Regione LazioPiano Casa Governo Berlusconi |
![]() |
Scheda di sintesi Piano Casa Lazio
AMPLIAMENTI
Sono consentiti in deroga agli strumenti urbanistici ed edilizi comunali vigenti o adottati nonché
nei comuni sprovvisti di tali strumenti interventi di ampliamento sia per il residenziale che per il
non residenziale su edifici che alla data di entrata in vigore della legge, siano legittimamente realizzati e ultimati ovvero se
non ultimati abbiano ottenuto il titolo abilitativo edilizio nonchè su edifici ultimati per i quali
sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria
Residenziale:
• 20% per tipologie uni-plurifamiliare, pubblica e privata, per un incremento complessivo massimo di 70 mq di superficie per ogni edificio e
comunque per ogni unità immobiliare dell’edificio dotata di specifica autonomia
funzionale.
• 20% per gli edifici destinati alle strutture che prestano servizi socio-assistenziali
di cui alla LR 41/2003 per un incremento massimo di 200 mq per l’intero edificio
Non residenziale:
a) 20% per gli edifici non residenziali per un incremento massimo di 200 mq di
superficie per l’intero edificio (+ 25% fino ad un massimo di 500 mq per le
attività produttive e artigianali)
Edifici a composizione mista (residenziale + non residenziale): 20% per un incremento
complessivo massimo di 70 mq di superficie per il residenziale + 20 % fino ad un massimo di
200 mq per il non residenziale
Gli incrementi previsti per tutte le tipologie sono elevate di un ulteriore 10% in caso di
utilizzo di tecnologie che prevedano l’uso di fonti di energia rinnovabile con potenza non
inferiore a 1 Kw
Al fine di incentivare l’adeguamento sismico le percentuali previste per gli interventi di
ampliamento sono incrementate:
fino al 35% fino ad un massimo di 90 mq, per gli edifici residenziali indicati nella
lettera a) e b) ricadenti nella zona sismica 1 o nella sottozona sismica 2a o 2b, come
individuate dalla Delib.G.R. 22 maggio 2009, n. 387;
fino al 25% della volumetria o della superficie utile esistente, fino ad un massimo di 80
mq per gli edifici per gli edifici residenziali indicati nella lettera a) e b) ricadenti in
sottozona sismica 3a o sottozona sismica 3b, come individuate dalla Delib.G.R. n.
387/2009.
Condizioni per entrambe le tipologie:
Gli interventi di ampliamento devono essere realizzati:
• in adiacenza, in aderenza al corpo di fabbrica dell’edificio, anche utilizzando parti
esistenti dell’edificio; ove ciò non risulti possibile oppure comprometta l’armonia
estetica del fabbricato esistente può essere autorizzata la costruzione di un corpo
edilizio separato di carattere accessorio e pertinenziale;
• nel rispetto delle distanze e altezze previste dalla normativa vigente ai sensi degli articoli
8 e 9 del D.M. 2 aprile 1968 del Ministro per i lavori pubblici;
• nel rispetto del D.M. 14 gennaio 2008;
• nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia di sostenibilità
energetico-ambientale e di bioedilizia (Dlgs 192/2005 e Lr 6/2008).
• sulla base di un progetto unitario riguardante l’intero edificio per gli edifici
plurifamiliari
E’ consentito l’aumento delle unità immobiliari.
La realizzazione degli ampliamenti è subordinata:
• all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria, e secondaria ovvero al loro
adeguamento in considerazione del maggior carico urbanistico, nonché dei parcheggi di cui
all’art. 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), purché la superficie da destinare a parcheggio, calcolata in relazione all’entità dell’ampliamento,
non sia inferiore a 20 metri quadrati;
• al mantenimento della destinazione d’uso per cinque anni dalla dichiarazione di ultimazione
dei lavori.
Esclusivamente per le opere di urbanizzazione secondaria, qualora venga comprovata
l’impossibilità del loro adeguamento, i titoli abilitativi sono subordinati al pagamento, oltre che
degli oneri concessori, di un contributo straordinario proporzionale la valore delle opere stesse pari
al 50% del valore degli oneri corrispondenti, secondo quanto stabilito con apposita deliberazione
del Comune.
Gli ampliamenti non si cumulano con quelli eventualmente consentiti da altre norme vigenti o dagli
strumenti urbanistici comunali sui medesimi edifici. L’incremento previsto per gli edifici uniplurifamiliari
a destinazione residenziale pubblico o privata è cumulabile con il recupero a
fini residenziali dei volumi accessori e pertinenziali (Art. 5, comma 1, lett. a)
Consentiti interventi di recupero:
per fini residenziali dei volumi accessori pertinenziali nonché delle unità immobiliari ad
altri usi destinati a destinazione residenziale per almeno il 50%, limitatamente al 20 %
del volume o della superficie per ogni edificio, e comunque per ogni unità immobiliare
dell’edificio dotata di specifica autonomia funzionale, fino ad un massimo di 70 metri
quadrati;
per fini residenziali di volumi accessori e pertinenziali degli edifici a destinazione
prevalentemente residenziale ubicati in zone destinate urbanisticamente
all’agricoltura, purché il cambio di destinazione d’uso non superi il 50% della
superficie della parte residenziale preesistente e comunque entro il limite di 70 metri
quadrati;
di volumi accessori e pertinenziali degli edifici a destinazione prevalentemente a servizi
finalizzati all’attività sportiva, purché il cambio di destinazione all’uso sportivo non
superi il 50% della parte a destinazione a servizi finalizzati all’attività sportiva
preesistente.
Gli interventi di recupero possono essere sommati: con l’incremento previsto per gli edifici
plurifamiliari a schiera; con gli incrementi previsti dagli interventi di demolizione e
ricostruzione; gli incentivi per l’adeguamento sismico degli edifici esistenti; gli interventi
finalizzati al reperimento di alloggi a canone calmierato attraverso il cambio di destinazione
d’uso da non residenziale a residenziale.
INTERVENTI FINALIZZATI AL REPERIMENTO DI ALLOGGI A CANONE
CALMIERATO ATTRAVERSO IL CAMBIAMENTO DI DESTINAZIONE D’USO DA
NON RESIDENZIALE A RESIDENZIALE (ATTRAVERSO RISTRUTTURAZIONE,
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE E COMPLETAMENTO).
Sono consentiti, in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici ed edilizi comunali
vigenti o adottati nonché nei comuni sprovvisti di tali strumenti, cambi di destinazione d’uso a
residenziale su:
a) Edifici non residenziali che al 30/09/2010 risultino:
dismessi o mai utilizzati;
in corso di realizzazione e non siano ultimati e/o per i quali sia scaduto il titolo
abilitativo;
in via di dismissione limitatamente agli edifici direzionali;
Cambio di destinazione d’uso della sup. lorda esistente fino ad un max di 15.000 mq di SUL +
30% della stessa. Il cambio determina automaticamente anche il cambio di destinazione
urbanistica dell’area di sedime e pertinenziale.
b) Edifici adibiti a strutture sanitarie che cessano l’attività.
Cambio di destinazione d’uso della sup. lorda esistente fino ad un max di 15.000 mq di SUL +
30% della stessa. Il cambio determina automaticamente anche il cambio di destinazione
urbanistica dell’area di sedime e pertinenziale.
c) Aree non residenziali libere nell’ambito di piani o programmi attuativi (pubblici o
privati) anche se decaduti.
Realizzazione di immobili residenziali fino ad un max di 10.000 mq di SUL e comunque non
oltre la superficie non residenziale prevista dal piano + il 10% dell’intera volumetria del
piano stesso proporzionalmente distribuita.
Gli interventi sono subordinati a riservare una quota delle superficie complessiva oggetto di
trasformazione a locazione calmierata:
30% di superficie per gli edifici fino a 10.000 mq;
35% di superficie per gli edifici maggiore di 10.000 mq;
Non è prescritta la locazione calmierata ma la corresponsione di un importo pari al 20% del
valore catastale o la realizzazione di opere pubbliche, se:
l’edificio è minore di 500 mq;
l’intervento è localizzato in un comune con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti;
l’edificio è ricompreso all’interno di un piano di recupero di cui alla L.R. 28/1980;
Condizioni:
Rispetto delle distanze e delle altezze di cui agli artt. 8 e 9 del D.M. 1444/1968;
• Esistenza o adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria
nonché realizzazione dei parcheggi privati;
Cambio di destinazione d’uso da non residenziale a residenziale, anche parziale, di edifici
localizzati nei PdZ 167 o nei piani di recupero dei nuclei ex abusivi di cui alla L.R. 28/1980.
Gli interventi non possono essere eseguiti :
zone omogenee D, fatti salvi gli interventi nelle zone inferiori a 10 ha su edifici
dismessi o inutilizzati al 31/12/05);
zone omogenee E;
piani industriali particolareggiati nonché di quelli approvati ai sensi dell’art. 11
del Dl 398/1993;
Piani di insediamenti produttivi;
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
Sono consentiti in deroga agli strumenti urbanistici ed edilizi comunali, con esclusione degli edifici
ricadenti nelle zone C del Dm 1444/68 realizzati da meno di 20 anni, interventi di demolizione e
ricostruzione su edifici legittimamente realizzati e ultimati ovvero se non ultimati abbiano ottenuto il titolo abilitativo edilizio nonchè
su edifici ultimati per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria
Residenziale:
a) 35% per edifici a destinazione residenziale per almeno il 50%;
b) 60% per edifici plurifamiliari a destinazione residenziale superiori a 500 metri
quadrati in stato di degrado, a condizione che venga mantenuto almeno il precedente
numero di unità immobiliari in capo ai proprietari;
c) 20% cubatura esistente edifici residenziali ricadenti nelle zone territoriali omogenee E,
con esclusione di quelli realizzati prima del 1950
Non residenziale:
a) 35% e comunque non superiore a 350 mq per edifici a destinazione prevalentemente
non residenziale a condizione che nella ricostruzione si rispettino le destinazioni d’uso
previste dagli strumenti urbanistici;
Per entrambe le tipologie aumenti del 10% degli incrementi premiali in caso di concorso di
progettazione.
Condizioni
Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono essere realizzati:
in conformità alla normativa antisismica;
nel rispetto delle distanze e delle altezze previste dalla legislazione vigente e dagli articoli
8 e 9 del D.M. 2 aprile 1968
di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia di sostenibilità energeticoambientale
e di bioedilizia (Dlgs 192/2005 e Lr 6/2008) in modo che la prestazione energetica
risulti inferiore del 10% rispetto ai valori del fabbisogno annuo di energia ovvero agli
eventuali limiti più restrittivi;
La realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione sono subordinati:
all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ovvero al loro
adeguamento in considerazione del maggior carico urbanistico, nonché dei parcheggi di cui
all’art. 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150;
alla realizzazione di interventi di piantumazione di essenze arboree e vegetazionali con un indice
minimo di densità arborea, comprese le alberature esistenti, pari ad 1 albero di alto
fusto ogni 100 metri quadrati di superficie libera da costruzioni ed un indice minimo di
densità arbustiva, compresi gli arbusti esistenti, pari ad 1 arbusto ogni 100 metri
quadrati di superficie libera.
Nei Comuni destinatari del fondo regionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione
(art. 14 della Lr 12/1999) l’intervento di sostituzione edilizia se volto alla realizzazione di ulteriori
unità immobiliari rispetto a quelle preesistenti è, altresì, subordinato all’obbligo di destinare il 25%
delle unità immobiliari aggiuntive alla locazione a canone concordato (art. 2, comma 3, L.
431/1998) per un periodo non inferiore a 8 anni.
Gli ampliamenti non si cumulano con quelli eventualmente consentiti da altre norme vigenti o dagli
strumenti urbanistici comunali sui medesimi edifici.
PROGRAMMI INTEGRATI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E AMBIENTALE
I Comuni adottano, sulla base di iniziative pubbliche o private, anche di consorzi, imprese e cooperative programmi integrati di riqualificazione urbana e ambientale ai sensi della Lr 22/97.
A ) Programmi integrati di riqualificazione urbana:
volti al rinnovo del patrimonio edilizio ed al riordino del tessuto urbano, attraverso interventi
di sostituzione edilizia, anche con incrementi volumetrici e modifiche di destinazioni d’uso di
aree e di immobili, a condizione che la ristrutturazione urbanistica preveda una dotazione
straordinaria degli standard urbanistici e delle opere di urbanizzazione primaria, nonché una
quota destinata allo standard per l’edilizia residenziale sociale;
B) Programmi integrati di riqualificazione ambientale:
volti al recupero ed alla riqualificazione di aree sottoposte a vincoli ambientali e paesaggistici
compromesse dal degrado ambientale. Il programma integrato prevede:
- demolizione e cessione gratuita dell’area oggetto di ripristino ambientale
- traslazione, previa localizzazione, delle volumetrie degli edifici demoliti in altre aree
esterne, facendo ricorso anche al cambio di destinazione d’uso, alla modifica delle
destinazioni urbanistiche e aumento della capacità edificatoria
I programmi integrati di cui alle lettere A) e B), possono essere definiti in modo
coordinato, affinché il trasferimento della edificazione esistente o prevista nelle aree di valore
paesaggistico, possa avvenire all’interno degli ambiti sottoposti a riqualificazione urbana od
in altri ambiti della pianificazione urbanistica comunale. Ove necessario per la concreta
attuazione del programma, saranno individuabili aree esterne ai perimetri urbani, come
individuati dagli strumenti urbanistici vigenti, sulle quali il peso insediativo non deve
superare il 50 per cento di quello complessivo.
Gli incrementi di edificabilità e le modifiche di destinazione d’uso dei programmi di cui
alle lettere A) e B), sono stabiliti coerentemente con gli obiettivi da conseguire con i
programmi stessi, secondo criteri e requisiti di sostenibilità urbanistica e di compatibilità
ambientale, senza generare, nel complesso, un incremento maggiore:
- del 75 per cento delle volumetrie demolite.
L’incremento massimo può arrivare al 150% delle volumetrie demolite solo per le aree e gli
edifici ricadenti nelle fasce di rispetto del territorio costiero marittimo.
Possibilità per i Comuni di incrementare le percentuali in relazione alla caratteristiche
dell’intervento.
TITOLO ABILITATIVO
DIA per gli interventi di ampliamento, recupero, adeguamento sismico, cambio di
destinazione d’uso con locazione calmierata, demolizione e ricostruzione.
Permesso di costruire per gli interventi di cambio di destinazione d’uso da non residenziale a
residenziale, demolizione e ricostruzione con una superficie utile esistente superiore a 500
metri quadrati, il cui ottenimento è subordinato all’esito di un’apposita conferenza dei servizi,
convocata entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di permesso.
Le domande per il rilascio dei titoli abilitativi degli interventi di ampliamento possono essere
presentate dal 15 settembre 2011 al 31 gennaio 2015
Le domande per il rilascio dei titoli abilitativi degli interventi di cambio di destinazione d’uso
da non residenziale a residenziale, demolizione e ricostruzione e recupero degli edifici esistenti
possono essere presentate dal 31 gennaio 2012.
LIMITAZIONI
Gli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione non possono essere realizzati:
• su edifici situati nelle zone individuate come insediamenti urbani storici
dal piano territoriale paesaggistico regionale (PTPR);
• nelle aree protette con esclusione delle zone di promozione economica e sociale individuate
nei piani di assetto delle aree naturali protette vigenti ovvero, in assenza dei piani di
assetto, delle zone B individuate dalle leggi istitutive delle aree ai fini dell’applicazione
delle disposizioni di salvaguardia ovvero, in assenza dell’individuazione delle zone B, nelle
zone che nelle leggi istitutive delle aree naturali protette si considerano edificabili ai fini
dell’applicazione delle norme di salvaguardia
• nelle aree sottoposto a vincolo di inedificabilità assoluta
• nelle zone di rischio molto elevato
• nelle aree con destinazioni urbanistiche relative ad aspetti strategici ovvero al sistema della mobilità, delle infrastrutture, dei servizi pubblici generali
• nelle fasce di rispetto delle strade pubbliche, ferroviarie, igenico-sanitarie e tecnologiche
• su edifici abusivi
• su casali e complessi rurali, ancorché non vincolati dal PTPR, che siano stati realizzati in
epoca anteriore al 1930
Per gli edifici situati in aree sottoposte a vincolo paesaggistico e per gli immobili vincolati ai
sensi della parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e
del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche,
gli interventi sono consentiti previa autorizzazione dell’amministrazione preposta alla tutela
del vincolo, secondo quanto previsto dall’articolo 146 del D.Lgs. 42/2004.
I comuni possono, entro il 31 gennaio 2012, individuare aree e/o immobili nei quali limitare o
escludere gli interventi previsti dalla nuova legge regionale.
RIDUZIONE ONERI CONCESSORI
I Comuni, con delibera da adottare entro il 31 dicembre 2011, possono prevedere una riduzione fino al 30% del contributo dovuto in riferimenti agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per gli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione della prima casa.
I Comuni possono, inoltre, con apposita delibera applicare una riduzione fino al 30% del costo di costruzione.
(Fonte Ance - Aggiornamento Dicembre 2011)
