Regione Campania

Piano Casa Governo Berlusconi

 

 

Scheda di sintesi Piano Casa Campania

AMPLIAMENTI
Residenziale
Sono consentiti in deroga agli strumenti urbanistici vigenti ampliamenti su edifici anche in corso di edificazione per uso abitativo con incremento del:
• 20% della volumetria esistente per gli edifici residenziali uni-bifamiliari; edifici di volumetria non superiore a 1500 mc; edifici composti da non più di tre piani fuori terra, oltre all’eventuale piano sottotetto
L’ampliamento è consentito :
 su edifici in cui è prevalente la destinazione residenziale (determinata nella misura del 55% o nella misura minima del 70% dell’utilizzo dell’intero edificio fuori dall’ambito delle zone agricole e produttive) e in cui la parte restante sia compatibile con quella abitativa nonché gli edifici rurali, ubicati fuori dalle zone agricole, anche se destinati parzialmente ad uso abitativo;
 per interventi che non modificano la destinazione d’uso degli edifici interessati fatta eccezione per gli edifici con destinazione d’uso residenziale prevalente nonché gli edifici rurali ubicati fuori dalle zone agricole anche se destinati solo parzialmente ad uso abitativo;
 in aree urbanizzate, nel rispetto delle distanze minime e altezza massime dei fabbricati di cui al DM 1444/68;
 su edifici residenziali ubicati in aree esterne a quelle definite ad alto rischio vulcanico;
 su edifici esistenti ubicati nelle aree sottoposte alle disposizioni di cui all’articolo 338, comma 7, del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie) e successive modifiche, nei limiti di tale disciplina (zone di rispetto cimiteri) ;
 su edifici regolarmente autorizzati ma non ancora ultimati alla data di entrata in vigore della legge
Per gli edifici residenziali e loro frazionamento, sui quali sia stato realizzato l’ampliamento ai sensi della legge, non può essere modificata la destinazione d’uso se non siano decorsi almeno cinque anni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori.
Per gli interventi di ampliamento sono obbligatori:
• l’utilizzo di tecniche costruttive, anche con utilizzo di materiale eco-compatibile, che garantiscano prestazioni energetico-ambientali nel rispetto dei parametri stabiliti dagli atti di indirizzo regionali e dalla vigente normativa. L’utilizzo delle tecniche costruttive ed il rispetto degli indici di prestazione energetica fissati dalla Giunta regionale sono certificati dal direttore dei lavori con la comunicazione di ultimazione dei lavori. Gli interventi devono essere realizzati da una ditta con iscrizione anche alla Cassa edile comprovata da un regolare Documento unico di regolarità contributiva (DURC). In mancanza di detti requisiti non è certificata l’agibilità, ai sensi dell’articolo 25(R) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia -Testo A), dell’intervento realizzato;
• la conformità alle norme sulle costruzioni in zona sismica;
Non residenziale
Sono consentiti in deroga agli strumenti urbanistici vigenti su edifici non residenziali regolarmente assentiti, destinati ad attività produttive, commerciali, turistico-ricettive e di servizi, la realizzazione di:
 opere interne finalizzate all’utilizzo di volumi esistenti nell’ambito dell’attività autorizzata, per la riqualificazione e l’adeguamento delle strutture esistenti, anche attraverso il cambio di destinazione d’uso.
Gli interventi:
 possono attuarsi all’interno di unità immobiliari aventi una superficie non superiore a cinquecento metri quadrati;
 non devono in alcun modo incidere sulla sagoma e sui prospetti dell’edificio
 non possono costituire unità immobiliari successivamente frazionabili

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
Sono consentiti in deroga agli strumenti urbanistici vigenti interventi di demolizione e ricostruzione su edifici residenziali con ampliamento della volumetria esistente del:
• 35% all’interno dell’area nella quale l’edificio esistente è ubicato
L’aumento è consentito:
• su edifici in cui è prevalente la destinazione residenziale (determinata nella misura del 55% o nella misura minima del 70% dell’utilizzo dell’intero edificio fuori dall’ambito delle zone agricole e produttive) e in cui la parte restante sia compatibile con quella abitativa nonché gli edifici rurali, ubicati fuori dalle zone agricole, anche se destinati parzialmente ad uso abitativo;
• per interventi che non modificano la destinazione d’uso prevalente degli edifici interessati;
• su edifici residenziali ubicati in aree esterne agli ambiti dichiarati a pericolosità idraulica e da frana elevata o molto elevata;
• su edifici ubicati in aree esterne a quelle definite ad alto rischio vulcanico.
E’ possibile aumentare il numero delle unità immobiliari residenziali originariamente esistenti purché le nuove unità immobiliari aggiuntive abbiano una superficie utile lorda non inferiore a 60 mq.
Per gli interventi di demolizione e ricostruzione sono obbligatori:
• l’utilizzo di tecniche costruttive, anche con utilizzo di materiale eco-compatibile, che garantiscano prestazioni energetico-ambientali nel rispetto dei parametri stabiliti dagli atti di indirizzo regionali e dalla vigente normativa. L’utilizzo delle tecniche costruttive ed il rispetto degli indici di prestazione energetica fissati dalla Giunta regionale sono certificati dal direttore dei lavori con la comunicazione di ultimazione dei lavori. Gli interventi devono essere realizzati da una ditta con iscrizione anche alla Cassa edile comprovata da un regolare Documento unico di regolarità contributiva (DURC). In mancanza di detti requisiti non è certificata l’agibilità, ai sensi dell’articolo 25(R) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia -Testo A), dell’intervento realizzato;
• il rispetto delle prescrizioni tecniche di cui al decreto ministeriale n. 236/1989, attuativo della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati);
• la conformità alle norme sulle costruzioni in zona sismica.
Per gli edifici residenziali e loro frazionamento, sui quali sia stato realizzato l’aumento ai sensi della legge, non può essere modificata la destinazione d’uso se non siano decorsi almeno cinque anni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori.
Negli interventi a parità di volume possono essere mantenute le distanze già esistenti da edifici fronteggianti, qualora inferiori a quelle prescritte per le nuove edificazioni dalla normativa vigente.

INTERVENTI IN ZONA AGRICOLA
Sono consentiti i mutamenti di destinazione d’uso di immobili o di loro parti, regolarmente
assentiti, per uso residenziale del nucleo familiare del proprietario del fondo agricolo o perattività connesse allo sviluppo integrato dell’azienda agricola.
Sono consentiti gli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione con le premialità previste dalla legge con l’obbligo di destinare non meno del 20% della volumetria esistente ad uso agricolo.
E’ prevista la cumulabilità delle volumetrie di più edifici ricadenti nell’ambito fondiario unitario, formato da particelle contigue, di proprietà del medesimo richiedente alla data dell’entrata in vigore della legge.
Al fine di adeguare, incentivare e valorizzare l’attività delle aziende agricole, è consentita la
realizzazione di nuove costruzioni, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, ad usoproduttivo nella misura massima di 0,03 mc/mq di superficie aziendale.

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE
• Riqualificazione patrimonio edilizio privato
Ad istanza del proprietario dell’immobile e previo accordo con l’amministrazione comunale, è
incentivata la realizzazione di interventi di riqualificazione urbana destinati ad edilizia residenziale caratterizzata da elevati livelli di sostenibilità ambientale ed energetica.
L’assessorato competente annualmente provvede all’emanazione di specifico bando rivolto ai
comuni con criteri di individuazione dei beneficiari, l’entità dei contributi, le modalità di convenzionamento con i comuni stessi ed i criteri per la verifica della qualità degli interventi.
• Riqualificazione aree urbane degradate
A) Riqualificazione di ambiti in cui, in deroga agli strumenti urbanistici, la trasformazione comporta:
- la cessione di aree per edilizia sociale
- interventi di sostituzione e adeguamento integrale edilizio su edifici residenziali pubblici con aumento del 50% della volumetria esistente
B) Per gli immobili dismessi, in deroga agli strumenti urbanistici, sono consentiti:
- interventi di sostituzione edilizia a parità di volume con cambiamenti di destinazione d’uso in cui riservare il 30% a edilizia sociale e il restante da destinare a edilizia abitativa, uffici 10%, esercizi di vicinato, botteghe artigiane
C) Per le industrie inquinanti o per quelle non compatibili con le attività residenziali limitrofe sono consentiti:
 interventi di sostituzione edilizia condizionati alla preventiva delocalizzazione
D) Nelle aree urbanizzate, in deroga agli strumenti urbanistici, sono consentiti:
 mutamenti d’uso a fini abitativi degli edifici destinati prevalentemente ad uffici e residenze o alloggi di servizio (non superiori a 10.000 mc) che non abbiano goduto dei benefici contributivi con previsione del 20% a edilizia convenzionata.
 mutamenti d’uso a fini abitativi delle residenze turistico-alberghiere con previsione di una misura superiore al 35% a edilizia residenziale sociale.
E) Interventi di recupero edilizio di edifici diruti e ruderi, in deroga agli strumenti urbanistici mediante:
 ricostruzione in sito e obbligo di destinare i manufatti ad edilizia residenziale

Aree a rischio idrogeologico molto elevato e zona rossa E’ incentivata la delocalizzazione degli edifici residenziali contenenti unità abitative destinate a prima casa ubicati attualmente in aree a rischio idrogeologico o di eruzione del Vesuvio. E’, inoltre, stata inserita una disposizione che, modificando una norma contenuta nella LR 21/2003, consente di realizzare nelle zone a rischio vulcanico interventi di ristrutturazione edilizia, anche mediante demolizione e ricostruzione in altro sito, a condizione però che il nuovo immobile riduca del 50% la sua capacità residenziale e sia destinata ad uso diverso dalla residenza.

LIMITAZIONI Gli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione e gli interventi di riqualificazione urbana non potranno essere realizzati su edifici:
• residenziali privi di accatastamento ovvero per i quali al momento della richiesta dell’ampliamento non sia in corso la procedura di accatastamento;
• realizzati in assenza o difformità dal titolo abilitativo per i quali non sia stata rilasciata la concessione in sanatoria;
• collocati in zona “A” o ad esse assimilabili ad eccezione degli edili realizzati o ristrutturati negli ultimi 50 anni;
• definiti di valore storico, culturale ed architettonico e con vincolo di inedificabilità assoluta;
• collocati nelle aree di inedificabilità assoluta e soggette a vincolo imposti a difesa delle coste marine, fluviali etc;
• collocati in territori di riserve naturali o di parchi nazionali o regionali, nelle zone A e B, oltre i limiti imposti dalla legislazione vigente per dette aree;
• collocati all’interno delle aree dichiarate a pericolosità idraulica elevata o molto elevata, o a pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata, dai piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n.183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), o dalle indagini geologiche allegate agli strumenti di pianificazione territoriale, agli atti di governo del territorio o agli strumenti urbanistici generali dei comuni;
• collocati all’interno della zona rossa di cui alla legge regionale 10 dicembre 2003, n.21 (Norme urbanistiche per i comuni rientranti nelle zone a rischio vulcanico dell’area Vesuviana).
Nell’ambito della riqualificazione delle aree degradate gli interventi di sostituzione edilizia a parità di volume per gli immobili dismessi (art. 7, comma 5) e gli interventi di mutamento di destinazione d’uso a fini abitativi degli edifici destinati prevalentemente ad uffici e residenze o alloggi di servizio (at. 7, comm 6) non potranno essere realizzati, oltre che nei casi previsti sopra, anche nelle zone agricole o nelle Aree di sviluppo industriale (ASI) e nei Piani di insediamento produttivi (PIP).
I Comuni, provvisti di strumenti urbanistici generali, possono con provvedimento del Consiglio Comunale, da emanare entro il termine di perentorio di 60 giorni decorrenti dall’entrata in vigore della legge, individuare aree in cui non consentire gli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione per esigenze di carattere urbanistico ed edilizio.

TITOLO ABILITATIVO
DIA o Permesso di costruire da presentare entro il termine perentorio di 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge. L’efficacia del titolo edilizio è subordinato alla valutazione della sicurezza dell’intero fabbricato.
Ogni fabbricato oggetto di incremento volumetrico o mutamento d’uso deve dotarsi, ai fini dell’efficacia del relativo titolo abilitativo, di un fascicolo del fabbricato che comprende gli esiti della valutazione della sicurezza dell’intero fabbricato e il certificato di collaudo, ove previsto.
Nel fascicolo sono altresì raccolte e aggiornate le informazioni di tipo progettuale, strutturale, impiantistico e geologico riguardanti la sicurezza dell’intero fabbricato.

(Fonte Ance - Aggiornamento Agosto 2011)