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31 marzo 2010 - Edilportale - Paola Mammarella
Piano Casa Emilia Romagna, sottotetti e seminterrati ammessi
Due circolari esplicative per estensione della Dia, classificazione edifici e definizione della Sul
Chiesta più chiarezza dagli operatori del settore costruzioni dell’Emilia Romagna, alle prese con il Piano Casa.
Definizione dei termini e della tipologia degli edifici, ammissibilità degli interventi e titoli abilitativi sono stati spiegati da due circolari esplicative.
La circolare PG 290000/2009 ha chiarito che bisogna escludere dagli ampliamenti gli edifici con interventi in corso di esecuzione al 31 marzo 2009. La Legge Regionale 6/2009 prevede infatti che gli interventi si applichino agli immobili ultimati entro questa data.
L’ampliamento è invece ammissibile nei casi in cui il titolo edilizio in corso di attuazione preveda interventi che non modificano la SUL, come la manutenzione ordinaria e straordinaria, la ristrutturazione edilizia, il frazionamento o l’accorpamento di due o più unità immobiliari residenziali.
Esclusi anche, ai sensi della Circolare PG 168408/2009, le unità immobiliari interessate da opere abusive i cui procedimenti sanzionatori non siano stati conclusi entro il marzo 2009, nonché le unità sottoposte a ordine di demolizione emanato entro lo stesso termine. Nei casi in cui l’opera abusiva non abbia conseguito un titolo in sanatoria ma sia stata oggetto di sanzione amministrativa pecuniaria applicata e versata entro il 31 marzo 2009, la superficie illegittimamente realizzata non fa parte della SUL su cui calcolare l’ampliamento ammissibile.
Per la definizione della SUL deve essere considerata la superficie di tutti i piani fuori terra, escluse le superfici interrate e le parti scoperte.
Gli spazi seminterrati costruiti in parte al di sopra della linea di stacco dell’edificio, possono essere aerati, illuminati e dotati di accesso dall’esterno, come nel caso di edifici costruiti su terreni in pendenza. In base a tale considerazione, possono essere computati nella SUL in tutti i casi in cui nell’ultimo titolo edilizio rilasciato la loro superficie risulti classificata come utile all’unità immobiliare residenziale.
Per i sottotetti l’altezza minima per calcolare il volume e la relativa superficie utile è fissata a partire da 1,80 metri. Questa misura costituisce il limite a partire dal quale va misurata la superficie del sottotetto da conteggiare nella SUL.
In linea con lo spirito di rilancio della legge è ammissibile l’ampliamento anche senza la realizzazione di nuova volumetria e di nuova superficie. Intervento possibile attraverso il riuso di locali accessori o pertinenziali, situati in aderenza all’edificio principale o all’interno della sua sagoma, anche aventi autonomo accatastamento, come garage e depositi, che sono trasformati in locali abitativi. Allo stesso modo è consentita la chiusura di porticati, verande e terrazzi coperti, nonché la realizzazione di soppalchi.
Nell’ipotesi di edificio abitativo principale con pertinenza fisicamente distinta da esso collocata nello stesso lotto e avente autonoma classificazione catastale, è consentito l’ampliamentoper entrambe le unità immobiliari. Il requisito della superficie utile lorda massima pari a 350 mq è da calcolare sommando alla superficie utile lorda dell’edificio principale abitativo la SUL della pertinenza. Si potrà quindi concedere il 20% sull’edificio principale e il 20% su quello pertinenziale.
Ulteriori chiarimenti sono stati forniti sulla tipologia degli edifici. Si considera monofamiliare sia l’edificio singolo sia ogni unità immobiliare che costituisca una autonoma porzione terra-cielo di edificio facente parte di un aggregato edilizio. In base alla Circolare PG 168408/2009, poi, le villette a schiera sono equiparate a edifici mono e bifamiliari.
Ferma restando la non cumulabilità degli interventi, per ragioni di semplificazione delle procedure, con la stessa Dia possono essere abilitati gli interventi previsti nei piani e nei regolamenti comunali che risultino compatibili col Piano Casa, come manutenzioni straordinarie e la trasformazione delle superfici esistenti da accessorie ad utili.
25 marzo 2010 - Il Sole 24 Ore - Giorgio Santilli
Il piano casa nei sogni dei futuri governatori
Piena adesione dei candidati governatori di centro-destra alla deregulation del governo, con la promessa di adeguare le norme regionali là dove non prevedano il regime semplificato o non consentano l'applicazione del provvedimento del governo. Atteggiamenti non così monolitici sulle misure da prendere tra i candidati governatori di centro-sinistra dove la linea unitaria è data semmai da una maggiore attenzione al problema della sicurezza e delle verifiche tecniche da affiancare alla liberalizzazione. L'obiettivo dichiarato è quello di evitare conseguenze sulla tenuta statica degli edifici e anche di coinvolgere le professionalità tecniche (architetti, geometri, ingegneri) oggi escluse dal percorso della liberalizzazione.
Questa la sintesi delle risposte che i candidati governatori dei due schieramenti danno in sette grandi regioni (Veneto, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, Campania e Puglia) alla domanda se si intenda rendere possibile o meno l'applicazione del decreto legge che prevede un regime libero per le manutenzioni edilizie straordinarie, senza più l'obbligo per il proprietario di casa di presentare la denuncia di inizio attività.
EMILIA ROMAGNA
Vasco Errani
Candidato centro-sinistra
C'è da fare innanzitutto una considerazione sul metodo. Le disposizioni a favore della semplificazione contenute nel decreto non sono state per nulla condivise con le Regioni. E arrivano con oltre undici mesi di ritardo rispetto all'accordo tra governo e regioni del 1° aprile 2009. Inoltre non vorremmo che ci fosse un rischio di sovrapposizione normativa nella traduzione nella realtà di questi principi e che si perda l'obiettivo centrale della sicurezza. Dal canto suo la Regione ha già avviato, con la legge regionale 6 del 2009, un proprio articolato percorso di semplificazione in materia urbanistica puntando inoltre a edifici ambientalmente compatibili, ad alto risparmio energetico e sicuri sismicamente. Insomma: non siamo contrari a priori, ma occorre valutare bene le ricadute del testo del decreto.
Anna Maria Bernini
Candidata centro-destra
Queste norme vanno recepite, ma bisogna anche riaprire una discussione a più ampio raggio sulle norme urbanistiche. Basta con la pianificazione millimetrica da parte delle amminstrazioni: lo Stato deve essere un buon regolatore, non un pianificatore ansioso e ansiogeno.
(interviste a cura di Marco Alfieri, Andrea Biondi, Celestina Dominelli, Katy Mandurino, Mariano Maugeri, Vincenzo Rutigliano, Vera Viola e Maria Chiara Voci)
8 marzo 2010 - ANCE
Piano casa: le regole poste dai Comuni
EMILIA ROMAGNA – LR n. 6/2009
Le esclusioni previste dalla legge
- edifici nei centri storici
- edifici situati nelle zone di tutela naturalistica, nel sistema forestale e boschivo, negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua e nelle zone di tutela della costa e dell'arenile;
- edifici all'interno delle aree dei parchi e delle riserve naturali
- edifici situati sul demanio statale, regionale, provinciale e comunale;
- qualsiasi altra area sottoposta dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica a vincolo di inedificabilità assoluta, ovvero destinata ad interventi di edilizia residenziale pubblica, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167
- zone classificate a rischio idrogeologico molto elevato
- abitati da trasferire e da consolidare, ferma restando la possibilità di attuare gli interventi ammessi dalle relative perimetrazioni;
- edifici posti nelle aree di danno degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante qualora gli edifici stessi risultino non compatibili con i criteri di sicurezza definiti dal DM 9 maggio 2001;
- unità immobiliari oggetto di interventi edilizi abusivi i cui procedimenti sanzionatori non siano stati conclusi entro il 31 marzo 2009, nonché unità immobiliari, totalmente o parzialmente abusive soggette a ordine di demolizione emanato entro la stessa data. Le superfici utili lorde realizzate abusivamente per le quali sia stata applicata e versata alla data del 31 marzo 2009 la sanzione pecuniaria sono decurtate dall'ampliamento ammissibile.
Le facoltà assegnate ai Comuni
Entro il termine perentorio di 60 giorni dall’entrata in vigore della legge (termine scaduto il 21 settembre 2009) i Comuni possono prevedere ulteriori limiti e condizioni di applicazione delle norme relative agli ampliamenti e alle demolizioni e ricostruzioni in relazione a specifici immobili o
ambiti del proprio territorio, per ragioni di ordine urbanistico, edilizio, paesaggistico, ambientale e culturale ovvero stabilire limiti differenziati in ordine alle possibilità di ampliamento in relazione alle caratteristiche proprie dei singoli ambiti e del diverso loro grado di saturazione edilizia.
Le prescrizioni previste dalla legge
Per la realizzazione degli ampliamenti e delle demolizioni ricostruzioni è previsto dalla legge il rispetto della distanza minima dai confini e dagli edifici, dell’altezza massima dei fabbricati e dei limiti inderogabili di densità edilizia; dei vincoli di inedificabilità e delle zone di rispetto. Non trovano, invece, applicazione i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati previsti dagli strumenti urbanistici generali ed attuativi e dai regolamenti edilizi.
Gli interventi non si cumulano con gli incrementi premiali eventualmente consentiti dagli strumenti urbanistici comunali sui medesimi edifici.
Le principali scelte dei Comuni
Comune |
Delibera |
| Ravenna | Con alcune specificazione la delibera conferma le esclusioni previste dalla legge. |
| Bologna | La delibera conferma le ipotesi di esclusione degli interventi, già individuate dalla legge. Esclusi dagli interventi anche gli edifici posti negli ambiti rurali e ambientali. Ammessi, a certe condizioni, gli interventi su edifici aventi “interesse documentale”. Per quanto riguarda la demolizione ricostruzione la delibera precisa che gli strumenti urbanistici vigenti non individuano né edifici incongrui né da de localizzare. |
| Ferrara | Esclude le aree agricole di rilievo paesaggistico e le zone individuate dal vigente PTCP di tutela dei corsi d'acqua. Si precisa che il limite di 350 mq di superficie utile lorda di edifici abitativi monofamiliari e bifamiliari o di “altra tipologia edilizia”, ai fini dell’applicazione dell’art. 53 (interventi di ampliamento) deve essere inteso come riferito all’unità residenziale avente una propria autonomia ancorché contigua o adiacente o in aderenza (termini da intendersi a questi fini come sinonimi) ad altro edificio, ma senza parti comuni o condominiali. Per l’ottenimento del titolo abilitativo (DIA) si prevede l’obbligo del parere preventivo della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio. Ammessa la monetizzazione degli standard. Ribadisce anche l’obbligatorietà (già prevista dalla legge) delle urbanizzazioni primarie mancanti. |
| Parma | Con alcune specificazione la delibera conferma le esclusioni previste dalla legge. Gli ampliamenti possono essere realizzati per incrementare sia la superficie utile che quella accessoria (es. possibilità di aumentare il numero o la superficie dei vani abitabili esistenti o realizzare di nuove autorimesse). Ammessi gli interventi su casa schiera previo assenso scritto dei proprietari confinanti. Può essere aumentato il numero delle unità immobiliari ma in tal caso debbono essere destinate per almeno 10 anni alla locazione a canone calmierato. Le superfici condonate rientrano nel calcolo della superficie su cui calcolare la percentuale di ampliamento ammissibile. Obbligatorio il parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio ai fini del rilascio del titolo abilitativo. Esclusa la cumulatività degli incrementi riconosciuti in via straordinaria dalla legge regionale con quelli previsti dallo strumento urbanistico. E’ tuttavia possibile realizzare gli interventi anche su edifici che hanno usufruito già dei benefici concessi dal regolamento urbanistico purché la fine lavori sia stata comunicata entro il 31/3/2009. Confermata la deroga (già prevista dalla legge) ai limiti più restrittivi posti dal regolamento edilizio in materia di distanze altezze ecc. Resta fermo invece l’obbligo di rispettare le normative tecniche richiamate espressamente all’art.55, comma 8. Il contributo di costruzione deve essere calcolato sugli ampliamenti come fossero interventi di ristrutturazione e sulla demolizione ricostruzione come fosse nuova costruzione. La delibera non prevede riduzioni. |
| Reggio Emilia | Ammessi gli interventi all'interno di ambiti o comparti assoggettati a Piano attuativo la cui convenzione urbanistica sia ancora in corso di efficacia alla data del 31 marzo 2009 , qualora sia stata dichiarata la funzionalità delle opere di urbanizzazione primaria dell’intero comparto e che gli edifici realizzati abbiano comunicato la fine lavori alla data del 31 marzo 2009. Inoltre, l'applicabilità è consentita, in territorio rurale, agli interventi attuati da Imprenditori agricoli su edifici funzionali alle esigenze dell'impresa agricola e del suo conduttore. Restano ferme le esclusioni per gli edifici vincolati o presenti in zone di pregio ambientale e nei parchi campagna. Obbligatorio il parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio ai fini del rilascio del titolo abilitativo. Esclusa la cumulabilità degli incrementi riconosciuti in via straordinaria dalla legge regionale con quelli previsti dallo strumento urbanistico. |
| Comacchio | Poche le zone ammesse per realizzare gli interventi in quanto, secondo quanto precisa la delibera, il territorio comunale è costituito in gran parte da ambiti caratterizzati da peculiarità di carattere paesaggistico ambientale. Previsto l’obbligo del parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio ai fini del rilascio del titolo abilitativo. |
| Imola | Conferma le ipotesi di esclusione degli interventi, già previste dalla legge regionale, sugli immobili con vincolo storico testimoniale anche se posti fuori dal centro storico. Esclusi poi gli interventi di ricostruzione conseguente la delocalizzazione in piani attuativi del PRG approvati, al fine di non compromettere l’impianto urbanistico e l’adeguatezza delle dotazioni territoriali. Mentre la ricostruzione conseguente la delocalizzazione in piani attuativi previsti dal PRG non ancora approvati, è ammessa a condizione che, contestualmente alla Dia venga presentato apposito progetto planivolumetrico per l’intero ambito, al fine di non pregiudicare la qualità urbanistica e l’impianto architettonico del futuro insediamento. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento del 35% fuori dai centri abitati, l’incremento della superficie deve assicurare il rispetto del numero di unità immobiliari ammesse dalle N.T.A. del P.R.G. |
| Sasso Marconi | La delibera indica una serie di edifici esclusi dall’ambito di applicazione della legge (edifici di interesse storico architettonico, di interesse storico tipologico). Prevede, poi, che gli interventi che riguardino, ad esempio, edifici di interesse storico testimoniale o edifici situati nelle zone agricole di rilievo paesaggistico e nei siti di interesse comunitario ecc. debbano essere realizzati nel rispetto dei tipi edilizi, dei materiali e dei colori tipici locali. I progetti su questi edifici devono, inoltre, ricevere il parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio. Per tutti gli interventi si richiede il reperimento degli spazi per parcheggi pertinenziali, se non già presenti. Per quanto riguarda la possibilità di riduzione del contributo di costruzione la delibera rinvia ai casi già previsti dalla legge regionale 31/20002. Ammessa la deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali. Restano salve le previsioni del codice civile. Non ammessa la cumulabilità degli interventi con eventuali ampliamenti già riconosciuti dagli strumenti urbanistici comunali. |
| Formigine | La delibera individua le ulteriori zone dove non sono ammessi gli interventi, tra cui: sottozone omogenee residenziali di tipo B6, in quanto in esse sono presenti edifici e spazi di valore storico ambientale soggetti a disciplina di recupero; sottozone omogenee residenziali di tipo B3, in quanto in detti contesti l’integrazione delle infrastrutture di urbanizzazione e il ritrovamento di spazi per parcheggi pertinenziali potrebbe andare a discapito degli ampi spazi verdi che lo connotano; nelle zone prossime al centro storico ecc.. Esclusi anche tutti gli edifici ed i complessi urbani e non urbani di valore storico‐architettonico, culturale assoggettati a decreto di tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004. La delibera detta poi alcune prescrizioni per quanto riguarda gli interventi su edifici a schiera stabilendo che essi potranno avvenire solo per la sopraelevazione e che i progetti dovranno essere predisposti in maniera unitaria con assenso di tutti i proprietari delle singole unità immobiliari. Negli edifici situati in territorio rurale gli interventi devono essere eseguiti nel rispetto dell’altezza massima di 7.50 ml e di norma entro il perimetro della “corte rurale”. In ogni caso, tutti gli interventi riguardanti edifici situati in territorio rurale devono essere esaminati dalla Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio. |
| Cento | In linea generale, conferma le esclusioni, con ulteriori specificazioni (zona dell’alveo del fiume Reno, zone di rispetto cimiteriale e stradale ecc.), già previste dalla legge. La delibera specifica che per edifici esistenti devono intendersi edifici “abitati o abitabili" o con certificato di conformità edilizia. Esclusi quindi gli interventi su edifici fatiscenti o diroccati. Ribadisce anche l’obbligatorietà (già prevista dalla legge) delle urbanizzazioni primarie mancanti. |
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5 marzo 2010 - Romagna Oggi
Regionali, Errani (Pd): "Su piano casa governo inadempiente"
PARMA - "Investire in ricerca e innovazione per essere protagonisti nel mondo che cambia". E' la ricetta del ricandidato presidente alla Regione Emilia Romagna Vasco Errani, che dai microfoni di Tv Parma attacca il Governo Berlusconi sul Piano casa. "La propaganda e' una cosa, la realta' un'altra. Ho sottoscritto un accordo con il presidente del Consiglio, intesa che la Regione ha eseguito nei tempi stabiliti e che il Governo, invece, non ha applicato nel punto in cui l'esecutivo si impegnava ad aprire un tavolo sull'edilizia pubblica, che rappresenta la vera emergenza del Paese".
Secondo Errani, la finalita' del Piano casa varato dal Governo non era dare una risposta al problema abitativo ma, con l'ampliamento delle volumetrie, "fare ripartire l'edilizia". Il presidente uscente afferma: "Avevo detto a Berlusconi che il miracolo che aveva preventivato non ci sarebbe stato".
