Regione Basilicata

Piano Casa Governo Berlusconi

 

 

Scheda di sintesi Piano Casa Basilicata

AMPLIAMENTI
Sono consentiti, in deroga agli strumenti urbanistici comunali, ampliamenti per il solo residenziale sia su edifici esistenti, legittimamente realizzati, che su edifici in fase di realizzazione in forza di titolo abilitativo in corso di validità, con aumento del:
• 20% del volume esistente per tipologia monofamiliare isolata di superficie complessiva (Sc) fino a 200 mq
• 20% del volume esistente per tipologia bifamiliare isolata e plurifamiliare di superficie complessiva (Sc) fino a 400 mq
• 25% del volume esistente per tutte le tipologie (mono-bifamiliare e plurifamiliare) se si realizzano almeno uno degli interventi specificati all’art. 11, comma 9, lett. a), c), e), f) della Lr 28/2007 volti a favorire il risparmio energetico
Nel caso di edifici bifamiliari e plurifamiliari l’ampliamento non può comunque essere superiore a 40 mq di superficie complessiva (Sc) per ciascuna unità immobiliare
Condizioni
Gli interventi di ampliamento devono:
• rispettare la normativa per le costruzioni in zona sismica
• assicurare una riduzione non inferiore del 20% del fabbisogno di energia dell’intero edificio o dell’unità immobiliare oggetto di ampliamento
• essere realizzati in continuità e comunque non separatamente dall’edificio esistente
• rispettare i limiti di distanza indicati dagli strumenti urbanistici vigenti, salvo quanto stabilito dall’art. 11, comma 1 e 2, della Lr 28/2007
Gli interventi di ampliamento non possono:
• mutare la destinazione d’uso per un periodo di 10 anni
Gli edifici esistenti a seguito degli interventi di ampliamento possono essere suddivisi in ulteriori nuove unità immobiliari di superficie complessiva (Sc) non inferiore a 45 mq

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
Sono consentiti interventi di demolizione e ricostruzione solo sul residenziale, realizzato dopo il 1942 o in fase di realizzazione in forza di titolo abilitativo in corso di validità, che non abbia un adeguato livello di protezione sismica e/o adeguati livelli di prestazione energetica, con aumento del:
• 30% della superficie esistente complessiva
• 35% della superficie esistente complessiva se si realizzano almeno uno degli interventi specificati all’art. 11, comma 9, lett. a), c), e), f) della Lr 28/2007
• 40% se si utilizzano tecniche costruttive di bioedilizia, impianti fotovoltaici, e con incremento della dotazione di verde privato sul lotto esistente fino al 60% Condizioni
Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono:
• rispettare la normativa per le costruzioni in zona sismica
• assicurare una riduzione non inferiore del 30% del fabbisogno di energia
• rispettare i limiti di distanza indicati dagli strumenti urbanistici vigenti ma possono prevedere il superamento di 3 mt dell’altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici vigenti

PROGRAMMI INTEGRATI PER EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE E RIQUALIFICAZIONE URBANA, INTERVENTI STRAORDINARI PER IL RIUSO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE
La Regione promuove programmi integrati di edilizia residenziale e di riqualificazione e a tal fine valuta mediante procedure di evidenza pubblica proposte di edilizia residenziale che prevedano la realizzazione o il recupero di alloggi sociali nella misura non inferiore al 40% della volumetria destinata alla residenza.
Consentiti, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, interventi di riutilizzo a fini volumetrici di superfici coperte e libere dei piani terra di edifici esistenti, da destinare a: parcheggi pertinenziali per le singole unità immobiliari; alloggi sociali di cui al DM del 22 aprile 2008; alloggi per persone handicappate; nuove unità immobiliari di superficie complessiva non inferiore a 45 mq.
Sono consentiti i mutamenti d’uso non connessi a trasformazioni fisiche, tra i seguenti usi:
residenze, residenze collettive e temporanee, residenze turistico - alberghiere, se non soggette a vincolo derivante da finanziamento pubblico.

TITOLO ABILITATIVO
Dia da presentare entro il 31 dicembre 2011.
E’ obbligatorio allegare l’attestazione di qualificazione energetica e il fascicolo di fabbricato (secondo un apposito schema regionale ancora da definire).

LIMITAZIONI
Gli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione non possono essere realizzati su edifici:
• ubicati nei centri storici o tessuti di antica formazione, riconducibili nelle zone “A” del DM 1444/68
• ubicati all’interno dei tessuti consolidati riconducibili nelle zone “B” sature del DM 1444/68
e definiti di valore storico, culturale o architettonico
• realizzati in assenza del titolo abilitativo
• ubicati in aree a vincolo di inedificabilità assoluta
• definiti beni culturali ai sensi dell’art. 10 del Dlgs 42/2004
• ubicate in aree dichiarate intrasformabili dai rispettivi piani paesistici
• ricadenti nelle aree indicate all’art. 142, comma 1, lett f) del Dlgs 42/2004
• ricadenti nelle aree indicate all’art. 142, comma 1, lett a), b), g), m) del Dlgs 42/2004
• ubicati in ambiti a rischio idrogeologico ed idraulico
Gli interventi sono consentiti in edifici residenziali ubicati in aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell’articolo 136 del D.L. 42/2004, fermo restando quanto disposto dal comma 6 del D.P.R. n. 380/2001 in riferimento alle autorizzazioni ricorrenti.
I Comuni entro il termine perentorio di 90 giorni dall’entrata in vigore della legge possono perimetrare ulteriori ambiti e tessuti in cui non è consentito realizzare gli interventi di demolizione e ricostruzione sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico.
I Comuni, con motivata deliberazione, entro il termine perentorio di 90 giorni dall’entrata in vigore della legge possono individuare limitate parti del territorio nelle quali non trovano applicazione i divieti nei centri storici e nelle zone “B”. Sempre nel termine di 90 giorni i Comuni, con motivata deliberazione, possono derogare alla disciplina degli ampliamenti e della demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria, fermo restando le finalità della legge. In tale ipotesi la deliberazione dei Comuni deve essere trasmessa alla regione che, nel termine perentorio di 30 giorni, deve manifestare il proprio parere vincolante.
Il decorso del termine vale come silenzio-assenso.
L’ampliamento del 20% e la demolizione e ricostruzione con aumento del 30% non sono cumulabili con eventuali bonus urbanistici previsti da altre leggi e dagli strumenti urbanistici comunali

RIDUZIONI ONERI CONCESSORI
I Comuni possono stabilire con proprie deliberazioni riduzioni del contributo di costruzione.

(Fonte Ance - Aggiornamento Dicembre 2011)