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Regione Liguria

Piano Casa Governo Berlusconi 2009

 

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29 agosto 2009 - Città di Genova

Nuovo piano casa per la Val Fontanabuona

Possibilità di ampliare gli immobili di un 5% in più, ma solo a condizione di utilizzare materiali tipici del territorio: è una delle norme previste dal piano casa stilato dalla Giunta regionale per venire incontro alle difficoltà del comparto dell’ardesia della Val Fontanabuona. Il disegno di legge sarà discusso in Consiglio regionale nelle prossime settimane. «Consapevoli delle difficoltà del settore, la Regione varerà nuovi incentivi», ha dichiarato l’assessore allo sviluppo economico Renzo Guccinelli all’inaugurazione dell’Expo della Valfontanabuona, a Calvari.

12 agosto 2009 - Libero-news.it

Legambiente, bene salvaguardia PTCP ma attenzione a Piano Casa

"Si puo' beneficiare del Piano a condizione di soddisfare i requisiti minimi di rendimento energetico degli edifici previsti dalla legge regionale del 29 maggio 2007, n. 22. Nei Comuni costieri, inoltre, l'aumento dei volumi sara' possibile solo nelle zone non protette dai piani paesistici - prosegue l'associazione ambientalista - Il provvedimento non si applica agli edifici abusivi, anche se condonati, alle aree a rischio idrogeologico, ai centri storici, alle aree demaniali e agli edifici sottoposti a vincolo architettonico. Ma entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Piano Casa, i Comuni possono indicare zone interne ai centri storici autorizzate a beneficiare dei bonus edilizi".
Di questo e altro si parlera' questo pomeriggio, alla tavola rotonda delle ore 18.00, a bordo di Goletta Verde, dedicata al cemento in riva al mare: "Il cemento e' il peggior nemico del mare: Piano Casa, quali prospettive per la Liguria?".

2 agosto 2009 - Ance

Piano Casa - Scheda di sintesi DdL

AMPLIAMENTI
Sono consentiti anche in deroga alla disciplina dei piani urbanistici, ampliamenti su edifici esistenti alla data del 30 giugno 2009 a totale o prevalente destinazione residenziale, mono o plurifamiliari e non eccedenti la volumetria massima di 1000 mc, con aumenti del:
- 30% per edifici di volumetria esistente non superiore a 200 mc
- 20% per edifici di volumetria esistente compresa fra 200 mc e 500 mc per la parte eccedente la soglia di 200 mc
- 10% per edifici di volumetria esistente compresa fra 500 mc e 1000 mc per la parte eccedente la soglia di 500 mc
Le percentuali di ampliamento possono essere incrementate:
- di un’ulteriore 10% qualora l’intero organismo edilizio esistente, comprensivo della porzione oggetto di ampliamento, venga, oltre gli obblighi di legge, strutturalmente adeguato alle norme antisismiche in vigore a decorrere dal 30 giugno 2009 nonchè dotato di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ovvero rispetti i requisiti di rendimento energetico degli edifici;
- di un’ulteriore 5% per gli ampliamenti degli edifici rurali a destinazione residenziale, ivi compresi quelli parzialmente diruti, come premialità in relazione all’obbligo, da assumersi da parte del proprietario o dell’avente titolo, di realizzare i relativi interventi di ampliamento nel rispetto della tipologia, dei materiali locali tradizionali, quali le lastre di ardesia aventi composizione chimica con presenza di carbonato di calcio maggiore del 20%, e delle tecniche costruttive caratterizzanti l’edificio esistente, come da attestazione del progettista da prodursi a corredo della DIA;
- di un’ulteriore 5% qualora per la copertura di interi edifici residenziali diversi da quelli rurali di valore testimoniale si utilizzino, ove non in contrasto con le caratteristiche dei tetti circostanti, lastre di ardesia aventi le caratteristiche di cui sopra
Ove gli interventi di ampliamento prevedano il frazionamento dell’unità immobiliare interessata le unità immobiliari non possono comunque avere una superficie inferiore a 60 mq.
Condizioni
Gli interventi di ampliamento devono essere realizzati nel rispetto:
- delle distanze da pareti finestrate degli edifici ove si tratti di ampliamenti in senso orizzontale
- delle indicazioni tipologiche, formali e costruttive di livello puntuale degli strumenti urbanistici o degli atti di pianificazione territoriale vigenti
- dei requisiti minimi di rendimento energetico degli edifici di cui alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 e s.m. (Norme in materia di energia) ed al DPR, 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma1, lettere a) e b) del Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia). 18
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
Sono consentiti interventi di demolizione e ricostruzione anche in deroga alle previsioni urbanistico-edilizie dello strumento urbanistico comunale sia per il residenziale che per il non residenziale solo su edifici esistenti alla data del 30 giugno 2009.
Residenziale
- 35% del volume esistente
Non residenziale
- 35% del volume esistente
I Comuni possono approvare i suddetti interventi di demolizione e ricostruzione al fine di conseguire la riqualificazione urbanistica e ambientale degli edifici incogrui, mediante ricorso alla Conferenza di Servizi
Condizioni per entrambe le tipologie
Gli interventi di demolizione ricostruzione con aumento della volumetria devono essere realizzati:
- ai fini di diminuzione dell’esposizione al rischio idraulico o idrogeologico, di miglioramento della qualità architettonica e della efficienza energetica del patrimonio edilizio
- su edifici residenziali riconosciuti incongrui per realizzare edifici di migliore qualità architettonica e conformi alle norme antisismiche in vigore dal 30 giugno 2009 nonché alla normativa in materia di rendimento energetico degli edifici di cui alla l.r. n. 22/2007 e s.m. ed al DPR n. 59/2009
- nel rispetto delle distanze dai fabbricati ivi previste
- nel rispetto della dotazione dei parcheggi pertinenziali in misura pari ad un metro quadrato ogni dieci metri cubi di incremento, da non computarsi nell’incremento volumetrico ì se interrati
La ricostruzione deve avvenire in sito, anche su diverso sedime. Qualora la ricostruzione in sito non sia possibile per cause oggettive o non sia ritenuta opportuna per migliorare la qualità paesistica ed urbanistica del sito, il Comune, su proposta dei soggetti che intendano realizzare gli interventi previsti dalla presente disposizione, può approvare, mediante la procedura di Conferenza di Servizi atta a comportare modifica allo strumento urbanistico comunale il progetto di ricostruzione su altre aree idonee, purchè compatibile con le indicazioni del vigente PTCP e dei Piani di Bacino.
TITOLO ABILITATIVO
DIA per tutti gli interventi di ampliamento ad esclusione di quelli relativi agli edifici rurali
Permesso di costruire per tutti gli interventi di demolizione e ricostruzione nonché per gli interventi di ampliamento relativi agli edifici rurali
Le richieste devono essere presentate entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge
LIMITAZIONI
Gli interventi di ampliamento non possono essere realizzati su edifici o unità immobiliari:
- abusivi, in quanto realizzati in assenza di titolo edilizio od in difformità da esso;
- condonati con tipologia di abuso 1 (“Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”) di cui alla tabella allegata alla Legge 28 febbraio 1985, n. 47 e s.m. ed alla successiva Legge 24 novembre 2003, n. 326 e s.m.;
- ricadenti in aree soggette a regime di inedificabilità assoluta in forza di normative o di atti di pianificazione territoriale ivi comprese le aree inondabili e a rischio di frana così individuate dai Piani di Bacino;
- ricadenti in aree demaniali marittime concesse per finalità turistico-ricreative;
- ricadenti nei centri storici, salva la facoltà dei Comuni di individuare porzioni dei medesimi o specifici casi di applicabilità della legge con deliberazione soggetta ad esclusiva approvazione del Consiglio comunale.
- vincolati come beni culturali ai sensi della Parte Seconda del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m. (Codice dei beni Culturali e del Paesaggio) o comunque individuati come edifici di pregio dagli strumenti urbanistici generali vigenti. - ricadenti nel territorio del Parco Nazionale delle Cinque Terre e del Parco Regionale di Portofino.
Nei Comuni costieri non si applicano nei confronti degli edifici ricadenti, in base al vigente Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, assetto insediativo, nei seguenti ambiti e regimi normativi:
- Strutture urbane qualificate (SU);
- conservazione-CE;
- Aree non insediate (“ANI”) assoggettate al regime di mantenimento (“MA”), limitatamente alla fascia di profondità di 300 metri calcolati in linea d’aria dalla battigia anche per i terreni elevati sul mare.