edificio principale ed aventi carattere accessorio e pertinenziale.
Per quanto riguarda le condizioni per gli interventi (ad esclusione di quelli sulle prime case per cui non vi sono ulteriori prescrizioni) la delibera prevede che qualora l’ampliamento debba essere realizzato con la costruzione di un corpo edilizio separato, di carattere accessorio e pertinenziale ( dovrà essere costituito un vincolo pertinenziale con l’edificio principale.
In caso di deroga alle distazne dai confini dovrà essere allegato l’assenso del proprietario confinante
L’eventuale adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria deve essere assunto come atto unilaterale d’obbligo non dà diritto a scomputo dai corrispondenti oneri di urbanizzazione.
L’ampliamento delle case a schiera è ammesso a condizione che venga presentata un’unica istanza da parte di tutti i proprietari.
La delibera riduce poi del 10% le percentuali di incremento previste dalla legge per la demolizione ricostruzione.
Per tutti gli interventi di ampliamento alla Dia deve essere allegata un relazione firmata da professionista abilitato con la quella siano messe in evidenza le criticità dell’edifico dal punto di vista sismico e si dimostri contestualmente che l’intervento è volto a migliorare le prestazioni strutturali dell’edificio originario in materia di normativa anti sismica. |
Padova |
Innanzitutto la delibera precisa che gli interventi disciplinati negli articoli 2 e 3 della legge (ampliamento e demolizione ricostruzione) devono essere intesi come aggiuntivi rispetto alla eventuale potenzialità residua del P.R.G. vigente.
E’ ammessa la deroga alle previsioni degli indici di edificabilità, altezze massime di zona e distacchi dai confini e tra fabbricati alle condizioni stabilite nelle delibera stessa.
Con gli interventi di ampliamento è ammessa la formazione di nuove unità immobiliari. Sempre per tale tipologia di interventi la delibera richiede che Se non sono ricompresi in zone soggette a PUA è richiesta la seguente dotazione di parcheggi: 1) per gli interventi residenziali che comportano aumento di unità immobiliari: almeno un posto auto privato, anche scoperto, di dimensione minima di 10 mq per ciascuna unità immobiliare; 2) per gli interventi a destinazione non residenziale comportanti aumento della S.L.P.: almeno 1 mq/2,5 mq. di nuova S.L.P. di parcheggi pubblici o di uso pubblico.
Gli interventi attuati mediante P.U.A. devono, invece, prevedere la dotazione di aree a servizi (standard) stabilita dalla L.R.11/2004 e/o dal P.R.G.
Per le strutture commerciali di vendita esistenti l’ampliamento, nei limiti fissati dalla legge, è consentito unicamente per i negozi di vicinato e le medio‐piccole Nei casi di edifici a destinazione mista (residenziale‐non residenziale) gli interventi di
ampliamento devono rispettare, proporzionalmente, i limiti fissati dalla Legge.
La localizzazione dell’edificio ricostruito deve mantenere un rapporto con il suo sedime originario con esclusione quindi della possibilità di ricomporre il volume in altra posizione, anche nella stessa area di proprietà, fatti salvi eventuali scostamenti finalizzati al rispetto o al ripristino dei distacchi dai confini, dai fabbricati contermini e dalla strada.
Oltre agli ambiti di esclusione già indicati dalla legge la delibera elenca ulteriori aree o zone in cui gli interventi non trovano applicazione tra cui ad esempio gli edifici esistenti, esterni al centro storico, costruiti in data antecedente al 1942 che
presentano elementi tipologici e/o particolari connotazioni di valore
storico‐culturale, ovvero costituiscono una unitarietà costruttiva e/o morfologica (stesso periodo, progetto unitario, identità di immagine).
In alcuni casi poi la presentazione della D.I.A per l’esecuzione dell’intervento può avvenire solo successivamente all’ottenimento di un parere positivo su progetto preventivo ovvero di un progetto architettonico unitario assentito da tutti i proprietari, in particolare per quanto riguarda le case a schiera e gli edifici composti da più unità immobiliari.
Gli interventi in zona agricola sono ammessi e possono prevedere la creazione
di nuove unità immobiliari solo nel caso in cui siano destinate ad abitazione principale di parenti fino al II° grado del proprietario che ha nella stessa casa la propria abitazione principale; è comunque consentito l’ampliamento del 20% degli annessi rustici limitatamente a quelli legati alla conduzione del fondo. |
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