Regione Marche

Piano Casa Governo Berlusconi

 

 

Scheda di sintesi Piano Casa Marche

AMPLIAMENTI
Sono consentiti ampliamenti sia per il residenziale che per il non residenziale su edifici in corso di ristrutturazione o quelli ultimati alla data del 31 dicembre 2008.
Residenziale:
20% della volumetria esistente per edificio o per ogni singola unità immobiliare L’ampliamento non può comportare un aumento superiore ad una unità immobiliare rispetto a quelle esistenti.
Gli interventi sono consentiti anche in zona agricola ma per le unità abitative residenziali l’ampliamento è consentito sino ad un massimo di 200 mc. Per gli edifici residenziali aventi una superficie complessiva inferiore a 80 mq l’ampliamento è consentito fino al raggiungimento della superficie utile netta prevista per gli immobili di cui al comma 3 dell’art. 16 della L. 457/78 (Norme per l’edilizia residenziale sociale).
Non residenziale:
 20% della superficie utile lorda su edifici e ubicati nelle zone omogenee a destinazione industriale, artigianale, direzionale, commerciale e agricola (DM 2 aprile 1968, n. 1444) nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 20% della superficie utile lorda se l’ampliamento comporta anche l’incremento dell’altezza dell’edificio, in deroga ai regolamenti edilizi e alle previsioni dei piani urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali;
 20 % della volumetria se ubicati in zone omogenee con destinazione diversa da quella industriale, artigianale, direzionale, commerciale e agricola (DM 2 aprile 1968, n. 1444) purché conformi con la destinazione della zona in cui sono situati.
Gli interventi sono consentiti anche in zona agricola: per gli edifici costruiti prima del 1950 a condizione che non vengano alterati il tipo edilizio e le caratteristiche architettoniche; per gli edifici che non risultino di valore storico, architettonico (art. 15, comma 2, della Lr 13/90), previa approvazione di apposito piano di recupero, è consentito accorpare all’edificio principale la volumetria degli accessori di pertinenza per una superficie massima di 70 mq anche mediante mutamento della loro destinazione d’uso.
L’accorpamento è cumulabile con l’ampliamento previsto per gli edifici residenziali. Il piano di recupero non è richiesto qualora l’accorpamento riguardi la volumetria di una solo accessorio di pertinenza con superficie massimo di 70 mq.
Condizioni:
Gli interventi di ampliamento sono consentiti:
 in deroga ai regolamenti edilizi e alle previsioni dei piani urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali per quanto riguarda le altezze, le volumetrie e il numero dei piani. Restano comunque fermi i limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati (DM 1444/1968) ivi inclusi quelli stabiliti dagli strumenti urbanistici;
 in deroga alla normativa statale, regionale e ai regolamenti edilizi in merito alle distanze minime tra edifici e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e alla legge regionale 17 giugno 2008, n. 14 se finalizzati a realizzare il miglioramento energetico secondo quanto stabilito dal Dlgs n. 192/2005;
 negli edifici costituiti da più unità immobiliari appartenenti a diversi proprietari nel rispetto delle norme che le disciplinano;
 purché prevedano il mantenimento della destinazione in atto o la sua modifica conformemente agli strumenti urbanistici in vigore e garantiscano il rispetto degli standard urbanistici (art. 3 Dm 1444/68);
 anche in assenza di modifica della sagoma dell’edificio esistente.
Se è impossibile reperire la quantità minima di aree da destinare ai suddetti standard e non è possibile soddisfare altrimenti i relativi fabbisogni i soggetti interessati si obbligano, mediante convenzione o atto d’obbligo unilaterale, a corrispondere al Comune medesimo una somma pari al valore di mercato di aree con caratteristiche simili a quelle che avrebbero dovuto cedere e comunque non inferiore ai relativi oneri di urbanizzazione.
È consentito realizzare l'ampliamento anche mediante recupero a fini abitativi del piano sottotetto purchè sia assicurata per ogni singola unità immobiliare l'altezza media non inferiore a 2, 40 metri per gli spazi ad uso abitativo, riducibile a 2,20 metri per gli spazi accessori e di servizio.

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
Sono consentiti interventi di demolizione e ricostruzione con aumento della volumetria sia per il residenziale che per il non residenziale su edifici su edifici in corso di ristrutturazione o quelli ultimati alla data del 31 dicembre 2008.
Residenziale:
 30% della volumetria esistente se si ottiene un aumento del 15% dell’efficienza energetica dell’edificio
 40% se si ottiene il punteggio 2 della versione sintetica del Protocollo Itaca Marche Condizioni
 La ricostruzione può avvenire anche con forme architettoniche diverse o con modifica dell’aera di sedime
 Mantenere la destinazione in atto o la sua modifica conformemente agli strumenti urbanistici in vigore
Gli interventi sono consentiti anche in zona agricola con esclusione solo di quelle zone indicate nella cartografia IGM 1892/1895.
Gli interventi sono consentiti anche su edifici residenziali realizzati successivamente al 1950 ubicati nelle zone A che presentino caratteristiche architettoniche, storiche, paesaggistiche ed ambientali non coerenti con il contesto storico e architettonico. Gli interventi sono condizionato alla previa presentazione di un piano particolareggiato di recupero approvato dal Comune.
Non residenziale:
 30% della superficie utile lorda su edifici ubicati nelle zone omogenee a destinazione industriale, artigianale, direzionale, commerciale e agricola (DM 2 aprile 1968, n. 1444) o con destinazione diversa se si ottiene un aumento del 15% dell’efficienza energetica dell’edificio.
 40% della superficie utile lorda su edifici ubicati nelle zone omogenee a destinazione industriale, artigianale, direzionale, commerciale e agricola (DM 2 aprile 1968, n. 1444) o con destinazione diversa se si ottiene il punteggio 2 della versione sintetica del Protocollo Itaca Marche.
Per entrambe le tipologie:
Gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti:
 in deroga ai regolamenti edilizi e alle previsioni dei piani urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali per quanto riguarda le altezze, le volumetrie e il numero dei piani,. Restano comunque fermi limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati (DM 1444/1968) ivi inclusi quelli stabiliti dagli strumenti urbanistici;
 in deroga alla normativa statale, regionale e ai regolamenti edilizi in merito alle distanze minime tra edifici e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e alla legge regionale 17 giugno 2008, n. 14;
 purché migliorino la sostenibilità energetico-ambientale e la sicurezza antisismica nonché prevedano l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
 negli edifici costituiti da più unità immobiliari appartenenti a diversi proprietari nel rispetto delle norme che le disciplinano.
E’consentito il mutamento di destinazione d’uso degli edifici non residenziali ubicati nelle zone omogenee B o C del Dm 1444/68 non più utilizzati prima del 1 gennaio 2007, a condizione che esso sia compatibile con la destinazione di zona prevista dagli strumenti urbanistici e garantisca il rispetto degli standard urbanistici di cui all’art. 3 del Dm 1444/68 ovvero l’intervento rientri in un programma di riqualificazione urbanistica ai sensi della Lr n. 16/2005.
In ogni caso il mutamento della destinazione d’uso non è ammesso per gli edifici ubicati nelle zone omogenee a destinazione agricola, industriale, artigianale, direzionale e commerciale di cui al Dm 1444/1968.
Gli ampliamenti previsti dalla legge sono cumulabili con gli incrementi volumetrici eventualmente previsti dagli strumenti urbanistici generali comunali e non ancora utilizzati dagli aventi diritto.

INTERVENTI SU OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA REGIONE E DEGLI ENTI LOCALI
Sono consentiti interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione alle medesime condizioni anche per gli edifici destinati a opere pubbliche o di pubblica utilità, compresi gli edifici di edilizia residenziale pubblica.
Tali interventi devono prevedere il miglioramento dell’efficienza energetica e della sicurezza antisismica degli edifici, nonché l’utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili. E’ previsto il mutamento di destinazione d’uso degli edifici pubblici in base al piano delle alienazioni e valorizzazioni (art. 58 DL 112/2008).
Sono consentiti, previo accordo di programma tra gli ERAP ed i Comuni interessati, interventi di demolizione anche integrale e ricostruzione di immobili di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli ERAP o dei Comuni, con eventuale ampliamento nel limite del 50 per cento della volumetria esistente.

TITOLO ABILITATIVO
DIA o Permesso di costruire da presentare a partire dal 45esimo giorno dell'entrata in vigore della legge entro e non oltre il 31 dicembre 2013.

LIMITAZIONI
Gli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria non possono essere realizzati:
 nei centri storici, fatto salvo per gli edifici residenziali realizzati successivamente al 1950 ubicati nelle zone A che presentino caratteristiche architettoniche, storiche, paesaggistiche ed ambientali non coerenti con il contesto storico e architettonico;
 nelle aree definite di tutela integrale dai piani regolatori comunali adeguati al piano paesistico ambientale regionale (PPAR). Per i Comuni privi di strumento urbanistico adeguato al PPAR, si osservano le zone di tutela integrale definite dallo stesso piano regionale;
 nelle aree inondabili e nelle aree di versante in dissesto individuate dal Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico dei bacini di rilievo regionale;
 per gli immobili ricadenti nelle zone A, B e C dei parchi regionali e nazionali e nelle riserve naturali ad eccezione di quelli per i quali i piani dei parchi prevedono interventi di recupero mediante ristrutturazione edilizia o demolizione e ricostruzione. In tal caso l'ampliamento consentito dalla presente legge non si somma a quello eventualmente previsto dai suddetti piani;
 sulle aree dichiarate inedificabili;
 per gli edifici privati che sorgono su aree demaniali o vincolate ad uso pubblico e per gli edifici anche parzialmente abusivi per i quali non sia intervenuto il condono.
I Comuni, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, possono limitarne l’applicabilità in relazione a determinati immobili o zone del proprio territorio, sulla base di specifiche motivazioni dovute alla saturazione edificatoria delle aree o ad altre preminenti valutazioni di carattere urbanistico o paesaggistico o ambientale.

RIDUZIONI ONERI CONCESSORI
Per gli interventi di ampliamento il contributo di costruzione, se dovuto, è commisurato:  al solo ampliamento ridotto del 20%.
Per gli interventi di demolizione e ricostruzione il contributo di costruzione, se dovuto, è commisurato:
 80% per la parte eseguita in ampliamento e 20% per la parte ricostruita.
La riduzione non si applica ai casi di mutamento della destinazione d’uso previsti per gli interventi di demolizione e ricostruzione.

(Fonte Ance - Aggiornamento Dicembre 2011)