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Scheda di sintesi Piano Casa Marche
AMPLIAMENTI
Sono consentiti ampliamenti sia per il residenziale che per il non residenziale su edifici in corso di
ristrutturazione o quelli ultimati alla data del 31 dicembre 2008.
Residenziale:
20% della volumetria esistente per edificio o per ogni singola unità immobiliare
L’ampliamento non può comportare un aumento superiore ad una unità immobiliare rispetto
a quelle esistenti.
Gli interventi sono consentiti anche in zona agricola ma per le unità abitative residenziali
l’ampliamento è consentito sino ad un massimo di 200 mc.
Per gli edifici residenziali aventi una superficie complessiva inferiore a 80 mq l’ampliamento è
consentito fino al raggiungimento della superficie utile netta prevista per gli immobili di cui al
comma 3 dell’art. 16 della L. 457/78 (Norme per l’edilizia residenziale sociale).
Non residenziale:
20% della superficie utile lorda su edifici e ubicati nelle zone omogenee a destinazione industriale, artigianale, direzionale, commerciale
e agricola (DM 2 aprile 1968, n. 1444) nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro;
20% della superficie utile lorda se l’ampliamento comporta anche l’incremento dell’altezza dell’edificio, in deroga ai
regolamenti edilizi e alle previsioni dei piani urbanistici e territoriali comunali, provinciali e
regionali;
20 % della volumetria se ubicati in zone omogenee con destinazione diversa da quella industriale, artigianale,
direzionale, commerciale e agricola (DM 2 aprile 1968, n. 1444) purché conformi con la
destinazione della zona in cui sono situati.
Gli interventi sono consentiti anche in zona agricola: per gli edifici costruiti prima del 1950 a
condizione che non vengano alterati il tipo edilizio e le caratteristiche architettoniche; per gli edifici
che non risultino di valore storico, architettonico (art. 15, comma 2, della Lr 13/90), previa
approvazione di apposito piano di recupero, è consentito accorpare all’edificio principale la
volumetria degli accessori di pertinenza per una superficie massima di 70 mq anche mediante
mutamento della loro destinazione d’uso.
L’accorpamento è cumulabile con l’ampliamento previsto per gli edifici residenziali.
Il piano di recupero non è richiesto qualora l’accorpamento riguardi la volumetria di una solo
accessorio di pertinenza con superficie massimo di 70 mq.
Condizioni:
Gli interventi di ampliamento sono consentiti:
in deroga ai regolamenti edilizi e alle previsioni dei piani urbanistici e territoriali comunali,
provinciali e regionali per quanto riguarda le altezze, le volumetrie e il numero dei piani.
Restano comunque fermi i limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i
fabbricati (DM 1444/1968) ivi inclusi quelli stabiliti dagli strumenti urbanistici;
in deroga alla normativa statale, regionale e ai regolamenti edilizi in merito alle distanze
minime tra edifici e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle
altezze massime degli edifici, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 11 del decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e alla legge regionale 17 giugno 2008, n. 14 se finalizzati
a realizzare il miglioramento energetico secondo quanto stabilito dal Dlgs n. 192/2005;
negli edifici costituiti da più unità immobiliari appartenenti a diversi proprietari nel rispetto
delle norme che le disciplinano;
purché prevedano il mantenimento della destinazione in atto o la sua modifica
conformemente agli strumenti urbanistici in vigore e garantiscano il rispetto degli standard
urbanistici (art. 3 Dm 1444/68);
anche in assenza di modifica della sagoma dell’edificio esistente.
Se è impossibile reperire la quantità minima di aree da destinare ai suddetti standard e non è
possibile soddisfare altrimenti i relativi fabbisogni i soggetti interessati si obbligano, mediante
convenzione o atto d’obbligo unilaterale, a corrispondere al Comune medesimo una somma pari al
valore di mercato di aree con caratteristiche simili a quelle che avrebbero dovuto cedere e
comunque non inferiore ai relativi oneri di urbanizzazione.
È consentito realizzare l'ampliamento anche mediante recupero a fini abitativi del piano
sottotetto purchè sia assicurata per ogni singola unità immobiliare l'altezza media non
inferiore a 2, 40 metri per gli spazi ad uso abitativo, riducibile a 2,20 metri per gli spazi
accessori e di servizio.
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
Sono consentiti interventi di demolizione e ricostruzione con aumento della volumetria sia per il
residenziale che per il non residenziale su edifici su edifici in corso di ristrutturazione o quelli
ultimati alla data del 31 dicembre 2008.
Residenziale:
30% della volumetria esistente se si ottiene un aumento del 15% dell’efficienza
energetica dell’edificio
40% se si ottiene il punteggio 2 della versione sintetica del Protocollo Itaca Marche
Condizioni
La ricostruzione può avvenire anche con forme architettoniche diverse o con modifica
dell’aera di sedime
Mantenere la destinazione in atto o la sua modifica conformemente agli strumenti
urbanistici in vigore
Gli interventi sono consentiti anche in zona agricola con esclusione solo di quelle zone indicate
nella cartografia IGM 1892/1895.
Gli interventi sono consentiti anche su edifici residenziali realizzati successivamente al 1950
ubicati nelle zone A che presentino caratteristiche architettoniche, storiche, paesaggistiche ed
ambientali non coerenti con il contesto storico e architettonico. Gli interventi sono
condizionato alla previa presentazione di un piano particolareggiato di recupero approvato
dal Comune.
Non residenziale:
30% della superficie utile lorda su edifici ubicati nelle zone omogenee a destinazione
industriale, artigianale, direzionale, commerciale e agricola (DM 2 aprile 1968, n.
1444) o con destinazione diversa se si ottiene un aumento del 15% dell’efficienza
energetica dell’edificio.
40% della superficie utile lorda su edifici ubicati nelle zone omogenee a destinazione
industriale, artigianale, direzionale, commerciale e agricola (DM 2 aprile 1968, n.
1444) o con destinazione diversa se si ottiene il punteggio 2 della versione sintetica del
Protocollo Itaca Marche.
Per entrambe le tipologie:
Gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti:
in deroga ai regolamenti edilizi e alle previsioni dei piani urbanistici e territoriali comunali,
provinciali e regionali per quanto riguarda le altezze, le volumetrie e il numero dei piani,.
Restano comunque fermi limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i
fabbricati (DM 1444/1968) ivi inclusi quelli stabiliti dagli strumenti urbanistici;
in deroga alla normativa statale, regionale e ai regolamenti edilizi in merito alle distanze
minime tra edifici e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle
altezze massime degli edifici, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 11 del decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e alla legge regionale 17 giugno 2008, n. 14;
purché migliorino la sostenibilità energetico-ambientale e la sicurezza antisismica nonché
prevedano l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
negli edifici costituiti da più unità immobiliari appartenenti a diversi proprietari nel rispetto
delle norme che le disciplinano.
E’consentito il mutamento di destinazione d’uso degli edifici non residenziali ubicati nelle zone
omogenee B o C del Dm 1444/68 non più utilizzati prima del 1 gennaio 2007, a condizione che esso sia compatibile con la destinazione di zona prevista dagli strumenti
urbanistici e garantisca il rispetto degli standard urbanistici di cui all’art. 3 del Dm 1444/68 ovvero
l’intervento rientri in un programma di riqualificazione urbanistica ai sensi della Lr n. 16/2005.
In ogni caso il mutamento della destinazione d’uso non è ammesso per gli edifici ubicati nelle zone
omogenee a destinazione agricola, industriale, artigianale, direzionale e commerciale di cui al Dm
1444/1968.
Gli ampliamenti previsti dalla legge sono cumulabili con gli incrementi volumetrici
eventualmente previsti dagli strumenti urbanistici generali comunali e non ancora utilizzati
dagli aventi diritto.
INTERVENTI SU OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA
REGIONE E DEGLI ENTI LOCALI
Sono consentiti interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione alle medesime
condizioni anche per gli edifici destinati a opere pubbliche o di pubblica utilità, compresi gli edifici
di edilizia residenziale pubblica.
Tali interventi devono prevedere il miglioramento dell’efficienza energetica e della sicurezza
antisismica degli edifici, nonché l’utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili.
E’ previsto il mutamento di destinazione d’uso degli edifici pubblici in base al piano delle
alienazioni e valorizzazioni (art. 58 DL 112/2008).
Sono consentiti, previo accordo di programma tra gli ERAP ed i Comuni interessati, interventi di
demolizione anche integrale e ricostruzione di immobili di edilizia residenziale pubblica di
proprietà degli ERAP o dei Comuni, con eventuale ampliamento nel limite del 50 per cento della
volumetria esistente.
TITOLO ABILITATIVO
DIA o Permesso di costruire da presentare a partire dal 45esimo giorno dell'entrata in vigore della
legge entro e non oltre il 31 dicembre 2013.
LIMITAZIONI
Gli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria non
possono essere realizzati:
nei centri storici, fatto salvo per gli edifici residenziali realizzati successivamente al 1950
ubicati nelle zone A che presentino caratteristiche architettoniche, storiche,
paesaggistiche ed ambientali non coerenti con il contesto storico e architettonico;
nelle aree definite di tutela integrale dai piani regolatori comunali adeguati al piano
paesistico ambientale regionale (PPAR). Per i Comuni privi di strumento urbanistico
adeguato al PPAR, si osservano le zone di tutela integrale definite dallo stesso piano
regionale;
nelle aree inondabili e nelle aree di versante in dissesto individuate dal Piano stralcio di
bacino per l’assetto idrogeologico dei bacini di rilievo regionale;
per gli immobili ricadenti nelle zone A, B e C dei parchi regionali e nazionali e nelle riserve
naturali ad eccezione di quelli per i quali i piani dei parchi prevedono interventi di
recupero mediante ristrutturazione edilizia o demolizione e ricostruzione. In tal caso
l'ampliamento consentito dalla presente legge non si somma a quello eventualmente
previsto dai suddetti piani;
sulle aree dichiarate inedificabili;
per gli edifici privati che sorgono su aree demaniali o vincolate ad uso pubblico e per gli
edifici anche parzialmente abusivi per i quali non sia intervenuto il condono.
I Comuni, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, possono
limitarne l’applicabilità in relazione a determinati immobili o zone del proprio territorio, sulla base
di specifiche motivazioni dovute alla saturazione edificatoria delle aree o ad altre preminenti
valutazioni di carattere urbanistico o paesaggistico o ambientale.
RIDUZIONI ONERI CONCESSORI
Per gli interventi di ampliamento il contributo di costruzione, se dovuto, è commisurato:
al solo ampliamento ridotto del 20%.
Per gli interventi di demolizione e ricostruzione il contributo di costruzione, se dovuto, è
commisurato:
80% per la parte eseguita in ampliamento e 20% per la parte ricostruita.
La riduzione non si applica ai casi di mutamento della destinazione d’uso previsti per gli
interventi di demolizione e ricostruzione.
(Fonte Ance - Aggiornamento Dicembre 2011)
