Regione Liguria

Piano Casa Governo Berlusconi

 

 

18 gennaio 2012 - Edilizia.com

Novità urbanistiche in Liguria

La finanziaria regionale dedicata all’anno 2012 richiederà delle novità urbanistiche piuttosto decisive per la regione Liguria. Di conseguenza sarà necessario avere più tempo per la conclusione dei procedimenti dedicati al condono edilizio ma anche all’adeguamento dei Puc.
La finanziaria Regionale ligure apporta delle disposizioni collegata che potrebbero cambiare radicalmente la situazione edilizia. Infatti, le nuove normative concedono 90 giorni di tempo aggiuntivo per concludere le istanze di sanatoria edilizia relative al primo e al secondo condono edile.
Secondo le informazioni in nostro possesso, i procedimenti potranno essere terminati entro il 31 marzo 2012. I termini verranno sospesi nel caso in cui il rilascio della sanatoria è subordinato ad atti autorizzativi.
Inoltre i comuni avranno un anno in più per modificare i parametri urbanistici edilizi del Puc.

16 gennaio 2012 - ANCE

PIANO CASA 2: la mappa degli interventi regionali - Scheda Liguria

Tipologia di intervento: AMPLIAMENTO di edifici istenti
Residenziale (compresi edifici destinati ad uso socio-assistenziale e socioeducativo)
edifici non eccedenti i 1500 mc
 60 mc per edifici di max 200 mc
 20% per edifici fra 200 mc e max 500 mc (per la parte eccedente la soglia di 200 mc)
 10% per edifici fra 500 mc e max 1000 mc (per la parte eccedente la soglia di 500 mc)
 170 mc per edifici di volumetria esistente compresa fra 1000 e 1500 mc
L’ampliamento può essere realizzato anche mediante mutamento d’uso di locali accessori ubicati all’interno dell’ingombro geometrico della costruzione esistente. Sono previste premialità aggiuntive Gli interventi devono rispettare i requisiti minimi di rendimento energetico e di anti sismica.

Tipologia di intervento: DEMOLIZIONE RICOSTRUZIONE
Residenziale (compresi edifici a destinazione assimilabile a quella residenziale come le residenze collettive)
+35%
Edifici max 2500 mc e che necessitano di interventi di riqualificazione urbanistica, architettonica e/o ambientale.
Per gli edifici con volumetria superiore a 2000 mc l’incremento massimo non può superare i 700 mc.
L’intervento deve essere finalizzato a ridurre il rischio idraulico o idrogeologico, ovvero a migliorare la qualità architettonica o l’efficienza energetica degli edifici residenziali riconosciuti incongrui .
La ricostruzione può avvenire anche in altra area idonea. Gli interventi devono rispettare i requisiti minimi di rendimento energetico e di anti sismica.
Non Residenziale
+35%
Edifici max 10.000 mc e che necessitano di interventi di riqualificazione urbanistica, architettonica e/o ambientale. La ricostruzione può avvenire in sito ovvero in altra area idonea. Qualora gli interventi prevedano l’insediamento della destinazione d’uso residenziale, potranno essere realizzati, senza l’incremento volumetrico, ma soltanto in aree edificabili diverse da quelle agricole e di presidio ambientale, nel rispetto delle destinazioni d’uso e delle altezze ed a condizione che il soggetto attuatore si impegni in aggiunta alla realizzazione delle opere di sistemazione dell’area liberata, alternativamente :
a) alla realizzazione di alloggi di edilizia convenzionata per una quota pari al 20% della volumetria assentibile;
b) alla monetizzazione a favore del Comune del valore corrispondente alla quota di edilizia convenzionata di cui alla lettera a), da destinarsi ad edilizia residenziale pubblica. (ERP). Gli interventi devono rispettare i requisiti minimi di rendimento energetico e di anti sismica.
A seguito degli interventi è vietato il mutamento d’uso per vent’anni.

Titolo abilitativo
Dia o permesso di costruire

Termini
I titoli abilitativi devono essere presentati o richiesti entro il 31/12/2013

Limiti
Gli ampliamenti non possono essere realizzati su edifici:
 abusivi fatta eccezione delle difformità non aventi ad oggetto i volumi o le superfici
 integralmente condonati con la tipologia di abuso 1. Ove si tratti di condoni aventi ad oggetto soltanto alcune parti dell’edificio le relative volumetrie sono computate ai fini della determinazione dell’entità della volumetria esistente, ma devono essere sottratte ai fini del computo dell’ampliamento realizzabile.
 ricadenti in aree soggette a regime di inedificabilità assoluta
 ricadenti in aree demaniali marittime concesse per finalità turistico-ricreative;
 ricadenti nei centri storici, salva la facoltà dei Comuni di individuare porzioni dei medesimi o specifici casi di applicabilità della legge
 vincolati come beni culturali
 ricadenti nel territorio dei parchi nazionali o regionali (Cinque Terre, Portofino, Portovenere, Montemarcello Magra).
Per gli edifici ricadenti negli altri parchi si applica la disciplina di ampliamento stabilita nei relativi piani, salva la facoltà di ogni ente di rendere applicabili gli interventi di ampliamento e connesse premialità previste dalla 49/2009.
Altri limiti sono previsti per gli interventi che devono essere realizzati nei Comuni costieri
Solo per gli interventi di demolizione e ricostruzione così come modificati i Comuni, entro il termine perentorio di novanta giorni dall’entrata in vigore della legge, possono individuare: aree e immobili suscettibili di interventi di riqualificazione urbanistica, architettonica e/o ambientale nonché le zone od ambiti idonei alla delocalizzazione degli edifici da demolire e ricostruire.