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8 marzo 2010 - ANCE
Piano casa: le regole poste dai Comuni
LAZIO – LR n. 21/2009
Le esclusioni previste dalla legge
- centri storici
- zone E limitatamente agli edifici rurali con caratteristiche storico‐tipologici‐tradizionali
- aree sottoposte vincolo di inedificabilità assoluta
- fasce di rispetto di territori costieri e dei territori contermini ai laghi
- zone di rischio molto elevato
- aree con destinazioni urbanistiche relative ad aspetti strategici ovvero al sistema della mobilità, delle infrastrutture, dei servizi pubblici generali
- fasce di rispetto delle strade statali, ferroviarie e autostradali
- edifici abusivi
- immobili vincolati
Le facoltà assegnate ai Comuni
I Comuni, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge (termine scaduto il 4/12/2009) possono limitare o escludere l’ammissibilità degli interventi per ragioni di particolari qualità urbanistiche o architettoniche. Possono, inoltre, prevedere una riduzione fino al 30% del contributo dovuto in riferimento agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per gli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione della prima casa.
In più possono applicare una riduzione fino al 30% del costo di costruzione.
Le prescrizioni previste dalla legge
Gli interventi di ampliamento devono essere realizzati nel rispetto delle distanze e altezze previste dalla normativa vigente per le zone classificate sismiche 1 e 2, su edifici dotati di certificazione antisismica, qualora realizzati successivamente all’attribuzione della suddetta classificazione.
Esclusivamente per le opere di urbanizzazione secondaria, qualora venga comprovata l’impossibilità del loro adeguamento, i titoli abilitativi sono subordinati al pagamento, oltre che degli oneri concessori, di un contributo straordinario proporzionale al valore delle opere stesse pari al 50% del valore degli oneri corrispondenti, secondo quanto stabilito con apposita deliberazione del Comune.
Per gli interventi di demolizione e ricostruzione l’altezza degli edifici non può superare l’altezza massima degli edifici contermini, fermo restando il rispetto delle distanze previste dalla normativa vigente.
Gli ampliamenti non si cumulano con quelli eventualmente consentiti da altre norme vigenti o dagli strumenti urbanistici comunali sui medesimi edifici.
Comune |
Delibera |
| Roma | Per quanto riguarda l’ambito di applicazione degli interventi la delibera conferma le ipotesi di limitazione ed esclusione individuate dalla legge regionale. Si riconosce una riduzione del 30% degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e del costo di costruzione per la demolizione‐ricostruzione riguardante gli immobili adibiti a “prima casa”. Per gli ampliamenti, sempre su prime case la riduzione del contributo di costruzione è invece del 15%. La delibera rinvia a un successivo provvedimento la individuazione degli ambiti territoriali nei quali realizzare gli interventi di cui agli artt. 7 (ripristino ambientale) e 8 (riordino urbano delle periferie) della legge. |
| Ladispoli | La delibera chiarisce innanzitutto che nessun ambito viene ulteriormente escluso dall’applicabilità della legge. Prevista la riduzione degli oneri di urbanizzazione. |
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