dp

Regione Basilicata

Piano Casa Governo Berlusconi 2009

 

 

7 agosto 2009 - Il Sole 24 Ore - Silvio Rezzonico e Giovanni Tucci

La legge della Basilicata chiude al non residenziale

Le norme sugli incrementi volumetrici in Basilicata solo limitate alle abitazioni, escludendo ogni uso diverso, e valgono per 2 anni. Gli immobili ammissibili sono monofamiliari con limite massimo di 200 mq di superficie (quella calpestabile più una percentuale di balconi e terrazze) e quelli plurifamiliari fino a 400 mq. Devono essere stati costruiti dopo il 1942 (salvo deroghe comunali).
Il bonus. L’incremento è del 25% ma sale di un ulteriore 5% se si installano fonti rinnovabili che coprano certe percentuali di fabbisogno della casa (50% per i pannelli termici, 70% per i fotovoltaici), o se si utilizzano tecniche per il risparmio idrico. Il risparmio energetico da conseguire non è particolarmente elevato (-20% dei consumi, ma per l’intero stabile). Spesso è raggiungibile con la sostituzione della caldaia con un modello a condensazione e tutt’alpiù, con alcune coibentazioni. Tra i limiti la necessità di realizzare i volumi in contiguità con l’edificio principale. Diversamente da altre regioni, però, è ammessa la creazione di nuove unità immobiliari, purché con superficie di almeno 45 mq (il che può comportare l’inglobamento di un locale della vecchia casa). I muri, fino a 55 cm di spessore, possono non essere computati, in caso di coibentazioni, nel calcolo delle distanze legali tra costruzioni.
Sostituzione edilizia. Le demolizioni e ricostruzioni sono premiate con incremento del 30% del volume, più un ulteriore 5% previsto in caso di risparmio energetico e idrico contemporaneo. Occorre però una riduzione dei consumi energetici del 30 per cento. Se si arriva a tecniche di bioedilizia o si amplia del 60% il verde, il premio sale fino al 60% i metri cubi in più. Si possono superare le altezze massime assentite dagli strumenti urbanistici di ben 3 metri.
L’iter burocratico è sempre semplificato, tramite la Dia, e i Comuni possono (ma non devono) stabilire riduzioni del contributo di costruzione.
I piani terra. La nuova legge prevede inoltre agevolazioni urbanistiche senza aumenti volumetrici ma anche senza particolari requisiti. I piani terra coperti possono infatti essere utilizzati a parcheggio o a residenza, purché vi sia rispetto delle norme antisismiche e sulla certificazione energetica. Liberalizzato anche il cambio d’uso tra residenze e le strutture turistiche diverse dagli alberghi (residence, residenze collettive e temporanee).

7 agosto 2009 - Professione Architetto

Basilicata - Approvato definitivamente il Piano casa

Al termine di un percorso complesso, che ha visto impegnate anche associazioni di categoria degli edili, associazioni ambientaliste, sindacati e ordini professionali, è stato approvato il disegno di legge sulle 'Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente'.
"Va dato atto al Consiglio di avere consentito l'approvazione, all'unanimità ed in tempi rapidi, di un provvedimento che potrà consentire di migliorare la qualità delle abitazioni, la sicurezza del patrimonio edilizio esistente, il risparmio energetico e la semplificazione amministrativa".
E' quanto ha affermato l'assessore all'Ambiente e Territorio, Vincenzo Santochirico, che ha illustrato i contenuti del Piano.
Per i prossimi due anni gli edifici residenziali esistenti, legittimamente realizzati e condonati, nonché gli edifici residenziali in fase di realizzazione, a tipologia monofamiliare isolata di superficie complessiva fino a 200 metri quadrati e a tipologia bifamiliare isolata e plurifamiliare di superficie complessiva fino a 400 metri quadrati, possono essere ampliati entro il limite massimo del 20%.
La riduzione del consumo energetico non potrà essere inferiore al 20% del fabbisogno di energia dell'intero edificio.
Per quanto concerne, invece, gli interventi di rinnovamento del patrimonio edilizio esistente realizzato dopo il 1942, sono consentiti interventi straordinari di demolizione e ricostruzione con aumento della superficie complessiva esistente fino al 40% se si utilizzano anche tecniche di bioedilizia, pannelli fotovoltaici, e la dotazione di verde venga incrementata fino al 60%. In questi casi, la riduzione del consumo energetico non potrà essere inferiore al 30% del fabbisogno di energia dell'intero edificio.
Nell'ambito del riuso e del recupero del patrimonio edilizio esistente, sarà possibile riutilizzare a fini volumetrici le superfici coperte e libere dei piani terra di edifici esistenti, per parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, alloggi sociali, alloggi per handicappati e nuove unità immobiliari di superficie complessiva non inferiore a 45 metri quadrati.
Inoltre, anticipando i contenuti del cosiddetto "Piano Casa", anch'esso oggetto di intesa fra Stato e Regioni, la Regione Basilicata promuoverà la realizzazione di Programmi integrati di edilizia residenziale e di riqualificazione urbana nei Comuni ad alta tensione abitativa e nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, destinando almeno il 40% della volumetria residenziale alla realizzazione o al recupero di alloggi sociali.
"La legge regionale - ha spiegato l'assessore Santochirico - è ispirata agli obiettivi contenuti nell'Intesa siglata il primo aprile scorso da Governo e Regioni. Le linee guida dell'Intesa sono il risultato di un confronto duro con il Governo, sia in relazione ai contenuti dell'accordo sia per quanto riguarda le competenze legislative: le Regioni hanno dovuto difendere, con forza, le loro prerogative".
"Si tratta di un Piano straordinario - ha aggiunto Santochirico - che intende incidere sulla riqualificazione del patrimonio edilizio, riducendo l'impatto ambientale ed elevando la qualità della vita. Il via libera agli aumenti, infatti, sarà concesso solo a fronte di un alleggerimento del carico ambientale degli edifici che abbiano un titolo edilizio, escludendo, quindi, le opere abusive. Gli interventi non potranno essere realizzati nei centri storici e nelle aree sotto tutela. Ai Comuni è stata attribuita la facoltà di restringere o ampliare le misure straordinarie previste dalla legge, ferme restando le finalità della stessa, ossia il sostegno al settore edilizio attraverso interventi straordinari finalizzati a migliorare la qualità abitativa, ad aumentare la sicurezza del patrimonio edilizio esistente, a favorire il risparmio energetico e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile, a ridurre il consumo dei suoli attraverso il riuso del patrimonio edilizio esistente. La Regione garantirà il rispetto degli scopi della legge".
"Con questo Piano - ha concluso Santochirico - riteniamo che sia possibile coniugare un'esigenza di carattere economico con la sfida ambientale; il comparto dell'edilizia rappresenta, infatti, uno dei settori economici a maggiore impatto in termini di emissioni di gas serra e allo stesso tempo costituisce un indiscutibile volano per l'occupazione e per l'economia".

5 agosto 2009 - Asca

De Filippo, con Piano Casa cresce benessere lucani

'Con l'approvazione della legge ''Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente'' la Basilicata fa un altro importante passo in avanti sia sul piano dell'innalzamento della qualita' della vita sia su quello dello sviluppo sostenibile''. Lo afferma il presidente della Regione, Vito De Filippo, commentando l'approvazione del provvedimento avvenuta in Consiglio regionale.
''Gli obiettivi di questa legge, infatti, - aggiunge De Filippo - sono il miglioramento della qualita' abitativa, la sicurezza del patrimonio edilizio esistente, il risparmio energetico, la semplificazione amministrativa. Con questo provvedimento - conclude De Filippo - si riesce a coniugare l'esigenza economica con la protezione ambientale dando una risposta concreta alla domanda di benessere dei cittadini lucani''.

1 agosto 2009 - Ance

Piano Casa - Scheda di sintesi DdL

AMPLIAMENTI
Sono consentiti, in deroga agli strumenti urbanistici comunali, ampliamenti per il solo residenziale sia su edifici esistenti, legittimamente realizzati e/o condonati, che su edifici in fase di realizzazione in forza di titolo abilitativo in corso di validità, con aumento del:
- 20% del volume esistente per tipologia monofamiliare isolata di superficie complessiva (Sc) fino a 200 mq
- 20% del volume esistente per tipologia bifamiliare isolata di superficie complessiva (Sc) fino a 400 mq
- 25% del volume esistente per tipologie mono-bifamiliari se si realizzano almeno uno degli interventi specificati all’art. 11, comma 9, lett. a), c), e), f) della Lr 28/2007 volti a favorire il risparmio energetico
Nel caso di edifici bifamiliari l’ampliamento non può comunque essere superiore a 40 mq di superficie complessiva (Sc) per ciascuna unità immobiliare
Condizioni
Gli interventi di ampliamento devono:
- rispettare la normativa per le costruzioni in zona sismica
- assicurare una riduzione non inferiore del 20% del fabbisogno di energia dell’intero edificio o dell’unità immobiliare oggetto di ampliamento
- essere realizzati in contiguità con l’edificio esistente
- rispettare i limiti di distanza indicati dagli strumenti urbanistici vigenti, salvo quanto stabilito dall’art. 11, comma 1 e 2, della Lr 28/2007
Gli interventi di ampliamento non possono:
- mutare la destinazione d’uso per un periodo di 10 anni
Gli edifici esistenti a seguito degli interventi di ampliamento possono essere suddivisi in ulteriori e nuove unità immobiliari di superficie complessiva (Sc) non inferiore a 45 mq
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
Sono consentiti interventi di demolizione e ricostruzione solo sul residenziale, realizzato dopo il 1942 o in fase di realizzazione in forza di titolo abilitativo in corso di validità, che non abbia un adeguato livello di protezione sismica e/o adeguati livelli di prestazione energetica, con aumento del:
- 30% della superficie esistente complessiva
- 35% della superficie esistente complessiva se si realizzano almeno uno degli interventi specificati all’art. 11, comma 9, lett. a), c), e), f) della Lr 28/2007
- 40% se si utilizzano tecniche costruttive di bioedilizia, impianti fotovoltaici, e con incremento della dotazione di verde privato sul lotto esistente fino al 60%
Condizioni
Gli interventi di ampliamento devono:
- rispettare la normativa per le costruzioni in zona sismica
- assicurare una riduzione non inferiore del 30% del fabbisogno di energia
- rispettare i limiti di distanza indicati dagli strumenti urbanistici vigenti ma possono prevedere il superamento di 3 mt dell’altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici vigenti
TITOLO ABILITATIVO
Dia da presentare entro 24 mesi dall’entrata in vigore della legge
E’ obbligatorio allegare l’attestazione di qualificazione energetica e il fascicolo di fabbricato (secondo un apposito schema regionale da delineare)
LIMITAZIONI
Gli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione non possono essere realizzati su edifici:
- ubicati nei centri storici o tessuti di antica formazione, riconducibili nelle zone “A” del DM 1444/68
- ubicati all’interno dei tessuti consolidati riconducibili nelle zone “B” sature del DM 1444/68 e definiti di valore storico, culturale o architettonico - realizzati in assenza del titolo abilitativo
- ubicati in aree a vicolo di inedificabilità assoluta
- definiti beni culturali ai sensi dell’art 10 del Dlgs 42/2004
- ubicati in aree dichiarate di notevole interesse pubblico
- ricadenti nelle aree indicate all’art. 142, comma 1, lett f) del Dlgs 42/2004
- ricadenti nelle aree indicate all’art. 142, comma 1, lett a), b), g), m) del Dlgs 42/2004
- ubicati in ambiti a rischio idrogeologico ed idraulico
I Comuni entro il termine perentorio di 60 giorni dall’entrata in vigore della legge possono perimetrare ulteriori ambiti e tessuti in cui non è consentito realizzare gli interventi di demolizione e ricostruzione sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico
I Comuni, con motivata deliberazione, entro il termine perentorio di 60 giorni dall’entrata in vigore della legge possono individuare limitate parti del territorio nelle quali non trovano applicazione i divieti nei centri storici e nelle zone “B”.
L’ampliamento del 20% su tipologia monofamiliare e bifamiliare e la demolizione e ricostruzione con aumento del 30% non sono cumulabili con eventuali bonus urbanistici previsti da altre leggi e dagli strumenti urbanistici comunali
RIDUZIONI ONERI CONCESSORI
I Comuni possono stabilire con proprie deliberazioni riduzioni del contributo di costruzione