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18 gennaio 2012 - Edilizia.com
Novità urbanistiche in Liguria
La finanziaria regionale dedicata all’anno 2012 richiederà delle novità urbanistiche piuttosto decisive per la regione Liguria. Di conseguenza sarà necessario avere più tempo per la conclusione dei procedimenti dedicati al condono edilizio ma anche all’adeguamento dei Puc.
La finanziaria Regionale ligure apporta delle disposizioni collegata che potrebbero cambiare radicalmente la situazione edilizia. Infatti, le nuove normative concedono 90 giorni di tempo aggiuntivo per concludere le istanze di sanatoria edilizia relative al primo e al secondo condono edile.
Secondo le informazioni in nostro possesso, i procedimenti potranno essere terminati entro il 31 marzo 2012. I termini verranno sospesi nel caso in cui il rilascio della sanatoria è subordinato ad atti autorizzativi.
Inoltre i comuni avranno un anno in più per modificare i parametri urbanistici edilizi del Puc.
16 gennaio 2012 - ANCE
PIANO CASA 2: la mappa degli interventi regionali - Scheda Liguria
Tipologia di intervento: AMPLIAMENTO di edifici istenti
Residenziale (compresi edifici destinati
ad uso socio-assistenziale e socioeducativo)
edifici non eccedenti i 1500 mc
60 mc per edifici di max 200 mc
20% per edifici fra 200 mc e
max 500 mc (per la parte
eccedente la soglia di 200 mc)
10% per edifici fra 500 mc e
max 1000 mc (per la parte
eccedente la soglia di 500 mc)
170 mc per edifici di volumetria
esistente compresa fra 1000 e
1500 mc
L’ampliamento può essere realizzato
anche mediante mutamento d’uso di
locali accessori ubicati all’interno
dell’ingombro geometrico della
costruzione esistente.
Sono previste premialità aggiuntive
Gli interventi devono rispettare i
requisiti minimi di rendimento
energetico e di anti sismica.
Tipologia di intervento: DEMOLIZIONE RICOSTRUZIONE
Residenziale (compresi edifici a destinazione assimilabile a
quella residenziale come le residenze collettive)
+35%
Edifici max 2500 mc e che necessitano di interventi di
riqualificazione urbanistica, architettonica e/o ambientale.
Per gli edifici con volumetria superiore a 2000 mc l’incremento
massimo non può superare i 700 mc.
L’intervento deve essere finalizzato a ridurre il rischio idraulico
o idrogeologico, ovvero a migliorare la qualità architettonica o
l’efficienza energetica degli edifici residenziali riconosciuti
incongrui .
La ricostruzione può avvenire anche in altra area idonea.
Gli interventi devono rispettare i requisiti minimi di rendimento
energetico e di anti sismica.
Non Residenziale
+35%
Edifici max 10.000 mc e che necessitano di interventi di
riqualificazione urbanistica, architettonica e/o ambientale.
La ricostruzione può avvenire in sito ovvero in altra area idonea.
Qualora gli interventi prevedano l’insediamento della
destinazione d’uso residenziale, potranno essere realizzati, senza
l’incremento volumetrico, ma soltanto in aree edificabili diverse
da quelle agricole e di presidio ambientale, nel rispetto delle
destinazioni d’uso e delle altezze ed a condizione che il soggetto
attuatore si impegni in aggiunta alla realizzazione delle opere di
sistemazione dell’area liberata, alternativamente :
a) alla realizzazione di alloggi di edilizia convenzionata per una
quota pari al 20% della volumetria assentibile;
b) alla monetizzazione a favore del Comune del valore
corrispondente alla quota di edilizia convenzionata di cui alla
lettera a), da destinarsi ad edilizia residenziale pubblica. (ERP).
Gli interventi devono rispettare i requisiti minimi di rendimento
energetico e di anti sismica.
A seguito degli interventi è vietato il mutamento d’uso per
vent’anni.
Titolo abilitativo
Dia o permesso di
costruire
Termini
I titoli abilitativi
devono essere
presentati o richiesti
entro il 31/12/2013
Limiti
Gli ampliamenti non possono essere realizzati su edifici:
abusivi fatta eccezione delle difformità non aventi ad
oggetto i volumi o le superfici
integralmente condonati con la tipologia di abuso 1.
Ove si tratti di condoni aventi ad oggetto soltanto
alcune parti dell’edificio le relative volumetrie sono
computate ai fini della determinazione dell’entità
della volumetria esistente, ma devono essere sottratte
ai fini del computo dell’ampliamento realizzabile.
ricadenti in aree soggette a regime di inedificabilità
assoluta
ricadenti in aree demaniali marittime concesse per
finalità turistico-ricreative;
ricadenti nei centri storici, salva la facoltà dei
Comuni di individuare porzioni dei medesimi o
specifici casi di applicabilità della legge
vincolati come beni culturali
ricadenti nel territorio dei parchi nazionali o regionali
(Cinque Terre, Portofino, Portovenere,
Montemarcello Magra).
Per gli edifici ricadenti negli altri parchi si applica la
disciplina di ampliamento stabilita nei relativi piani, salva la
facoltà di ogni ente di rendere applicabili gli interventi di
ampliamento e connesse premialità previste dalla 49/2009.
Altri limiti sono previsti per gli interventi che devono essere
realizzati nei Comuni costieri
Solo per gli interventi di demolizione e ricostruzione così
come modificati i Comuni, entro il termine perentorio di
novanta giorni dall’entrata in vigore della legge, possono
individuare: aree e immobili suscettibili di interventi di
riqualificazione urbanistica, architettonica e/o ambientale
nonché le zone od ambiti idonei alla delocalizzazione degli
edifici da demolire e ricostruire.
