Regione Marche

Piano Casa Governo Berlusconi

 

 

16 gennaio 2012 - ANCE

PIANO CASA 2: la mappa degli interventi regionali - Scheda Marche

Tipologia di intervento: AMPLIAMENTO di edifici esistenti
Residenziale
20 %
E’ possibile creare al massimo una nuova unità immobiliare rispetto a quelle esistenti.
Per gli edifici residenziali in zona agricola l’ampliamento del 20% non può comunque essere superiore ai 200 mc
Per gli edifici residenziali aventi una superficie complessiva inferiore a 80 mq l’ampliamento è consentito fino al raggiungimento della superficie utile netta prevista per gli immobili di cui al comma 3 dell’art. 16 della L. 457/78
Gli interventi devono essere finalizzati a realizzare il miglioramento energetico.
L’ampliamento può essere effettuato anche mediante recupero a fini abitativi dei sottotetti

Non Residenziale
20%
20% se l’ampliamento comporta anche l’incremento dell’altezza dell’edificio, in deroga ai regolamenti edilizi e alle previsioni dei piani urbanistici
20 % se ubicati in zone omogenee con destinazione diversa da quella industriale, artigianale, direzionale, commerciale e agricola purché conformi con la destinazione della zona in cui sono situati.
Per gli edifici in zona agricola Gli interventi devono essere finalizzati a realizzare il miglioramento energetico.
Il mutamento d’uso è ammesso solo se conforme agli strumenti urbanistici.

Sono consentiti interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione su edifici destinati a opere pubbliche o di pubblica utilità, compresi gli edifici di edilizia residenziale pubblica
E’ previsto il mutamento di destinazione d’uso degli edifici pubblici in base al piano delle alienazioni e valorizzazioni (art. 58 Dl 112/2008)

Tipologia di intervento: DEMOLIZIONE RICOSTRUZIONE
Residenziale
+30 % +40% a seconda del grado di efficienza energetica raggiunto E’ ammessa la ricomposizione plani volumetrica anche con forme architettoniche diverse ma nell’ambito del lotto originario dell’area di sedime e della sagoma.
Il mutamento d’uso è ammesso solo se conforme agli strumenti urbanistici.
Gli interventi devono essere finalizzati a migliorare l’efficienza energetica e la sicurezza anti sismica.
Gli interventi sono ammessi

Non Residenziale
+30 % +40% a seconda del grado di efficienza energetica raggiunto
E’ ammesso il mutamento d’uso solo per gli edifici ubicati nelle zone B o C non più utilizzati prima dell’1/1/07 a condizione che esso sia compatibile con la destinazione di zona ovvero l’intervento rientri in un programma di riqualificazione urbanistica ex LR 16/2005.
Il mutamento d’uso non è ammesso sugli edifici ubicati in zona agricola, industriale, artigianale, direzionale e commerciale.
Gli interventi devono essere finalizzati a migliorare l’efficienza energetica e la sicurezza anti sismica.

Titolo abilitativo
DIA o Permesso di costruire

Oneri
E’ prevista la riduzione del contributo di costruzione

Termini
DIA o Permesso di costruire da presentare entro 31/12/2013

Limiti
Gli interventi non possono essere realizzati:
 nei centri storici
 nelle aree inondabili
 per gli immobili ricadenti nelle zone A, B e C dei parchi regionali e nazionali e nelle riserve naturali ad eccezione di quelli per i quali i piani dei parchi prevedono interventi di recupero mediante ristrutturazione edilizia o demolizione e ricostruzione
 sulle aree dichiarate inedificabili
 per gli edifici privati che sorgono su aree demaniali o vincolate ad uso pubblico e per gli edifici anche parzialmente abusivi per i quali non sia intervenuto il condono
E’ ammesso il recupero dei sottotetti situati nei centri storici purchè non venga modificata l’altezza di colmo e di gronda e le linee di pendenza delle falde.
E’ ammessa la demolizione ricostruzione di edifici residenziali successivi al 1950 e ubicati in Zona A che siano in contrasto con il contesto architettonico e storico circostante.
I Comuni possono limitare l’applicabilità degli interventi in relazione a determinati immobili o zone del proprio territorio, sulla base di specifiche motivazioni dovute alla saturazione edificatoria delle aree o ad altre preminenti valutazioni di carattere urbanistico o paesaggistico o ambientale Gli interventi non possono essere realizzati su edifici commerciali se volti a derogare alle norme della LR 27/2009.
Gli interventi possono essere realizzati anche su edifici in corso di ristrutturazione.