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8 marzo 2010 - ANCE
Piano casa: le regole poste dai Comuni
MARCHE – LR n. 22/2009
Le esclusioni previste dalla legge
- centri storici
- aree definite di tutela integrale dai piani regolatori comunali adeguati al piano paesistico ambientale regionale (PPAR). Per i Comuni privi di strumento urbanistico adeguato al PPAR, si osservano le zone di tutela integrale definite dallo stesso piano regionale;
- aree inondabili e aree di versante in dissesto individuate dal Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico dei bacini di rilievo regionale,
- immobili ricadenti nelle zone A, B e C dei parchi regionali e nazionali e nelle riserve naturali
- aree dichiarate inedificabili
- edifici privati che sorgono su aree demaniali o vincolate ad uso pubblico ed edifici anche parzialmente abusivi per i quali non sia intervenuto il condono.
Le facoltà assegnate ai Comuni
I Comuni, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (termine scaduto il 30/11/2009) possono limitarne l’applicabilità in relazione a determinati immobili o zone del proprio territorio, sulla base di specifiche motivazioni dovute alla saturazione edificatoria delle aree o ad altre preminenti valutazioni di carattere urbanistico o paesaggistico o ambientale.
Le prescrizioni previste dalla legge
Gli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione possono essere realizzati in deroga ai regolamenti edilizi e alle previsioni dei piani urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali per quanto riguarda le altezze, le volumetrie e il numero dei piani. Restano comunque fermi i limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati (DM 1444/1968) ivi inclusi quelli stabiliti dagli strumenti urbanistici.
Ammessa anche la deroga alla normativa statale, regionale e ai regolamenti edilizi in merito alle distanze minime tra edifici e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 11 D.Lgs. 115/2008 e alla L.R. 14/2008 se finalizzati a realizzare il miglioramento energetico secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 192/2005.
Se è impossibile reperire la quantità minima di aree da destinare ai suddetti standard è ammessa la monetizzazione.
Comune |
Delibera |
| Ancona | La delibera limita l'applicabilità della legge all'interno delle aree progetto Apc (aree progetto costruite) e Apl (aree progetto libere) previste dal Piano regolatore, salvo quelle completamente attuate o con convenzione scaduta. Esclusi anche gli edifici ricompresi in un piano attuativo adottato o ancora in vigore nonché infine i programmi di riqualificazione urbanistica di iniziativa privata. La delibera contiene anche un l’elenco di tutte le deroghe ammissibili in via straordinaria ai parametri urbanistici al fine di consentire la realizzare degli interventi. Prevista la possibilità di ricorrere alla monetizzazione per tutti gli interventi di ampliamento. Per le demolizioni e ricostruzioni, che non hanno un limite dimensionale, è prevista la monetizzazione per superfici inferiori ai 1000 mq mentre per gli interventi superiori a questo valore il Comune dovrà valutare l'eventuale proposta di cessione delle aree per la realizzazione degli standard. La delibera impone poi, per gli interventi di demolizione ricostruzione con ampliamento fino al 35% e contestuale mutamento d’uso a residenza, effettuati su edifici non residenziali, ubicati in zona omogenea B ed aventi volumetria superiore a 1750 mc, di riservare almeno il 15% della superficie utile ad alloggi sociali con canone d’affitto da convenzionarsi con il Comune. La realizzazione degli interventi comporta il versamento al Comune del contributo di costruzione in base alle riduzioni fissate dalla legge più l’importo della monetizzazione o nel caso in cui ciò sia previsto la cessione delle aree a standard. Diritti di segreteria incrementati del 50%. |
| Ascoli Piceno | Oltre a indicare gli ambiti storici dove sono esclusi gli interventi la delibera provvede a stabilire quali ulteriori parametri urbanistico edilizi possono essere derogati. Non derogabile la distanza dai confini. Per quanto riguarda il procedimento stabilisce che il rilascio dei titoli abilitativi deve essere sempre preceduto dalla monetizzazione delle aree a standard occorrenti per una somma pari al valore di mercato di aree con caratteristiche simili a quella dell’intervento. |
| Pesaro | La delibera vieta la possibilità di effettuare interventi oltre che nei casi già contemplati dalla legge anche sugli immobili ricadenti nell’ambito di strumenti urbanistici attuativi non ancora adottati o vigenti e sugli immobili sottoposti a restauro o risanamento conservativo. Gli interventi di ampliamento che comportano anche la trasformazione di superfici accessorie in superfici nette sono ammessi a condizione che garantiscano la dotazione di parcheggi ai sensi dell’art. 41 sexies L. 1150/1942 anche per la porzione trasformata ed inoltre assicurino la dotazione di parcheggi privati di uso pubblico richiesti dal vigente PRG oppure la loro monetizzazione. La delibera chiarisce che gli interventi possono essere realizzati in deroga a tutti i parametri urbanistici previsti dal regolamento edilizio ed alle previsione dei piani urbanistici generali ed attuativi purché siano in ogni caso fatti salvi i diritti dei terzi. |
| Urbino | La delibera delimita l’ambito di applicazione degli interventi escludendo tutto il centro storico e una serie di edifici per ragioni storiche e paesaggistiche. Individua poi gli ulteriori parametri del PRG e del Regolamento edilizio che si rende necessario derogare al fine consentire una più ampia applicazione della legge (densità edilizia, indice di copertura, distanze tra edifici) . |
| San Benedetto del Tronto | La delibera amplia, rispetto alle previsioni della legge regionale, l’elenco delle aree o immobili sui quali non è ammissibile operare gli interventi. Stabilisce, inoltre, quali ulteriori parametri urbanistico edilizi possono essere derogati. Norme specifiche sono dettate per gli interventi sugli edifici siti nelle zone artigianali di completamento e di espansione, per le aree sdemanializzate all’interno delle zone destinate ad area portuale. La monetizzazione viene disciplinata in maniera differenziata, in base alle varie fattispecie previste dalla legge regionale. Relativamente agli interventi di ampliamento le aree destinate a standard di cui al D.M. 1444/1968 dovranno sempre essere monetizzate. Relativamente agli interventi di demolizione e ricostruzione, tenuto conto che la legge regionale non fissa un limite di cubatura massima per tali interventi, le aree a standard nel caso in cui abbiano superficie inferiore a mq.1.000, dovranno essere monetizzate. Per le aree da cedere con superficie superiore a mq. 1.000, il Settore Sviluppo del Territorio comunale dovrà valutare se accettare la proposta di cessione delle aree, non solo in base agli aspetti quantitativi, ma anche in base agli aspetti qualitativi delle aree che il richiedente sia in condizione di cedere (adeguatezza rispetto al tipo di standard da realizzare, conformazione delle aree ovvero irregolarità del loro perimetro o loro frammentazione, inclusione in aree private o non agevole accessibilità delle aree oppure distanza dalle altre aree a standard, presenza di servitù, impianti o caratteristiche geologiche o idrogeologiche delle aree da cedere che ne rendono difficile l’utilizzazione), o procedere alla loro monetizzazione. In presenza di interventi compresi in piani attuativi pubblici o privati la possibilità di reperimento delle aree o la loro monetizzazione sarà stabilita dai piani stessi. Il valore economico delle aree è determinato in riferimento ai valori medi delle aree fabbricabili del Comune ai fini della determinazione dell’imposta I.C.I. |
| Fano | La delibera vieta la possibilità di effettuare interventi oltre che nei casi già contemplati dalla legge anche nelle aree che, pur esterne al centro storico, contengono edifici e spazi scoperti con particolare valore storico architettonico e ambientale. Individua poi gli ulteriori parametri del PRG che si rende necessario derogare al fine di consentire una più ampia applicazione della legge (indice di permeabilità, distanze). Per quanto riguarda il reperimento degli standard la delibera prevede che nel caso di intervento diretto sia sempre ammessa la monetizzazione mentre in caso di piani attuativi, pubblici o privati, la possibilità di reperimento delle aree o la loro monetizzazione sarà stabilita dal piano stesso. |
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