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24 agosto 2009 - MondoCasaBlog
Regione Emilia Romagna. Norme varate per il piano casa
L’ Emilia Romagna è la quarta regione in Italia per il varo del Piano Casa, dopo Toscana, Provincia Autonoma di Bolzano e Umbria. Le norme prevedono lo snellimento delle procedure e una maggiore partecipazione dei cittadini. Garantiti tempi brevi e risposte immediate agli investitori interessati da parte delle Amministrazioni competenti. Recepita l’ intesa Governo Regioni del primo aprile, con accelerazioni dei procedimenti edilizi senza tralasciare il rispetto dei processi di pianificazione.
1. Tipologie di immobili. Edifici esistenti al 31 marzo 2009, con SUL non superiore a 350 mq, destinati al 70% ad abitativo.
2. Zone escluse. Centri storici, insediamenti e infrastrutture storici del territorio rurale, zone tutela naturalistica, zone di tutela della costa e dell’ arenile, parchi regionali (con eccezione delle zone D), demanio pubblico, aree di danno degli stabilimenti a rischio, aree in edificabili, zone classificate a rischio idrogeologico molto elevato, abitati da trasferire e da consolidare. Per gli immobili con vincoli culturali e paesaggistici va rispettata la normativa esistente.
3. Termini presentazione richiesta di assenso. Il 31 dicembre 2010.
4. Incrementi volumetrici. Del 20% al massimo della SUL, anche in sopraelevazione, con un tetto di 70 mq di SUL. Si sale fino al 35%, e comunque a un massimo di 130 mq, se i requisiti energetici minimi nonché quelli sismici previsti per i comuni a media sismicità sono applicati a tutto l’ edificio, e non solo all’ addizione di volumi. Dal calcolo sono esclusi i volumi tecnici.
4.1 Risparmio energetico. Alle addizioni di volumi vanno applicati gli standard di risparmio per la climatizzazione invernale incrementati di almeno il 25 per cento e quelli antisismici previsti per le nuove costruzioni. Il maggior spessore delle murature esterne per la coibentazione non è computato nell’ ampliamento e, nei limiti di 20 cm, non incide sulle distanze tra le costruzioni. Allo stesso scopo è concesso un aumento di 25 cm delle altezze massime.
4.2 Limiti urbanistici. Devono essere consentiti dagli strumenti urbanistici vigenti ed adottati interventi di ripristino edilizio e di ristrutturazione edilizia e urbanistica. Se l’ immobile è in un centro abitato, debbono esistere le infrastrutture per l’ urbanizzazione. Vanno rispettati i limiti inderogabili di densità edilizia (Dm 2 aprile 1968, n. 1444) ma non quelli, maggiori, fissati dagli enti locali e vanno reperiti spazi a parcheggi secondo la normativa vigente. In linea di principio è vietata la creazione di nuove unità immobiliari, che però è possibile qualora esse abbiano almeno 50 m di superficie e vengano destinate a locazione a canone calmierato per almeno 10 anni (scelta abbastanza improbabile).
4.3 Limiti edilizi. Vanno rispettate le altezze massime e le distanze legali dalle costruzioni e dalle strade fissate da norme nazionali, ma non quelle, maggiori, fissati dagli enti locali. Vanno osservate le norme di sicurezza degli impianti, prevenzione incendi, eliminazione delle barriere architettoniche nonché i requisiti igienico - sanitari dei locali di abitazione.
5. Demolizioni e ricostruzioni. Sono possibili con incremento fino al 35% della SUL. Dal calcolo sono esclusi i volumi tecnici. In casi assai particolari si può salire fino al 50%: edifici definiti come incongrui o da delocalizzare dagli strumenti urbanistici, immobili demoliti in zone protette e ricostruiti altrove. In quest’ ultimo caso le aree nelle zone protette vengono trasferite dal proprietario al Comune, o utilizzate per usi congrui.
5.1 Risparmio energetico. Tutto l’ edificio deve avere fabbisogno termico diminuito del 25% rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni.
5.2 Limiti urbanistici. È possibile demolire e ricostruire anche immobili che abbiano fino al 30% di SUL a non abitativo. In tal caso però la superficie non abitativa non va computata ai fini dell’ incremento e non va aumentata. Per il resto i limiti sono gli stessi previsti per gli incrementi volumetrici.
5.3 Limiti edilizi. Si può far eccezione alle altezze massime e alle distanze legali con le costruzioni e dalle strade.
6. Autonomia comunale. I Comuni, entro il termine di 60 giorni dall’ entrata in vigore della legge, possono escludere l’ applicabilità in relazione a specifici immobili o ambiti del proprio territorio, ovvero stabilire limiti differenziati in ordine alle possibilità di ampliamento accordate.
7. Iter e contributo costruzione. Occorre la valutazione della sicurezza e, qualora necessario, l’ adeguamento sismico dell’ intera costruzione. Si ricorre alla Dia (denuncia di inizio attività) con dichiarazione asseverata del progettista di rispetto della legge. Il progetto esecutivo delle strutture dovrà essere riferito all’intera costruzione anche nel caso di ampliamento. Il contributo di costruzione è dovuto in maniera standard, solo sulla superficie ampliata per le addizioni ma su tutta la superficie per le ricostruzioni.
8. Edifici non abitativi. Ricevono un trattamento particolare. Passa dalla conferenza dei Servizi la possibilità di intervenire su edifici non residenziali L’ articolo A - 14 bis inserito nell’ allegato alla legge regionale 20 / 2000 prevede che i soggetti interessati a effettuare lavori di ampliamento e ristrutturazione di fabbricati industriali o artigianali inseriti in aree produttive, che comportino una variante agli strumenti urbanistici vigenti, debbano presentare un progetto al Comune.
Dopodiché, tocca all’ amministrazione convocare entro 10 giorni una conferenza dei servizi, cui sono chiamati a partecipare la Provincia e tutte le amministrazioni competenti. I lavori della conferenza di servizi non possono superare il termine perentorio di 60 giorni. L’ esito positivo della conferenza vale come proposta di variante allo strumento urbanistico.
Quindi, il Comune pubblica un avviso sul Bur e mantiene depositato il progetto in municipio per 60 giorni, entro cui chiunque può proporre osservazioni. Infine, la parola passa al Consiglio comunale, che si esprime definitivamente entro 30 giorni. La norma non fissa limiti agli incrementi volumetrici, né requisiti energetici, che sono affidati alle proposte dei privati e alla valutazione della conferenza dei servizi.
13 agosto 2009 - newsrimini.it
Con queste limitazioni il piano casa non servirà. Parlano i geometri
Entro il 21 settembre il consiglio comunale di Rimini sarà chiamato ad approvare le integrazioni locali al Piano Casa. Integrazioni che pongono ulteriori vincoli e destano le critiche dei Geometri: 'il piano così non servirà a nessuno'
"Il piano era nato per rilanciare l'edilizia - ci ha detto il presidente dei del Collegio dei geometri di Rimini, Adriano Leardini - ed è stato stravolto prima dal Governo stesso, poi dalla regione e adesso dal comune. Così l'edilizia sarà invece ulterioremente limitata. Il problema più serio però - ha continuato Leardini - è che moliti dirigenti e assessori vendono fumo ai cittadini nascondendo quelle che sono le reali possibilità di intervenire con questo piano e dando numeri privi di logica."
"L'obiettivo del piano - si ha spiegato ancora Leardini - non era quello di favorire la speculazione edilizia ma di aiutare le piccole imprese del settore e i cittadini intenzionati a fare qualche piccolo intervento edilizio.
A rimetterci alla fine sono sempre i piccoli privati, il grande comparto che smuove interessi notevoli non ci rimette mai. I grandi complessi verranno sempre costruiti mentre i piccoli ampliamenti del 20-30% non saranno mai concessi".
12 agosto 2009 - newsrimini.it
Rimini - Piano casa, il Comune fissa i limiti per la città
Il piano casa, apprivato dalla legge regionale lo scorso giugno, non regalerà a Rimini una nuova stagione di 'cemento selvaggio'
Il comune - le integrazioni locali alla normativa dovranno essere preparate entro il 21 settembre - ha infatti deciso di porre diversi paletti, in modo da tutelare - in più possibile - gli equilibri ambientali cittadini.
Fra le aree escluse dal piano - come si evince dalla stampa locale - il centro storico (già tutelato dalla normativa regionale), il colle di Covignano, San Martino Montelabate e San Lorenzo in Correggiano oltre alla fascia entro i 150 metri dai fiumi e i 300 metri dalla linea di costa.
Tutela, ancora, per gli immobili compresi nello zone a mare della ferrovia e per le ville e i villini storici.
2 agosto 2009 - Ance
Piano Casa - Scheda di sintesi
AMPLIAMENTI
Sono consentiti interventi di ampliamento solo per il residenziale su tipologie mono-bifamilari o di altra tipologia edilizia comunque di superficie utile lorda non superiore a 350 mq su edifici esistenti alla data del 31 marzo 2009 o per i quali alla medesima data sia stata comunicata la fine dei lavori, con aumento del:
- 20% della superficie utile lorda di ciascuna unità immobiliare fino ad un massimo di 70 mq di superficie utile lorda per l’intero edificio
- 35% della superficie utile lorda di ciascuna unità immobiliare fino ad un massimo di 130 mq di superficie utile lorda per l’intero edificio se si procede:
1. all’applicazione integrale dei requisiti di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici per l’intero edificio
2. nei Comuni classificati a media sismicità, alla valutazione della sicurezza e, ove necessario, all’adeguamento sismico dell’intera costruzione su edifici realizzati prima della predetta classificazione
L’ampliamento è consentito:
- con l’utilizzo di tecniche costruttive che garantiscano l’applicazione dei requisiti di prestazione energetica (Delibera Ass. 156/2008)
- su edifici per i quali gli strumenti urbanistici consentano gli interventi di ripristino edilizio e di ristrutturazione edilizia e urbanistica
- con la valutazione della sicurezza e, qualora necessario con adeguamento sismico dell’intera costruzione
Si evidenzia che è prevista la possibilità di ampliamento e ristrutturazione dei fabbricati industriali o artigianali esistenti previa valutazione degli stessi in conferenza dei servizi.
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
Sono consentiti, solo per il residenziale e su edifici realizzati esistenti alla data del 31 marzo 2009 o per i quali alla medesima data sia stata comunicata la fine dei lavori, interventi di demolizione e ricostruzione con aumento del:
- 35% della superficie utile lorda
- 50% della superficie utile lorda se la demolizione riguarda edifici residenziali che il piano classifica incongrui o da delocalizzare o ricadenti in zone tutelate e la ricostruzione avvenga in ambiti destinati all’edificazione e il privato si impegni con convenzione al ripristino ambientale delle aree di pertinenza dell’edifico originario e al trasferimento delle stesse al patrimonio indisponibile del Comune ovvero il privato si impegni, dopo la demolizione e ricostruzione, alla destinazione dell’area secondo gli usi compatibili.
L’aumento è consentito:
- con l’utilizzo di tecniche costruttive che garantiscano l’applicazione dei requisiti di prestazione energetica (Delibera Ass. 156/2008) e assicurino il raggiungimento dei livelli minimi previsti incrementati del 25%
- anche su edifici all’interno con unità immobiliari aventi destinazioni d’uso diverse da quelle abitative, nella misura comunque non superiore al 30% della superficie utile lorda complessiva del medesimo edificio. In tal caso gli aumenti del 35% e 50 % sono consentiti a condizione che la superficie utile lorda delle suddette unità immobiliari non sia computata ai fini dell’ampliamento né aumentata.
CONDIZIONI PER GLI INTERVENTI
Tutti gli interventi di ampliamento e gli aumenti conseguenti alla demolizione e ricostruzione sono subordinati al rispetto delle seguenti condizioni:
- non possono modificare la destinazione d’uso
- il numero delle unità immobiliari può essere aumentato purché quelle aggiuntive abbiano una superficie utile lorda non inferiore a 50 mq e siano destinate per almeno 10 anni alla locazione a canone calmierato mediante la stipula di apposita convenzione
- devono rispettare le normative in materia di condominio nonché quelle in materia di: requisti igenico-sanitari; sicurezza degli impianti; prevenzione incendi; distanza minima dai confini e edifici, altezza massima dei fabbricati e limiti inderogabili di densità edilizia; eliminazione barriere architettoniche, vincoli di inedificabilità e zone di rispetto
Non è considerato nei computi per la determinazione dell’ampliamento ammissibile della superficie utile lorda il maggior spessore delle murature esterne necessario per garantire l’applicazione integrale dei requisiti di prestazione energetica, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 centimetri.
Per garantire l’applicazione integrale dei requisiti di prestazione energetica richiesti è permesso, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 20 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici nella misura massima di 25 centimetri, per il maggiore spessore degli elementi di copertura. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti.
TITOLO ABILITATIVO
DIA da presentare entro il termine perentorio del 31 dicembre 2010
LIMITAZIONI
Gli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione non possono essere realizzati:
- nei centri storici (art. A-7 dell’Allegato alla Lr 20/2000) e negli insediamenti e infrastrutture storici del territorio rurale (art. A-8 del medesimo allegato) ovvero nelle zone “A”delimitate dai PRG
- nelle zone di tutela naturalistica, nel sistema forestale e boschivo, negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua etc.
- all’interno delle aree dei parchi e delle riserve naturali iscritte nell’elenco ufficiale delle aree protette, ad esclusione dei territori ricompresi all’interno delle zone “D” dei parchi regionali istituiti ai sensi della Lr 6/2005
- sul demanio statale, regionale, provinciale e comunale
- su ogni altra area sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta ovvero destinata ad opere e spazi pubblici ovvero destinata ad interventi di edilizia residenziale pubblica
- nelle zone classificate a rischio idrogeologico molto elevato
- negli abitati da trasferire e da consolidare;
- nelle aree di danno degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante (art. A-3-bis Lr 20/2000)
- su unità immobiliari abusive i cui procedimenti sanzionatori non siano stati conclusi entro il 31 marzo 2009, nonché nelle unità immobiliari, totalmente o parzialmente abusive soggette ad ordine di demolizione emanato entro la stessa data
I Comuni entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, possono escludere l’applicabilità degli interventi in relazione a specifici immobili o ambiti del proprio territorio, per ragioni di ordine urbanistico, edilizio, paesaggistico, ambientale e culturale ovvero stabilire limiti differenziati in ordine alle possibilità di ampliamento
RIDUZIONI ONERI CONCESSORI
Trovano applicazione i casi di riduzione ed esonero del contributo di costruzione previsti dall’art. 30 della Lr 31/2002.
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