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Scheda di sintesi Piano Casa Liguria
AMPLIAMENTI
Sono consentiti in deroga alla disciplina dei piani urbanistici vigenti e/o operanti in
salvaguardia, ampliamenti su edifici esistenti (ossia ultimati nei quali sia stato eseguito il rustico
e completata la copertura) alla data del 30 giugno 2009, a totale o prevalente destinazione
residenziale, mono o plurifamiliari e non eccedenti la volumetria massima di 1500 mc, con
incrementi :
pari a 60 mc per edifici di volumetria esistente non superiore a 200 mc
20% per edifici di volumetria esistente compresa fra 200 mc e 500 mc per la parte
eccedente la soglia di 200 mc
10% per edifici di volumetria esistente compresa fra 500 mc e 1000 mc per la parte
eccedente la soglia di 500 mc
fino ad un massimo di 170 mc per edifici di volumetria esistente compresa fra 1000 e
1500 mc
Gli interventi di ampliamento possono essere realizzati anche mediante mutamento d’uso dei
locali accessori ubicati all’interno dell’ingombro geometrico della costruzione esistente.
Le percentuali di ampliamento possono essere incrementate:
di un’ulteriore 10% qualora l’intero organismo edilizio esistente, comprensivo della
porzione oggetto di ampliamento, venga adeguato alla normativa antisismica nonchè dotato di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ovvero
rispetti i requisiti di rendimento energetico degli edifici;
di un’ulteriore 5% per gli ampliamenti degli edifici rurali a destinazione residenziale, ivi
compresi quelli parzialmente diruti, come premialità in relazione all’obbligo, da assumersi
da parte del proprietario o dell’avente titolo, di realizzare i relativi interventi di ampliamento
nel rispetto della tipologia, dei materiali locali tradizionali, quali le lastre di ardesia aventi
composizione chimica con presenza di carbonato di calcio maggiore del 20%, e delle
tecniche costruttive caratterizzanti l’edificio esistente, come da attestazione del progettista
da prodursi a corredo del permesso di costruire;
di un’ulteriore 5% qualora per la copertura di interi edifici residenziali diversi da quelli
rurali di valore testimoniale si utilizzino, ove non in contrasto con le caratteristiche dei tetti
circostanti, lastre di ardesia aventi le caratteristiche di cui sopra, le tegole in laterizio tipo
“coppo”, lastre in pietra tipo lose e altri materiali tipici liguri;
di un ulteriore 5 % qualora vengano realizzati almeno due dei seguenti interventi:
1. tetto fotovoltaico con potenza di picco non inferiore a Kw 1,00;
2. serbatoio interrato per il recupero delle acque pluviali di capacità non
inferiore a metri cubi 10,00;
3. ripristino di suolo agricolo, incolto e abbandonato, classato agrario al
catasto rurale, al 30 giugno 2009, a condizione che venga compreso nell’intervento, il
restauro della muratura di sostegno in pietra, ove esistente, delle tipiche fasce liguri e
che l’area di terreno recuperato sia pari almeno a dieci volte la superficie lorda
dell’immobile ampliato e si trovi nell’interno del lotto di pertinenza dell’ immobile o
comunque entro un raggio non superiore a metri 200;
4. relativamente a zone boscate e pascoli percorsi dal fuoco, prima del 30
giugno 2009, realizzazione di un congruo progetto di ricostruzione del soprassuolo
vegetale, relativamente alla parte di proprietà circostante l’immobile, pari almeno a 20
volte la superficie dell’immobile ampliato;
5. ripristino, previa convenzione con l’amministrazione comunale, di
antichi sentieri, mulattiere, stradine vicinali d’uso pubblico, anche in eventuale
funzione anti incendio boschivo, registrati nelle mappe catastali, avendo uno sviluppo
di almeno metri lineari. 300, direttamente serventi o confinanti con il lotto in cui è
inserito l’immobile.
di un ulteriore 3 % qualora si tratti di interventi su edifici residenziali inseriti nella
perimetrazione dei Comuni aventi altitudine superiore ai 500 metri s.l.m.
Ove gli interventi di ampliamento prevedano il frazionamento dell’unità immobiliare interessata le
unità immobiliari non possono comunque avere una superficie inferiore a 60 mq.
Condizioni
Gli interventi di ampliamento devono essere realizzati nel rispetto:
delle distanze da pareti finestrate degli edifici ove si tratti di ampliamenti in senso
orizzontale e laddove gli ampliamenti in senso verticale comportino la realizzazione di
un nuovo piano;
delle indicazioni tipologiche, formali e costruttive di livello puntuale degli strumenti
urbanistici o degli atti di pianificazione territoriale vigenti;
dei requisiti minimi di rendimento energetico degli edifici di cui alla legge regionale 29
maggio 2007, n. 22 e s.m. (Norme in materia di energia) ed al DPR, 2 aprile 2009, n. 59
(Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma1, lettere a) e b) del Decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento
energetico in edilizia).
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
Sono consentiti interventi di demolizione e ricostruzione in deroga alla disciplina dei piani
urbanistici vigenti e/o operanti in salvaguardia su singoli edifici prevalentemente residenziali o
ad essi assimilabili quali residenze collettive esistenti alla data del 30 giugno 2009 e che
necessitano di interventi di riqualificazione urbanistica, architettonica e/o ambientale, con
aumento del:
Residenziale
35% del volume su edifici di volumetria non superiore a 2.500 mc
Per gli edifici aventi una volumetria superiore a 2000 mc l’incremento massimo ammissibile
non può superare i 700 mc
Condizioni
Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono essere realizzati:
nel rispetto delle distanze dai fabbricati
nel rispetto della dotazione dei parcheggi pertinenziali in misura pari ad 1 mq ogni 10 mc di
incremento, da non computarsi nell’incremento volumetrico se interrati.
in conformità alle previsioni del piano territoriale di coordinamento paesistico e dei
piani di bacino nonché alle norme antisismiche ed alla normativa in materia di
rendimento energetico degli edifici di cui alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 22
(Norme in materia di energia) e successive modifiche e integrazioni ed al decreto
Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione
dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in
edilizia).
Gli interventi di ricostruzione possono avvenire nel sito, ovvero in altra area idonea a
soddisfare le finalità di riqualificazione urbanistica, architettonica e/o ambientale ed i relativi
progetti devono altresì comprendere la sistemazione delle aree liberate dalla demolizione o,
quanto meno, l’approvazione della disciplina urbanistica delle stesse.
Gli interventi di ricostruzione che prevedano la delocalizzazione dell’edificio al di fuori del
sito e si pongano in variante alla vigente strumentazione urbanistica comunale, con esclusione
di alcuni interventi (edifici suscettibili di riqualificazione urbanistica che presentano le
caratteristiche indicata dalla legge o che ricadono in aree in cui i vigenti pianiurbanistici
comunali prevedono già la possibilità degli interventi di sostituzione edilizia) sono assentibili
mediante procedura di Conferenza di servizi nel cui contesto sono rilasciati i titoli abilitativi
necessari ed approvate le varianti sottese ai relativi progetti concernenti parametri diversi da
quello dell’incremento volumetrico previsto dalla legge. Tali varianti sono qualificate di
esclusivo interesse locale e la loro approvazione o controllo di legittimità a norma della
vigente legislazione regionale è riservata all’esclusiva competenza dell’amministrazione
provinciale.
Non residenziale
35% del volume su edifici di volumetria non eccedente i 10.000 mc nel rispetto delle
destinazioni d’uso previste nel vigente strumento urbanistico comunale
Condizioni
Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono essere realizzati:
nel rispetto delle distanze dai fabbricati
nel rispetto della dotazione dei parcheggi pertinenziali in misura pari ad 1 mq ogni 10 mc di
incremento, da non computarsi nell’incremento volumetrico se interrati.
in conformità alle previsioni del piano territoriale di coordinamento paesistico e dei
piani di bacino nonché alle norme antisismiche ed alla normativa in materia di
rendimento energetico degli edifici di cui alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 22
(Norme in materia di energia) e successive modifiche e integrazioni ed al decreto
Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione
dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in
edilizia).
Gli interventi di ricostruzione possono avvenire nel sito, ovvero in altra area idonea a
soddisfare le finalità di riqualificazione urbanistica, architettonica e/o ambientale ed i relativi
progetti devono altresì comprendere la sistemazione delle aree liberate dalla demolizione o,
quanto meno, l’approvazione della disciplina urbanistica delle stesse.
In caso di delocalizzazione in altro sito, gli interventi possono essere assentiti soltanto in aree
edificabili in base al vigente strumento urbanistico comunale e a condizione che il soggetto
attuatore si impegni in apposito atto convenzionale, da sottoscrivere con il Comune prima del
rilascio del titolo edilizio, alla realizzazione delle opere di sistemazione, anche di interesse
pubblico, necessarie per il superamento delle condizioni di incongruità che giustificano la
delocalizzazione.
Qualora gli interventi prevedano l’insediamento della destinazione d’uso residenziale,
potranno essere assentiti, senza l’incremento volumetrico previsto dalla legge, soltanto in aree
edificabili diverse da quelle agricole e di presidio ambientale, nel rispetto delle destinazioni
d’uso e delle altezze previste dal vigente strumento urbanistico comunale ed a condizione che
il soggetto attuatore si impegni nell’atto convenzionale in aggiunta alla realizzazione delle
opere di sistemazione dell’area liberata, alternativamente :
a) alla realizzazione di alloggi di edilizia abitativa convenzionata per una quota pari al 20
per cento della volumetria assentibile
b) alla monetizzazione a favore del Comune del valore corrispondente alla quota di
edilizia abitativa convenzionata di cui alla lettera a), da destinarsi ad edilizia residenziale
pubblica (ERP).
Tutti gli interventi di demolizione e ricostruzione su edifici non residenziali sono qualificabili
di sostituzione edilizia ai sensi dell’articolo 14 della l.r. 16/2008 e successive modifiche e
integrazioni e, ove prevedano la delocalizzazione dell’edificio al di fuori del sito sono assentiti
mediante procedura di Conferenza di servizi nel cui contesto sono rilasciati i titoli abilitativi
necessari ed approvate le varianti alla strumentazione urbanistica comunale sottese ai relativi
progetti concernenti parametri diversi da quello dell’incremento volumetrico di cui al comma
1 e la destinazione d’uso da attribuire all’area liberata dalla demolizione. L’approvazione di
tali varianti è riservata alla Regione e, ove si tratti d’interventi ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesistico-ambientale, è altresì competente al contestuale rilascio dell’autorizzazione paesistico ambientale
Al momento del rilascio del titolo edilizio deve essere sottoscritto da parte dell’attuatore atto
d’obbligo a mantenere per venti anni la destinazione d’uso assentita e a trascrivere il relativo
vincolo nei registri immobiliari entro la data di ultimazione dell’intervento, pena l’inefficacia
del titolo edilizio.
TITOLO ABILITATIVO
DIA per tutti gli interventi di ampliamento ad esclusione di quelli relativi agli edifici rurali.
Permesso di costruire, subordinato a convenzione con il Comune contenente gli impegni del
soggetto attuatore inerenti le opere di urbanizzazione necessarie al soddisfacimento degli
standard urbanistici e le modalità, i tempi e le garanzie di loro attuazione, per tutti gli
interventi di demolizione e ricostruzione nonché per gli interventi di ampliamento relativi agli
edifici rurali.
La Dia per la realizzazione degli interventi di ampliamento può essere presentata decorso il termine
di 45 giorni dall’entrata in vigore della Legge.
Le richieste devono essere presentate entro il termine perentorio del 31 dicembre 2013
LIMITAZIONI
Gli interventi di ampliamento non possono essere realizzati su edifici o unità immobiliari:
abusivi, in quanto realizzati in assenza di titolo edilizio od in difformità da esso con
esclusione delle difformità non aventi ad oggetto i volumi o le superfici;
condonati con tipologia di abuso 1 (“Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo
abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli
strumenti urbanistici”) di cui alla tabella allegata alla Legge 28 febbraio 1985, n. 47 e
s.m. ed alla successiva Legge 24 novembre 2003, n. 326 e s.m. Ove si tratti di condoni
aventi ad oggetto soltanto alcune parti dell’edificio o dell’unità immobiliare, le
relative volumetrie sono computate ai fini della determinazione dell’entità della
volumetria esistente, ma devono essere sottratte ai fini del computo
dell’ampliamento realizzabile.
ricadenti in aree soggette a regime di inedificabilità assoluta in forza di normative o
di atti di pianificazione territoriale o comunque ricadenti in aree a pericolosità
idraulica od idrogeologica in cui i piani di bacino non ammettono la realizzazione
di interventi di ampliamento;
ricadenti in aree demaniali marittime concesse per finalità turistico-ricreative;
ricadenti nei centri storici, salva la facoltà dei Comuni di individuare porzioni dei
medesimi o specifici casi di applicabilità della legge con deliberazione soggetta ad
esclusiva approvazione del Consiglio comunale;
vincolati come beni culturali ai sensi della Parte Seconda del Decreto Legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 e s.m. (Codice dei beni Culturali e del Paesaggio) o comunque
individuati come edifici di pregio dagli strumenti urbanistici generali vigenti;
ricadenti nel territorio del Parco Nazionale delle Cinque Terre,del Parco Regionale di
Portofino e del Parco naturale regionale di Portovenere e del Parco naturale regionale di
Montemarcello Magra.
Nei Comuni costieri non si applicano nei confronti degli edifici ricadenti, in base al vigente Piano
Territoriale di Coordinamento Paesistico, assetto insediativo, nei seguenti ambiti e regimi
normativi:
Strutture urbane qualificate (SU);
conservazione-CE;
Aree non insediate (“ANI”) assoggettate al regime di mantenimento (“MA”),
limitatamente alla fascia di profondità di 300 metri calcolati in linea d’aria dalla battigia
anche per i terreni elevati sul mare.
I Comuni entro il termine di 45 giorni dall’entrata in vigore della legge possono individuare parti
del territorio regionale nelle quali le disposizioni relative agli ampliamenti non trovano applicazione
per ragioni di ordine urbanistico, edilizio, paesaggistico, ambientale e culturale.
Per gli interventi di demolizione e ricostruzione, i Comuni, entro il termine perentorio di
novanta giorni dall’entrata in vigore della, possono, con deliberazione soggetta ad esclusiva
approvazione del Consiglio comunale, individuare:
aree e immobili suscettibili di interventi di riqualificazione urbanistica,
architettonica e/o ambientale;
le zone od ambiti idonei alla delocalizzazione degli edifici da demolire e ricostruire.
Le disposizioni di modifica della legge non si applicano nei confronti delle istanze aventi ad
oggetto l’approvazione dei progetti di demolizione e ricostruzione presentate ai sensi della l.r.
49/2009 prima dell’entrata in vigore della legge di modifica.
(Fonte Ance - Aggiornamento Dicembre 2011)
