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15 marzo 2010 - Mondo Casa Blog

Piano Casa: al via gli interventi in Campania e Molise

Piano Casa: al via gli interventi in Campania e Molise. Ad eccezione dell’ Abruzzo in tutte le altre Regioni che hanno varato la legge sul Piano Casa 2 è possibile realizzare gli interventi straordinari di ampliamento e demolizione ricostruzione con il riconoscimento di cubature premiali aggiuntive. Sono, infatti, scaduti di recente i termini assegnati ai Comuni del Molise e della Campania per deliberare in merito alla attuazione degli interventi.
Si ricorda, infatti, che molte leggi regionali hanno previsto la possibilità per i Comuni di delimitare o addirittura escludere l’ ambito di applicazione degli interventi in relazione a determinati ambiti o immobili dei rispettivi territori sulla base di motivate esigenze di carattere urbanistico, paesaggistico ambientale, architettonico ecc. Tra le facoltà assegnate ai Comuni prevista anche la possibilità di prevedere ulteriori sconti sul contributo di costruzione e di indicare a quali parametri qualitativi e quantitativi stabiliti dagli strumenti urbanistici è possibile derogare.
Dal monitoraggio sui provvedimenti comunali emerge un quadro variegato e disomogeneo anche all’ interno di una stessa Regione.
In Veneto, ad esempio, la possibilità di cumulare le premialità riconosciute dalla legge regionale con quelle eventualmente previste dai singoli strumenti urbanistici generali non è ammessa a Conegliano mentre lo è nel comune di Thiene. Altri comuni della Regione, invece, non hanno previsto espressamente nulla al riguardo. Sconti ulteriori sul contributo di costruzione sono stati previsti da Vicenza, Bassano del Grappa, Arzignano, Conegliano, Thiene.
In Lombardia la facoltà, riconosciuta dalle legge regionale, di prevedere una riduzione sia degli oneri di urbanizzazione che del costo di costruzione è stata recepita, in misura diversa, a Pavia (-30% per gli edifici a destinazione industriale o artigianale; -5% per edifici residenziali), a Lodi (-10%9), a Salò (-1%); a San Donato Milanese (-10%), a Segrate (-1%). Molti comuni hanno, poi, espressamente escluso la possibilità di ricorrere alla monetizzazione delle aree a standard prevedendo quindi che in caso di impossibilità a reperire gli spazi richiesti l’ intervento non potrà essere assentito.
Monetizzazione sempre ammessa, invece, nelle Marche e in Molise, dove le stesse leggi regionali l’ hanno espressamente prevista.
Nessuna previsione di legge in Puglia ma molti Comuni l’ ammettono sia per le aree a standard che per i parcheggi pertinenziali. La deroga alle distanze o alle altezze e agli ulteriori parametri previsti dagli strumenti urbanistici comunali non sempre è stata ammessa. E in alcuni casi devono essere, comunque, rispettati anche i criteri qualitativi e quantitativi.

12 marzo 2010 - ANCE

Piano casa: le regole poste dai Comuni

MOLISE – LR n. 30/2009
Le esclusioni previste dalla legge
- centri storici
- fabbricati anche parzialmente abusivi non sanabili e soggetti all’obbligo di demolizione
- edifici che sorgono su aree dichiarate inedificabili per legge, sentenza o provvedimento amministrativo o dallo strumento urbanistico
Le facoltà assegnate ai Comuni
I Comuni entro il termine perentorio di 60 giorni dall’entrata in vigore della legge possono escludere l’applicabilità delle norme in relazione a singole zone urbanistiche del proprio territorio sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico, ambientale.
I comuni possono stabilire ulteriori riduzioni del contributo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione ove applicabili.
I comuni, possono, inoltre, individuare ambiti di aree degradate da riqualificare e da assoggettare a piani esecutivi nei quali gli interventi possono essere favoriti con le premialità fissate per le demolizioni e ricostruzioni purché vengano reperite, individuate per intero e gratuitamente cedute al Comune le aree per standard così imposte dal DM 1444/68, oltre alla previsione della corretta viabilità principale. Negli stessi ambiti il Comune compatibilmente con i propri programmi costruttivi e su richiesta dei proprietari può disporre di riservare una percentuale del 20% della nuova volumetria per l’edilizia convenzionata con le conseguenti ulteriori agevolazioni previste dalla legislazione vigente in materia. In questi ambiti gli ampliamenti potranno essere realizzati con corpi edilizi separati purché conformi ai parametri dettati dallo strumento urbanistico.
Le prescrizioni previste dalla legge
Gli interventi di ampliamento devono essere effettuati nel rispetto del DM 14 gennaio 2008 relativi alla stabilità degli edifici e di ogni altra normativa tecnica, dei regolamenti edilizi e delle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali.
Per entrambe le tipologie di intervento è richiesto il reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali e delle aree a standard nella misura minima. Qualora sia dimostrata l’impossibilità di assolvere al suddetto obbligo è ammessa la monetizzazione.

Comune Delibera
Campobasso Per quanto riguarda l’ambito di applicazione degli interventi la delibera conferma l’esclusione, già prevista dalla legge, relativa a tutto il centro storico. Precisa inoltra che nelle zone B possono essere autorizzati ampliamenti di cui all’art. 2 a condizione che detti interventi ricadano nella sagoma del fabbricato, inoltre, per quanto concerne le sopraelevazioni, le stesse non possono eccedere oltre l’allineamento di gronda con i corpi posti in adiacenza o comunque esistenti. Gli interventi di demolizione ricostruzione devono in ogni caso garantire gli allineamenti orizzontali e verticali con i fabbricati esistenti. Per tutti gli interventi possono essere autorizzati a condizione che vengano richiesti i pareri da parte dei beni ambientali della regione e della Soprintendenza per i Beni A.A.A.S. evitando comunque interventi non congrui all’architettura specifica della zona.
Gli interventi di ampliamento (eccetto quelli eseguiti in sopraelevazione o in adiacenza) e quelli di edilizia sociale e ricettivo‐complementare non possono essere realizzati nelle zone C e nelle aree già comprese in un piano attuativo nelle zone E ed F. Per gli interventi di demolizione‐ricostruzione è richiesto il soddisfacimento degli standard e degli spazi per parcheggi pertinenziali.
La delibera individua poi le modalità di realizzazione degli interventi di riqualificazione delle aree degradate di cui all’art. 11 della legge regionale procedendo anche alla perimetrazione delle aree dove ammettere tali interventi.
Larino Gli interventi di ampliamento e di demolizione‐ricostruzione possono essere realizzati su tutto il territorio comunale con esclusione del centro storico e degli edifici vincolati. Se riguardanti edifici a schiera aventi la stessa tipologia gli interventi sono ammessi solo se non alterino l’organicità dell’intero complesso edilizio e previo parere favorevole del Servizio beni ambientali e della Soprintendenza per i beni architettonici e fatto salvi in ogni caso i regolamenti condominiali.
Per tutti gli interventi è richiesto il rispetto delle distanze dai confini e dai fabbricati previste dallo strumento urbanistico vigente mentre l’altezza dei fabbricati e l’indice di copertura sono consentiti nei limiti delle previsioni della legge regionale. Gli standard da reperire devono essere idonei per l’uso pubblico secondo il giudizio insindacabile del Comune. Ammessa eventualmente la monetizzazione.
Non sono state previste ulteriori riduzioni del contributo di costruzione.
La delibera disciplina le modalità attuative degli interventi di cui all’art. 6 della legge regionale (interventi straordinari di edilizia sociale e ricettivo complementare)
Casacalenda La delibera disciplina l’applicabilità degli interventi previsti dagli artt. 2, 3 e 6 della legge regionale all’interno del territorio comunale individuando le zone urbanistiche idonee allo sviluppo di ulteriori cubature. A tal fine sono escluse le zone A dove sono ammessi solo mutamenti di destinazione d’uso compatibili con la destinazione di zona (uffici, studi, locali adibiti ad uso social, modesti locali commerciali e di promozione di prodotti tipici ecc.)e a condizione che vengano rispettati gli standard urbanistici di cui all’art. 3 del DM 1444/1968 ed i parametri minimi imposti dalla legge. Qualora sia impossibile reperire gli spazi per parcheggi è ammessa la monetizzazione.
Non sono poi ammessi ampliamenti in aderenza se non ricompresi in area a cortina chiusa. Non ammessi aumenti di cubatura nelle zone B che prevedono altezze superiori a quelle del fabbricato più alto al’interno degli isolati delimitati dai vigenti paini di recupero.
Il contributo di costruzione non è dovuto per gli interventi effettuati nelle zone B e su immobili destinati a prima casa.
La delibera disciplina le modalità attuative degli interventi di edilizia sociale di cui all’art. 6 della legge regionale.
Campodipietra Per quanto riguarda l’ambito di applicazione degli interventi la delibera chiarisce che gli ampliamenti e le demolizioni‐ ricostruzioni possono essere realizzati su tutto il territorio comunale.
L’art. 6 della legge regione che disciplina gli interventi straordinari di edilizia sociale e ricettivo complementare può essere applicato solo ed esclusivamente nelle zone F indicate nella specifica cartografia allegata alla delibera e nelle zone agricole limitrofe al centro abitato sempre indicate in cartografia.
La delibera indica poi le aree dove sono ammessi gli interventi di riqualificazione delle aree degradate di cui all’art. 11 della legge regionale.
Oratino Per quanto riguarda l’ambito di applicazione degli interventi la delibera chiarisce che gli ampliamenti e le demolizioni‐ ricostruzioni possono essere realizzati su tutto il territorio comunale ad eccezione delle zone del centro urbano e in particolare: A, A1 e B. dove l’assetto urbanistico è ben definito e sono individuabili peculiarità storico paesaggistiche che devono essere preservate.
Gli interventi previsti dall’art. 6 della legge regionale (interventi straordinari di edilizia sociale e ricettivo complementare) possono essere realizzati solo nelle zone dove le opere di urbanizzazione primaria sono già state realizzate. La delibera precisa inoltre che detti interventi possono essere realizzati nelle zone agricole (così come perimetrale) dove in pratica l’impatto visivo è molto ridotto preservando così il patrimonio storico e paesaggistico.
Montenero di Bisaccia La delibera restringe notevolmente il campo di applicazione della legge regionale al fine di non vanificare l’opera di pianificazione e tutela avviata negli anni passati.
Sono, infatti, escluse dall’ lambito di applicazione degli interventi di ampliamento, demolizione, edilizia sociale e ricettivo complementare: le zone B e relative sottozone (B1, B2, B3, B4, B5), le sottozone C2, C3, C4, C8, C9, C11 C13, l’ambito costiero a sud del fiume Trigno ad est della A14.


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