Regione Friuli V.G.Piano Casa Governo Berlusconi |
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Scheda di sintesi Piano Casa Friuli V.G.
AMPLIAMENTI
Sono consentiti in deroga alle distanze, superfici e volumi previsti dagli strumenti urbanistici
comunali ampliamenti di edifici o unità immobiliari esistenti a destinazione residenziale e non
residenziale:
nel limite massimo di 200 mc
Condizioni
Gli interventi di ampliamento sono ammessi alle seguenti condizioni:
la sopraelevazione, se eseguita in deroga all’altezza massima prevista per la zona omogenea
dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati, non può superare i due piani o
comunque 6 metri;
nelle zone omogenee A e B0, o singoli edifici ad esse equiparati, devono essere rispettate le
specifiche disposizioni tipologico-architettoniche e di allineamento degli edifici previste
dagli strumenti urbanistici comunali; la sopraelevazione, se non espressamente vietata dagli
strumenti urbanistici comunali, non può superare l’altezza massima delle costruzioni
prevista per la zona omogenea dagli strumenti urbanistici comunali;
l’ampliamento non può comportare aumento del numero delle unità immobiliari esistenti,
salva diversa previsione degli strumenti urbanistici comunali.
AMPLIAMENTI EDIFICI PRODUTTIVI
Sono consentiti nelle zone omogenee D, come individuate dagli strumenti urbanistici comunali
vigenti o adottati, ampliamenti:
di edifici o unità immobiliari esistenti nel limite massimo del 35% della superficie utile
esistente e comunque fino al massimo di 1000 mq, nel rispetto delle altezze massime
consentite dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati;
della superficie utile anche attraverso la realizzazione di solai interpiano;
Gli interventi previsti sono cumulabili tra loro; gli standard urbanistici derivanti dall’ampliamento,
se non reperibili, devono essere monetizzati.
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
Sono consentiti al di fuori delle zone A e B0, o su singoli edifici ad esse equiparate, come
individuate dagli strumenti urbanistici comunali, interventi di ristrutturazione edilizia di edifici o
unità immobiliari esistenti o di parti di essi, a destinazione in tutto o in parte residenziale,
alberghiera o ricettivo complementare e direzionale con aumento del:
35% del volume utile esistente
Condizioni
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono ammessi alle seguenti condizioni:
possono comportare l’ampliamento attraverso la sopraelevazione o la costruzione di manufatti edilizi interrati o fuori terra;
la sopraelevazione, se eseguita in deroga all’altezza massima prevista per la zona omogenea
dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati, non può superare i due piani o
comunque 6 metri;
gli standard urbanistici derivanti dall’ampliamento, se non reperibili nell’area di pertinenza
dell’intervento, sono individuabili in altra area avente la stessa destinazione di zona o,
comunque, in zona urbanisticamente compatibile, purché la distanza non superi il raggio di
1.000 metri;
l’ampliamento può comportare l’aumento del numero delle unità immobiliari esistenti
relativamente alla parte effettivamente ampliata, salva più estensiva previsione degli
strumenti urbanistici comunali.
MISURE DI PROMOZIONE PER LA SOSTITUZIONE DI EDIFICI
Nei casi di interventi di ristrutturazione con demolizione totale o parziale, attuati con sostituzione di
singoli edifici esistenti alla data del giorno successivo alla pubblicazione della legge non coerenti
con le caratteristiche storiche o architettoniche o paesaggistiche e ambientali individuate dagli
strumenti urbanistici comunali ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera b), e che comportino una
diminuzione del volume o superficie utili o delle unità immobiliari esistenti, il Comune e il soggetto
interveniente possono concordare il trasferimento dei diritti edificatori in altre aree del territorio
comunale attraverso una convenzione che stabilisca:
i crediti edificatori derivanti dalla sostituzione aumentati del 50 per cento;
la localizzazione delle aree sulle quali trasferire i diritti edificatori;
il tempo massimo di utilizzazione dei crediti edificatori.
TITOLO ABILITATIVO
Permesso di Costruire
TERMINI
I lavori devono essere iniziati entro 5 anni dalla data di entrata in vigore della legge.
LIMITAZIONI
Gli interventi di ampliamento e di ristrutturazione edilizia non possono essere realizzati:
in deroga alle leggi in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio e in materia
ambientale, alle distanze minime previste dal codice civile ovvero in deroga alle altre leggi
di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, con particolare riferimento
alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio, sicurezza stradale,
sicurezza cantieri e impianti, nonché alle norme in materia igienico-sanitaria, in materia di
barriere architettoniche, di accatastamento e di intavolazione;
in deroga alle prescrizioni tipologico-architettoniche o di abaco contenute negli strumenti
urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore del presente capo;
per edifici o unità immobiliari oggetto di interventi edilizi abusivi i cui procedimenti
sanzionatori non siano stati conclusi entro il 30 settembre 2009;
per aree o edifici soggetti a vincolo espropriativo o a vincolo di in edificabilità.
(Fonte Ance - Aggiornamento Dicembre 2011)
