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Piano Casa Governo Berlusconi

 

 

8 marzo 2010 - ANCE

Piano casa: le regole poste dai Comuni

LOMBARDIA – LR n. 13/2009
Le esclusioni previste dalla legge
- aree protette
- aree soggette a vincolo di inedificabilità
- edifici di particolare rilievo storico, architettonico ecc.
- edifici realizzati in assenza di titolo o in totale difformità, anche condonati
Le prescrizioni previste dalla legge
Gli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione, fatta eccezione per gli edifici parzialmente residenziali e quelli non residenziali ubicati in zone a prevalente destinazione residenziale, non possono determinare il superamento dell'indice fondiario e del rapporto di copertura previsti dallo strumento urbanistico, vigente o adottato, di più del 50%, nonché il superamento di 4 mt dell’altezza massima consentita dallo stesso o in alternativa, possono confermare la volumetria esistente.
Le facoltà assegnate ai Comuni
Entro il termine perentorio del 15 ottobre 2009 i Comuni possono escludere l’autorizzazione degli interventi in relazione a specifiche zone del territorio, nonché fornire prescrizioni circa le modalità di applicazione della legge con riferimento alla necessità di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali e a verde. Possono, individuare aree specifiche, tra quelle classificate a destinazione produttiva secondaria, nelle quali ammettere la sostituzione edilizia, con eventuale incremento volumetrico, di edifici produttivi esistenti. Infine, possono riconoscere una riduzione degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione anche distintamente per tipologie e modalità di intervento o soggetto beneficiario.
Qualora i Comuni non abbiano deliberato nulla entro la data del 15 ottobre 2009 si applica in ogni caso una riduzione del 30% del contributo di costruzione. Nel caso di immobili di edilizia residenziale pubblica in locazione il contributo di costruzione è limitato agli oneri di urbanizzazione, ridotti del 50%.

Comune
Delibera
Milano La delibera specifica nel dettaglio parti del territorio escluse dall’ambito di applicazione degli interventi in quanto considerate meritevoli di tutela conservazione o trasformazione coordinata. Inserite, ad esempio, le aree comprese all’interno del perimetro del Parco Nord di Milano.
Esclusa l’applicabilità della legge anche riguardo ai Piani attuativi e agli atti di panificazione negoziata le cui convenzioni siano state già stipulate e siano in corso di attuazione.
Gli interventi di utilizzo del patrimonio edilizio esistente (ai sensi dell’art. 2 della legge) possono essere realizzati nelle aree individuate dalla delibera purché siano mantenuti all’interno dell’involucro edilizio costituito dall’edificio preesistente.
La delibera richiede, in caso di interventi di sostituzione edilizia, il reperimento obbligatorio degli spazi per parcheggio (ai sensi dell’art. 41 sexies L. 1150/1942) nonché un congruo equipaggiamento a verde.
Non ammessa la monetizzazione.
Brescia Ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 co. 5 la delibera individua le zone artigianali e produttive dove è possibile realizzare gli interventi di sostituzione edilizia. Dette aree caratterizzate da strutture artigianali e produttive medio piccole e già dotate di ampia viabilità e aree di parcheggio e sosta possono, infatti, costituire un fattore di positiva riqualificazione, sia urbanistica che degli ambienti di lavoro.
La riduzione del contributo di costruzione viene graduata in funzione dei tipi di interventi: recupero funzionale (ex art. 2) ‐ 10%; ampliamento ‐ 30% e ‐ 50% nel caso in cui non vi sia aumento delle unità immobiliari; sostituzione ‐ 50%; esenzione totale per gli interventi speciali di riqualificazione urbana.
Gli interventi di sostituzione edilizia, con o senza bonus volumetrico, dovranno garantire la dotazione di parcheggi pertinenziali nella misura minima di un box o posto macchina per alloggio. Per quanto riguarda, invece, il parametro del verde questo dovrà essere garantito nei limiti delle oggettive possibilità del lotto.
In riferimento all’articolo 3, comma 1, lettera a), esclusivamente ai fini di applicazione della legge 13/09, la delibera chiarisce che le case a schiera, in quanto unità immobiliari con autonomia di accesso e di distribuzione interna (orizzontale e verticale su più livelli), con pertinenze esclusive e prive di parti comuni intese come cortili, giardini, portici e logge, sono da intendersi quali edifici unifamiliari.
Mantova La delibera amplia la casistica delle esclusioni. Gli interventi disciplinati dalla legge non possono, infatti, essere realizzati: in ambiti ed edifici soggetti a vincoli ministeriali ex D.Lgs. n. 42/2004, ambiti di parchi e riserve e ambito oggetto di riconoscimento UNESCO del luglio 2008; in ambiti sottoposti o da sottoporre a pianificazione attuativa nel PRG 2004; in ambiti a specifica destinazione produttiva occupati da grandi industrie e ambito del sito d’interesse nazionale ‘Laghi di Mantova e Polo Chimico’ nei quali non è ammessa la sostituzione edilizia di edifici industriali‐artigianali per motivi di compatibilità ambientale e di criticità igienico‐sanitarie legate alle matrici ambientali e all’interazione con il contesto infrastrutturale e territoriale del Comune.
Al fine di assicurare adeguati spazi per parcheggi la delibera prevede la necessità che siano individuate su suolo privato, asservito alle costruzioni oggetto di intervento, aree scoperte o coperte da riservare alle auto in ragione di 1 mq ogni 3,3 mq di superficie lorda ottenuta mediante l’attuazione della legge.
Per quanto riguarda la previsione di sconti sul contributo di costruzione la delibera riconosce unicamente una riduzione degli oneri di urbanizzazione pari al 5%.
Varese La delibera conferma le esclusioni già previste dalla legge e ne aggiunge altre. Gli interventi di ampliamento, ad esempio, non possono essere realizzati: su edifici e complessi edilizi di interesse storico, architettonico e ambientale esterni ai nuclei storici; immobili entro zone di interesse storico‐ambientale interne al perimetro del parco Campo dei Fiori; le zone AV ossia Ville e parchi e relative sottozone; le zone interessate da proposte di programmi integrati di intervento che abbiano già avviato il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica e da piani attuativi già adottati dal Consiglio Comunale.
Le sostituzioni edilizie non possono invece essere realizzate: su complessi costituiti da edifici, spesso di dimensioni rilevanti, con parco o giardino, edificati in epoca recente che generalmente non presentano interesse dal punto di vista storico ma costituiscono una componente significativa del paesaggio urbano; nelle zone B2‐B3‐B4‐B5 in quanto il PRG vigente le individua come zone sature e di completamento; nelle zone D3 (Attività commerciali), E (Zone agricole e boscate), SO (Attrezzature alberghiere e ricreative), SS (Attrezzature private per il tempo libero, lo spettacolo e lo sport) in quanto si tratta di azzonamenti destinati specificatamente dal PRG ad ospitare funzioni non residenziali di interesse cittadino o territoriale.
Ridotta drasticamente la possibilità prevista dall’art. 4 della legge regionale di riqualificare gli immobili di Erp. La delibera riduce, infatti, dal 40% al 5% l’incremento di volumetria assentibile e realizzabile da parte degli enti pubblici proprietari di edifici ERP. La motivazione sarebbe quella di evitare squilibri sul territorio, generati da una consistente capacità edificatoria relazionata alla consistenza volumetrica esistente sul territorio destinata ad edilizia residenziale pubblica (costituita da circa 2000 alloggi).
Prevista, infine, una riduzione sia degli oneri di urbanizzazione sia del costo di costruzione per gli interventi di riutilizzo del patrimonio edilizio esistente nei centri storici di antica formazione (‐30%) per gli interventi di sostituzione edilizia nel centro storico con realizzazione di sistemi di risparmio energetico (dal 20 al 40%); per gli interventi di sostituzione edilizia nelle zone D1 e D2 (‐ 50%); per gli interventi di ampliamento edifici esistenti se il ricorso ai sistemi di risparmio energetico riguardano l’edificio oggetto di ampliamenti nella sua totalità (dal 20 al 50%).
Como Escluse dall’ambito di applicazione degli interventi una serie di zone per motivi storici, paesaggistico‐ambientali ed urbanistici.
Prevista poi sia una riduzione del 30% del contributo di costruzione limitatamente agli interventi di sostituzione ed ampliamento degli edifici produttivi sia una riduzione del 10% per tutti gli altri edifici. Per gli immobili di edilizia residenziale pubblica in locazione, il contributo di costruzione è limitato agli oneri di urbanizzazione, ridotti del 50 per cento.
La delibera conferma la necessità già prevista della legge di reperire i necessari spazi per parcheggi e spazi a verde ma non ammette la monetizzazione. Se tale obbligo non può essere soddisfatto non potranno essere eseguiti gli interventi.
Cremona Escluse dall’ambito di applicazione degli interventi una serie di zone per motivi storici, paesaggistico‐ambientali ed urbanistici.
Previste, inoltre, una serie di prescrizioni. Per quanto riguarda il reperimento di parcheggi, fatti salvi i rapporti previsti dalla L. 122/89 (1mq ogni 10 mc) e dal PGT (1 mq ogni 3,33 mq di Slp), nei casi di sostituzione di edificio esistente dovrà essere reperita almeno una autorimessa per ogni unità immobiliare sul lotto di pertinenza o su lotti limitrofi. Per gli interventi effettuati all’interno del centro storico non dovranno essere reperiti ulteriori spazi a verde, oltre a quelli già previsti mentre fuori dal centro storico dovrà essere reperito almeno il 20% della superficie fondiaria da destinare a verde per interventi riguardanti gli edifici unifamiliari e bifamiliari ed il 15 % della superficie fondiaria da destinare a verde per interventi riguardanti edifici diversi dai precedenti. Tale superficie a verde potrà essere ricavata, oltre che sulle aree di pertinenza privata, anche mediante l'utilizzo delle coperture (tetti verdi) e mediante la realizzazione di pareti vegetali.
Non è stata riconosciuta nessuna riduzione del contributo di costruzione.
Pavia Escluse dall’ambito di applicazione degli interventi una serie di aree per motivi storici, paesaggistico‐ambientali ed urbanistici tra cui: aree storiche, aree per i servizi, aree agricole, aree di trasformazione, aree per la viabilità e le infrastrutture ecc.
Individuate poi le aree dove ammettere la sostituzione edilizia.
La delibera stabilisce inoltre che qualora non sia possibile assicurare il reperimento di spazi per parcheggi o di spazi a verde non essendo ammissibile la monetizzazione non si potranno effettuare i relativi interventi.
La riduzione del 30% del contributo di costruzione si applica solo agli interventi su edifici a destinazione industriale o artigianale mentre per gli interventi su edifici residenziali può essere riconosciuta unicamente una riduzione pari al 5%. Tale riduzione è però cumulabile con quelle previste dal regolamento energetico ambientale.
Monza La delibera elenca una serie di zone dove per motivi di rilevanza urbana e territoriale si ritiene di escludere l’applicabilità degli interventi al fine di non alterare il contesto urbano di tali aree.
Per gli interventi di ampliamento e per la sostituzione degli edifici devono essere riservati spazi per parcheggio ai sensi dell’art. 41‐sexies della L. n. 1150/1942 nonché, in caso di sostituzione edilizia deve essere assicurata anche la dotazione di area a verde in misura non inferiore al 70% dell’area a verde esistente prima della sostituzione dell’edificio.
Non prevista, infine, nessuna riduzione del contributo di costruzione.
Lodi Dall’ambito di applicazione del piano casa sono stati esclusi il centro storico e gli edifici assoggettati a valutazione di impatto paesistico. Prevista una riduzione del 10% per cento del contributo di costruzione.
Livigno Dall’ambito di applicazione del piano casa sono stati esclusi il centro storico e gli edifici di classe A e B insistenti su tutto il territorio comunale nonché gli edifici lungo i versanti della valle.
Necessario il reperimento degli spazi per parcheggi pertinenziali nella misura minima prevista dalla legge senza possibilità di monetizzazione o di localizzazione degli stessi in sito diverso dall’ambito di intervento.
Per il contributo di costruzione non sono previste riduzioni per nessuna tipologia di intervento.
San Donato Milanese La delibera precisa dove gli interventi non possono essere realizzati
E’ sempre richiesto, per gli interventi di sostituzione nonché quelli finalizzati al riutilizzo di volumetrie e per volumetrie edilizie in seminterrato se destinate ad attività economiche o professionali, il reperimento delle aree a parcheggio pertinenziale.
Il reperimento delle aree a parcheggio pertinenziale è richiesto anche per gli interventi di ampliamento di edifici residenziali se detti interventi di generino una ulteriore volumetria compresa tra 150 e 300 mc o per volumetrie inferiori nel caso in cui generino unità abitative autonome. Nei casi suddetti le aree a parcheggio pertinenziale sono reperite in deroga alle vigenti disposizioni regolamentari, secondo il parametro di 1 mq ogni 10 mc.
E’ riconosciuta una riduzione del contributo di costruzione nella misura del 10%.
Il contributo di costruzione è dovuto per intero per i soli interventi di sostituzione degli edifici nonché per gli interventi realizzati in deroga alla previsione di previa pianificazione attuativa ai sensi dell’art. 5, comma 1, dovendosi comunque assicurare per detti interventi un livello adeguato di urbanizzazione.
Salò La delibera delimita le parti di territorio comunale non soggette all'applicazione della legge e definisce le modalità di reperimento dei relativi parcheggi pertinenziali (nella misura minima prevista dalla legge 1 mq ogni 10 mc) e la percentuale di riduzione del contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione (‐ 1%).
In considerazione delle peculiarità paesaggistiche, le parti di territorio in cui è ammissibile l'applicazione degli interventi sono particolarmente limitate, coerentemente con le classi di sensibilità paesaggistica indicate dal Piano di Governo del Territorio.
Segrate La delibera delimita le parti di territorio comunale non soggette all'applicazione della legge in considerazione delle speciali peculiarità storiche, paesaggistico‐ambientali ed urbanistiche delle medesime. Individua, inoltre, alcune aree classificate nello strumento urbanistico comunale a specifica destinazione produttiva secondaria, nelle quali è ammessa la sostituzione di edifici industriali e artigianali esistenti, nei limiti quantitativi e alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3 della legge regionale, al fine di promuovere lo sviluppo e il rinnovo delle attività produttive mediante la realizzazione di interventi che migliorino l’efficienza energetica e la qualità degli edifici.
Il contributo di costruzione è ridotto dell’1%.
Per quanto riguarda la dotazione di parcheggi pertinenziali la delibera chiarisce che essa deve essere conforme alle prescrizioni contenute nelle NTA del P.R.G. e nel Regolamento Edilizio vigenti. Qualora ciò non sia tecnicamente possibile è ammessa la monetizzazione corrispondendo al Comune la somma di euro 100 (cento) al metro quadrato.

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