Regione Puglia

Piano Casa Governo Berlusconi 2009

 

24 agosto 2009 - Edilio

Piano casa, la legge della Puglia

Il piano casa approvato all’unanimità dal Consiglio regionale della Puglia ha infatti leggermente allargato le possibilità per fruire degli incrementi di volumetria del 20%, e ha anche inserito la possibilità di effettuare demolizioni e ricostruzioni (con bonus di volumetria) per delocalizzazione. Ma, allo stesso tempo, ha imposto l’obbligo dell’individuazione dei parcheggi pertinenziali, oltre naturalmente alla cessione ai Comuni delle aree a standard. Per il residenziale, il limite dei 200 mc di cubatura bonus si applicherà a una platea più amplia di edifici: non solo quelli con uno o due appartamenti, ma anche le case di campagna (tutte) e, in generale, tutti gli edifici al di sotto dei 1.000 mc che potranno fruire di un incremento massimo pari al 20%, anche se dal bonus andrà sottratta l’eventuale cubatura sanata attraverso condono. La nuova cubatura deve essere realizzata in contiguità al fabbricato esistente, senza deroghe a quanto previsto dai regolamenti edilizi sulle altezze e – soprattutto – rispettando le normative sul risparmio energetico (Dl 192/2005): in particolare, la Puglia chiede che l’appartamento ampliato abbia finestre vetrate con intercapedini di aria o di gas.
Per chi invece decide di demolire e ricostruire un edificio residenziale in misura almeno pari al 75% dell’esistente, potrà fruire di un bonus di cubatura del 35 per cento. Due i vincoli: la ricostruzione dovrà seguire alcuni particolari criteri di edilizia sostenibile (contenuti nella legge regionale 13/2008) e dovrà garantire l’accessibilità ai disabili.
Il piano casa varrà 24 mesi dalla data di pubblicazione della legge, entro i quali sarà possibile procedere attraverso Dia o anche presentando la richiesta di permesso di costruire: non è ammesso il cambio di destinazione d’uso.
Regione Puglia – Legge regionale “Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale” – Approvata il 29 luglio dal Consiglio regionale e preannunciata sul Bur n. 119 del 4 agosto 2009

8 agosto 2009 - Il Sole 24 Ore - Donato Antonucci

La legge della Puglia punta sul recupero

La Puglia è quindi la prima delle regioni meridionali a dare seguito all'intesa sancita in sede di Conferenza unificata lo scorso 1° aprile. Sul Bollettino Ufficiale n. 119 del 3 agosto è stata pubblicata la legge regionale n.14 del 30 luglio 2009, recante "Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale" ed entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
Gli edifici interessati. La legge pugliese riguarda gli edifici residenziali uni o bifamiliari destinati alla residenza, gli edifici rurali ad uso abitativo, nonché quelli adibiti ad altri usi, ma con prevalente utilizzo residenziale. In ogni caso la volumetria complessiva non dovrà essere superiore ai 1.000 metri cubi, legittimamente realizzata alla data di entrata in vigore della legge. Gli interventi potranno riguardare unicamente gli immobili esistenti, con ciò intendendosi quelli che alla data del 31 marzo 2009 risultavano regolarmente accatastati o per i quali, alla stessa data, sia stata presentata alla competente agenzia del Territorio la richiesta di accatastamento o di variazione catastale.
Gli ampliamenti. Sono ammessi innanzitutto interventi straordinari di ampliamento, che dovranno avvenire in contiguità fisica rispetto al fabbricato esistente e sono limitato al 20% della volumetria complessiva esistente (fermo restando il limite massimo di 200 metri cubi). Dal computo vanno detratte le volumetrie eseguite ex novo abusivamente e poi sanate con i tre precedenti condoni edilizi (legge 47/1985, legge 724/1994 e legge 326/2003), mentre potranno essere conteggiate quelle oggetto di sanatoria per mero cambiamento di destinazione d'uso. Gli interventi di ampliamento dovranno essere realizzati nel rispetto delle altezze massime e delle distanze minime previste dagli strumenti urbanistici (o, in mancanza, di quelle stabilite dal Dm 1444/1968) e conformemente alle previsioni dell'articolo 4, comma 4, lettera a), b) e c) e commi 18, 19 e 20, del Dpr 59/2009 sul rendimento energetico in edilizia.
Demolizioni e ricostruzioni. La legge regionale prevede anche interventi straordinari di demolizione e ricostruzione di edifici che siano destinati alla residenza in misura di almeno il 75% della volumetria complessiva. In questa eventualità l'aumento potrà giungere sino al 35% dei volumi legittimamente realizzati o per qualunque ragione condonati, dunque non solo quelli interessati da mutamento di destinazione d'uso, anche i volumi costruiti abusivamente ex novo. Anche in questo caso gli interventi dovranno rispettare i parametri di altezze e distanze contemplati dalla strumentazione urbanistica comunale o, subordinatamente, dalla disciplina ministeriale del 1968. La possibilità di incremento volumetrico risulta comunque condizionata al rispetto dei criteri di edilizia sostenibile indicati dalla omonima legge regionale 13/2008, nonché delle prescrizioni in tema di accessibilità degli edifici ed eliminazione delle barriere architettoniche contenute nel Dm 236/1989.
Oneri e spese. Per quanto attiene alle modalità di attuazione degli interventi, è previsto il ricorso alla Dia o, in alternativa, al permesso di costruire. Il titolo abilitativo potrà però formarsi solo previa corresponsione del contributo di costruzione, di cui all'articolo 16 del testo unico 380/2001, nonché cessione delle aree a standard, in misura pari all'aumento volumetrico realizzato, ovvero monetizzazione nel caso di impossibilità del loro reperimento, e previo reperimento degli spazi per i parcheggi pertinenziali (misura minima di 1 mq/10mc, calcolata, in caso di ampliamento, solo sulla nuova volumetria realizzata, mentre in caso di demolizione/ricostruzione anche sui volumi preesistenti) o eventuale, corrispondente monetizzazione.
Limiti di applicazione. Gli interventi non potranno essere realizzati laddove riguardino immobili ricadenti in zone assoggettate a vincoli di natura storico-artistica o architettonica e in quelle in cui lo strumento urbanistico comunale consenta solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, nonché nelle aree ad alta pericolosità idraulica o geomorfologica. Sono altresì esclusi gli interventi su immobili assoggettati a tutela storico-artistica, ovvero ubicati in aree sottoposte a vincolo paesaggistico o ambientale.
I termini. Tutti gli interventi previsti dalla legge regionale pugliese potranno essere effettuati entro 24 mesi dalla data di pubblicazione. Pertanto il 3 agosto 2011 costituisce il termine massimo entro il quale la Dia o l'istanza per il rilascio del permesso di costruire, "complete in ogni loro elemento", dovranno essere presentate dagli interessati ai Comuni. A questi ultimi, peraltro, è consentito di porre limitazioni o prescrizioni relative agli interventi, con riferimento a determinate porzioni di territorio, mediante motivata delibera consiliare da assumersi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

6 agosto 2009 - Lavorincasa.it - Arch. Carmen Granata

Piano Casa: legge in Puglia

Dopo la Toscana e la Lombardia, la Puglia è la prima Regione meridionale che vede approvato in via definitiva il disegno di legge sul Piano Casa.
Quello approvato il 24 luglio in Consiglio Regionale, Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale, è un Piano Casa che consentirà interventi edilizi utili per risolvere il problema casa di molti cittadini, ma in maniera rispettosa dell’ambiente, tanto da essersi guadagnato l’approvazione di Legambiente.
Gli emendamenti accolti sono stati solo tre sui quaranta presentati.
Il primo riguardava il divieto di ampliare gli edifici ubicati in aree vincolate dal punto di vista paesaggistico. Gli ampliamenti diventano ora possibili, a patto però che i Comuni redigano un apposito regolamento in materia.
Il secondo emendamento riguardava i parcheggi: i proprietari che non saranno in grado di soddisfare i parametri richiesti di superfici a parcheggio per mancanza di spazio, dovranno corrispondere al Comune la somma corrispondente alla realizzazione di nuovi posti auto. Il Comune impiegherà queste risorse pecuniarie per la costruzione di parcheggi o per altre soluzioni riguardanti la mobilità urbana.
Il terzo emendamento riguardava gli edifici fatiscenti che costituiscono pericolo per l’incolumità pubblica, che potranno essere demoliti e ricostruiti con un aumento di cubatura del 35%.
Il Piano Casa pugliese permette aumenti volumetrici del 20% non solo per edifici monofamiliari, ma anche bi, tri e quadrifamiliari, purchè con un massimo di 200 metri quadrati e nel rispetto delle distanze e delle altezze massime consentite.
E’ ammessa la demolizione con ricostruzione aumentata del 35% se la costruzione verrà eseguita nel rispetto dei principi dell’edilizia ecosostenibile. Da questo tipo di intervento risultano però escluse le aree di prestigio paesaggistico o storico-culturale.
Gli interventi potranno interessare soltanto edifici destinati almeno per il 75% alla destinazione residenziale. Infatti, nonostante le pressioni di costruttori ed industriali, permane il divieto di ampliare capannoni agricoli ed industriali, anche dopo un’eventuale cambio di destinazione d’uso.
I comuni potranno indicare localmente delle limitazioni rispetto alle prescrizioni della legge regionale, ma anche il superamento di limiti di distanze ed altezze.
In nome della semplificazione burocratica, gli interventi potranno essere realizzati non solo con Permesso di Costruire, ma anche con Dia.
Dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e l’entrata in vigore della legge, gli interessati avranno 24 mesi di tempo per richiedere gli interventi.

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