Regione Emilia Romagna

Piano Casa Governo Berlusconi

 

 

8 marzo 2010 - ANCE

Piano casa: le regole poste dai Comuni

EMILIA ROMAGNA – LR n. 6/2009
Le esclusioni previste dalla legge
- edifici nei centri storici
- edifici situati nelle zone di tutela naturalistica, nel sistema forestale e boschivo, negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua e nelle zone di tutela della costa e dell'arenile;
- edifici all'interno delle aree dei parchi e delle riserve naturali
- edifici situati sul demanio statale, regionale, provinciale e comunale;
- qualsiasi altra area sottoposta dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica a vincolo di inedificabilità assoluta, ovvero destinata ad interventi di edilizia residenziale pubblica, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167
- zone classificate a rischio idrogeologico molto elevato
- abitati da trasferire e da consolidare, ferma restando la possibilità di attuare gli interventi ammessi dalle relative perimetrazioni;
- edifici posti nelle aree di danno degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante qualora gli edifici stessi risultino non compatibili con i criteri di sicurezza definiti dal DM 9 maggio 2001;
- unità immobiliari oggetto di interventi edilizi abusivi i cui procedimenti sanzionatori non siano stati conclusi entro il 31 marzo 2009, nonché unità immobiliari, totalmente o parzialmente abusive soggette a ordine di demolizione emanato entro la stessa data. Le superfici utili lorde realizzate abusivamente per le quali sia stata applicata e versata alla data del 31 marzo 2009 la sanzione pecuniaria sono decurtate dall'ampliamento ammissibile.
Le facoltà assegnate ai Comuni
Entro il termine perentorio di 60 giorni dall’entrata in vigore della legge (termine scaduto il 21 settembre 2009) i Comuni possono prevedere ulteriori limiti e condizioni di applicazione delle norme relative agli ampliamenti e alle demolizioni e ricostruzioni in relazione a specifici immobili o ambiti del proprio territorio, per ragioni di ordine urbanistico, edilizio, paesaggistico, ambientale e culturale ovvero stabilire limiti differenziati in ordine alle possibilità di ampliamento in relazione alle caratteristiche proprie dei singoli ambiti e del diverso loro grado di saturazione edilizia.
Le prescrizioni previste dalla legge
Per la realizzazione degli ampliamenti e delle demolizioni ricostruzioni è previsto dalla legge il rispetto della distanza minima dai confini e dagli edifici, dell’altezza massima dei fabbricati e dei limiti inderogabili di densità edilizia; dei vincoli di inedificabilità e delle zone di rispetto. Non trovano, invece, applicazione i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati previsti dagli strumenti urbanistici generali ed attuativi e dai regolamenti edilizi.
Gli interventi non si cumulano con gli incrementi premiali eventualmente consentiti dagli strumenti urbanistici comunali sui medesimi edifici.
Le principali scelte dei Comuni

Comune
Delibera
Ravenna Con alcune specificazione la delibera conferma le esclusioni previste dalla legge.
Bologna La delibera conferma le ipotesi di esclusione degli interventi, già individuate dalla legge.
Esclusi dagli interventi anche gli edifici posti negli ambiti rurali e ambientali. Ammessi, a certe condizioni, gli interventi su edifici aventi “interesse documentale”.
Per quanto riguarda la demolizione ricostruzione la delibera precisa che gli strumenti urbanistici vigenti non individuano né edifici incongrui né da de localizzare.
Ferrara Esclude le aree agricole di rilievo paesaggistico e le zone individuate dal vigente PTCP di tutela dei corsi d'acqua.
Si precisa che il limite di 350 mq di superficie utile lorda di edifici abitativi monofamiliari e bifamiliari o di “altra tipologia edilizia”, ai fini dell’applicazione dell’art. 53 (interventi di ampliamento) deve essere inteso come riferito all’unità residenziale avente una propria autonomia ancorché contigua o adiacente o in aderenza (termini da intendersi a questi fini come sinonimi) ad altro edificio, ma senza parti comuni o condominiali.
Per l’ottenimento del titolo abilitativo (DIA) si prevede l’obbligo del parere preventivo della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio.
Ammessa la monetizzazione degli standard.
Ribadisce anche l’obbligatorietà (già prevista dalla legge) delle urbanizzazioni primarie mancanti.
Parma Con alcune specificazione la delibera conferma le esclusioni previste dalla legge.
Gli ampliamenti possono essere realizzati per incrementare sia la superficie utile che quella accessoria (es. possibilità di aumentare il numero o la superficie dei vani abitabili esistenti o realizzare di nuove autorimesse).
Ammessi gli interventi su casa schiera previo assenso scritto dei proprietari confinanti. Può essere aumentato il numero delle unità immobiliari ma in tal caso debbono essere destinate per almeno 10 anni alla locazione a canone calmierato.
Le superfici condonate rientrano nel calcolo della superficie su cui calcolare la percentuale di ampliamento ammissibile.
Obbligatorio il parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio ai fini del rilascio del titolo abilitativo.
Esclusa la cumulatività degli incrementi riconosciuti in via straordinaria dalla legge regionale con quelli previsti dallo strumento urbanistico. E’ tuttavia possibile realizzare gli interventi anche su edifici che hanno usufruito già dei benefici concessi dal regolamento urbanistico purché la fine lavori sia stata comunicata entro il 31/3/2009.
Confermata la deroga (già prevista dalla legge) ai limiti più restrittivi posti dal regolamento edilizio in materia di distanze altezze ecc. Resta fermo invece l’obbligo di rispettare le normative tecniche richiamate espressamente all’art.55, comma 8.
Il contributo di costruzione deve essere calcolato sugli ampliamenti come fossero interventi di ristrutturazione e sulla demolizione ricostruzione come fosse nuova costruzione. La delibera non prevede riduzioni.
Reggio Emilia Ammessi gli interventi all'interno di ambiti o comparti assoggettati a Piano attuativo la cui convenzione urbanistica sia ancora in corso di efficacia alla data del 31 marzo 2009 , qualora sia stata dichiarata la funzionalità delle opere di urbanizzazione primaria dell’intero comparto e che gli edifici realizzati abbiano comunicato la fine lavori alla data del 31 marzo 2009.
Inoltre, l'applicabilità è consentita, in territorio rurale, agli interventi attuati da Imprenditori agricoli su edifici funzionali alle esigenze dell'impresa agricola e del suo conduttore. Restano ferme le esclusioni per gli edifici vincolati o presenti in zone di pregio ambientale e nei parchi campagna.
Obbligatorio il parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio ai fini del rilascio del titolo abilitativo.
Esclusa la cumulabilità degli incrementi riconosciuti in via straordinaria dalla legge regionale con quelli previsti dallo strumento urbanistico.
Comacchio Poche le zone ammesse per realizzare gli interventi in quanto, secondo quanto precisa la delibera, il territorio comunale è costituito in gran parte da ambiti caratterizzati da peculiarità di carattere paesaggistico ambientale.
Previsto l’obbligo del parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio ai fini del rilascio del titolo abilitativo.
Imola Conferma le ipotesi di esclusione degli interventi, già previste dalla legge regionale, sugli immobili con vincolo storico testimoniale anche se posti fuori dal centro storico. Esclusi poi gli interventi di ricostruzione conseguente la delocalizzazione in piani attuativi del PRG approvati, al fine di non compromettere l’impianto urbanistico e l’adeguatezza delle dotazioni territoriali.
Mentre la ricostruzione conseguente la delocalizzazione in piani attuativi previsti dal PRG non ancora approvati, è ammessa a condizione che, contestualmente alla Dia venga presentato apposito progetto planivolumetrico per l’intero ambito, al fine di non pregiudicare la qualità urbanistica e l’impianto architettonico del futuro insediamento.
Per gli interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento del 35% fuori dai centri abitati, l’incremento della superficie deve assicurare il rispetto del numero di unità immobiliari ammesse dalle N.T.A. del P.R.G.
Sasso Marconi La delibera indica una serie di edifici esclusi dall’ambito di applicazione della legge (edifici di interesse storico architettonico, di interesse storico tipologico).
Prevede, poi, che gli interventi che riguardino, ad esempio, edifici di interesse storico testimoniale o edifici situati nelle zone agricole di rilievo paesaggistico e nei siti di interesse comunitario ecc. debbano essere realizzati nel rispetto dei tipi edilizi, dei materiali e dei colori tipici locali. I progetti su questi edifici devono, inoltre, ricevere il parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio.
Per tutti gli interventi si richiede il reperimento degli spazi per parcheggi pertinenziali, se non già presenti. Per quanto riguarda la possibilità di riduzione del contributo di costruzione la delibera rinvia ai casi già previsti dalla legge regionale 31/20002.
Ammessa la deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali. Restano salve le previsioni del codice civile.
Non ammessa la cumulabilità degli interventi con eventuali ampliamenti già riconosciuti dagli strumenti urbanistici comunali.
Formigine La delibera individua le ulteriori zone dove non sono ammessi gli interventi, tra cui: sottozone omogenee residenziali di tipo B6, in quanto in esse sono presenti edifici e spazi di valore storico ambientale soggetti a disciplina di recupero; sottozone omogenee residenziali di tipo B3, in quanto in detti contesti l’integrazione delle infrastrutture di urbanizzazione e il ritrovamento di spazi per parcheggi pertinenziali potrebbe andare a discapito degli ampi spazi verdi che lo connotano; nelle zone prossime al centro storico ecc.. Esclusi anche tutti gli edifici ed i complessi urbani e non urbani di valore storico‐architettonico, culturale assoggettati a decreto di tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004.
La delibera detta poi alcune prescrizioni per quanto riguarda gli interventi su edifici a schiera stabilendo che essi potranno avvenire solo per la sopraelevazione e che i progetti dovranno essere predisposti in maniera unitaria con assenso di tutti i proprietari delle singole unità immobiliari.
Negli edifici situati in territorio rurale gli interventi devono essere eseguiti nel rispetto dell’altezza massima di 7.50 ml e di norma entro il perimetro della “corte rurale”. In ogni caso, tutti gli interventi riguardanti edifici situati in territorio rurale devono essere esaminati dalla Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio.
Cento In linea generale, conferma le esclusioni, con ulteriori specificazioni (zona dell’alveo del fiume Reno, zone di rispetto cimiteriale e stradale ecc.), già previste dalla legge.
La delibera specifica che per edifici esistenti devono intendersi edifici “abitati o abitabili" o con certificato di conformità edilizia. Esclusi quindi gli interventi su edifici fatiscenti o diroccati.
Ribadisce anche l’obbligatorietà (già prevista dalla legge) delle urbanizzazioni primarie mancanti.

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5 marzo 2010 - Romagna Oggi

Regionali, Errani (Pd): "Su piano casa governo inadempiente"

PARMA - "Investire in ricerca e innovazione per essere protagonisti nel mondo che cambia". E' la ricetta del ricandidato presidente alla Regione Emilia Romagna Vasco Errani, che dai microfoni di Tv Parma attacca il Governo Berlusconi sul Piano casa. "La propaganda e' una cosa, la realta' un'altra. Ho sottoscritto un accordo con il presidente del Consiglio, intesa che la Regione ha eseguito nei tempi stabiliti e che il Governo, invece, non ha applicato nel punto in cui l'esecutivo si impegnava ad aprire un tavolo sull'edilizia pubblica, che rappresenta la vera emergenza del Paese".
Secondo Errani, la finalita' del Piano casa varato dal Governo non era dare una risposta al problema abitativo ma, con l'ampliamento delle volumetrie, "fare ripartire l'edilizia". Il presidente uscente afferma: "Avevo detto a Berlusconi che il miracolo che aveva preventivato non ci sarebbe stato".