Regione Calabria

Piano Casa Governo Berlusconi

 

 

Scheda di sintesi Piano Casa Calabria

AMPLIAMENTI
Sono consentiti, in deroga agli strumenti urbanistici ampliamenti su edifici a prevalente destinazione residenziale (minimo 70%) aventi volumetria non superiore a 1000 mc e già esistenti alla data del 31 marzo 2009 con aumento:
• del 20% di superficie lorda per unità abitativa fino ad un massimo di 200 mc di volume e di 60 mq di superficie lorda Gli ampliamenti sono consentiti:
• in contiguità fisica con l'edificio interessato;
• purchè non venga modificata la destinazione d'uso;
• su edifici residenziali ubicati in aree urbanizzate, nonché su aree agricole, in deroga agli strumenti urbanistici per ciò che concerne le distanze minime e le altezze massime ma nel rispetto del Dm 1444/1968 fatte salve le distanze e le altezze esistenti, se rispettivamente inferiori o superiori;
• su edifici residenziali ubicati in aree esterne agli ambiti dichiarati a pericolosità idraulica ed a frana elevata o molto elevata;
• su edifici anche a destinazione non residenziale purché la destinazione d'uso finale sia almeno al 70% residenziale;
• purché l'edificio non presenti alla data di pubblicazione della legge (20 agosto 2010), parziali incompiutezze strutturali, architettoniche e stilistiche; l'intervento è, tuttavia, ammesso qualora si proceda al completamento di tutte le incompiutezze all'atto della presentazione della Scia per l'intervento di ampliamento. I lavori di completamento devono comunque essere portati a compimento prima della comunicazione di ultimazione lavori per l'intervento di ampliamento;
• purché l’intervento mantenga una conformità architettonica e stilistica con la struttura preesistente;
• anche su edifici plurifamiliari a condizione che le opere siano realizzate in modo uniforme per tutte le unità immobiliari.

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
Sono consentiti, in deroga agli strumenti urbanistici, interventi di demolizione e ricostruzione su edifici prevalentemente a destinazione residenziale (minimo 70%) all’interno dell’area pertinenziale dell’edificio con aumento:
• del 35% della volumetria esistente alla data di entrata in vigore della legge (21 agosto 2010)
Il numero delle unità immobiliari residenziali originariamente esistenti può variare se le eventuali unità immobiliari complessive hanno una superficie minima lorda di 60 mq.
Gli interventi sono consentiti:
• purché non venga modificata la destinazione d'uso;
• su edifici residenziali ubicati in aree urbanizzate, nonché su aree agricole in deroga alle distanze minime e altezze massime previste dagli strumenti urbanistici generali fermo restando l'obbligo di rispettare le altezze e le distanze fissate da norme di legge o da decreti ministeriali nel rispetto del Dm 1444/1968. Di tale ultimo obbligo non si tiene conto nel caso di distanze e altezze di edifici preesistenti che sono comunque fatte salve nell'ipotesi di ampliamento e ricostruzione;
• su edifici residenziali ubicati in aree esterne agli ambiti dichiarati a pericolosità idraulica ed a frana elevata o molto elevata;
• su edifici in corso di ricostruzione e non ancora ultimati alla data di approvazione della legge (4/8/2010);
• su edifici anche a destinazione non residenziale se la destinazione d'uso finale delle unità immobiliari è almeno al 70% residenziale.
Per la certificazione di agibilità è obbligatorio il possesso di regolare DURC, una dichiarazione circa la conformità energetica e apposita documentazione fotografica dell’opera.
Condizioni
Gli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione devono:
• prevedere l’utilizzo di tecniche costruttive che garantiscono prestazioni energetico ambientali secondo le previsioni della normativa vigente.
• essere realizzati da imprese in possesso dei requisiti prescritti dalla legge ed in possesso di regolare DURC;
• rispettare le prescrizioni tecniche previste in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;
• rispettare la conformità alle norme nazionali e regionali sulle costruzioni in zona sismica;
• rispettare la conformità alle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici; • essere realizzati su edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge, regolarmente accatastati, oppure per i quali, al momento della richiesta dell'intervento, è in corso la procedura di accatastamento.

TITOLO ABILITATIVO
Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o in alternativa permesso di costruire da presentare entro 24 mesi dall’entrata in vigore della legge (ossia entro 21 agosto 2012).
Per le opere proposte dalle ATERP il termine è prorogato al 21 agosto 2014.
E’ previsto l’obbligo di allegare una specifica relazione asseverata sulla conformità dell’intervento rispetto alla legge regionale n. 21/2010.

LIMITAZIONI
Gli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione non possono riguardare edifici:
• realizzati in assenza o in difformità dal titolo abilitativo. Tuttavia, gli interventi possono essere realizzati su edifici contenenti unità abitative per i quali sia stata presentata, nei termini previsti dalla legislazione statale vigente in materia, istanza di condono e siano state versate le somme prescritte. In ogni caso la sanatoria edilizia deve essere rilasciata prima che venga presentato o richiesto il titolo abilitativo;
• di valore storico, culturale e architettonico e con vincolo di inedificabilità assoluta;
• situati in aree di inedificabilità assoluta come definite dall'articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
• situati nei centri storici salvo che gli strumenti urbanistici comunali consentano interventi edilizi di tale natura;
• situati in aree il cui vincolo determina la inedificabilità assoluta e nelle aree sottoposte a vincoli imposti a difesa delle coste marine, lacuali e fluviali, a tutela di interessi della difesa militare e della sicurezza interna, e in aree individuate a pericolosità idraulica ed a frana elevata o molto elevata;
• collocati nelle riserve nazionali o regionali, nelle zone A e B dei territori dei parchi regionali, nelle zone A, B e C dei parchi nazionali;
• collocati nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS), salvo che le relative norme o misure di salvaguardia o i relativi strumenti di pianificazione consentano interventi edilizi di tale natura;
• ubicati nelle zone umide tutelate a livello internazionale;
• situati in aree ad alta pericolosità idraulica o geomorfologica
• situati nelle aree sottoposte a vincoli idrogeologici.
I Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale da adottare entro il termine di sessanta giorni, a pena di decadenza, dalla entrata in vigore della legge, possono disporre motivatamente:
a) l'esclusione di parti del territorio comunale dall'applicazione degli interventi in relazione a caratteristiche storico-culturali, morfologiche, paesaggistiche e alla funzionalità urbanistica;
b) la perimetrazione di ambiti territoriali nei quali gli interventi possono essere subordinati a specifiche limitazioni o prescrizioni, quali, a titolo meramente esemplificativo, particolari limiti di altezza, distanze tra costruzioni, arretramenti dal filo stradale, ampliamenti dei marciapiedi, ecc.;
c) la definizione di parti del territorio comunale nelle quali possono prevedersi altezze massime e distanze minime diverse da quelle prescritte dagli strumenti urbanistici vigenti.

RIDUZIONI ONERI CONCESSORI
I Comuni possono, con apposita deliberazione, ridurre il costo di costruzione, fino ad un massimo del 30%.

RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE DEGRADATE
Per promuovere uno sviluppo sostenibile della città attraverso la valorizzazione del tessuto urbano, la riqualificazione delle aree degradate, delle aree industriali dismesse e la riduzione del disagio abitativo i Comuni possono individuare, anche su proposta di operatori privati, ambiti la cui trasformazione urbanistica ed edilizia è subordinata alla cessione da parte dei proprietari, singoli o riuniti in consorzio, e in rapporto al valore della trasformazione, di aree o immobili da destinare a edilizia residenziale sociale, in aggiunta alla dotazione minima inderogabile di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al Dm 1444/1968.
Per favorire la sostituzione edilizia nelle aree urbane da riqualificare è consentito, anche in variante agli strumenti urbanistici vigenti, l'aumento entro il limite del 50% della volumetria esistente, per interventi di demolizione, ricostruzione e ristrutturazione urbanistica degli edifici residenziali pubblici, purché i Comuni abbiano provveduto a redigere il "piano di rottamazione" previsto nell'articolo 37, comma 1, legge regionale 19/2002.
Nelle aree urbane degradate è consentito l'aumento entro il limite del 35% della volumetria esistente.
Nelle aree urbanizzate, ad esclusione delle zone agricole, sono consentiti interventi di sostituzione edilizia con ampliamento fino al 50% e possibilità di mutare la destinazione d'uso, purchè almeno il 20% sia destinato all’edilizia convenzionata.

(Fonte Ance - Aggiornamento Dicembre 2011)