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Scheda di sintesi Piano Casa Molise
Per le finalità della legge si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto-legge
13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1,
della legge 12 luglio 2011, n. 106.
AMPLIAMENTI
Sono consentiti, in deroga ai regolamenti comunali e agli strumenti urbanistici e territoriali
comunali, provinciali e regionali, ampliamenti sia per il residenziale che per il non residenziale
su edifici esistenti o in costruzione (che abbiano completato le strutture portanti) alla data del 31 luglio 2011.
Residenziale:
20 % della volumetria per un incremento complessivo massimo non superiore a 300 mc per
unità immobiliare destinata a uso residenziale.
30% della volumetria per un incremento complessivo massimo non superiore a 300 mc per
unità immobiliare destinata a uso residenziale qualora sia certificata una riduzione superiore
al 20% del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale.
Ulteriore 10% per gli edifici a destinazione residenziale con impegno del privato o
dell’avente titolo di realizzare gli interventi nel rispetto della tipologia, dei materiali locali
tradizionali e delle tecniche costruttive dell’edificio esistente.
Ulteriore 10% per gli edifici a destinazione residenziale con impegno del privato o
dell’avente titolo di realizzare un’azione integrata di manutenzione esterna dell’intero
edificio esistente, in modo da realizzare la migliore integrazione possibile con
l’ampliamento.
Ulteriore premialità qualora i proprietari procedano alla rimozione o alla bonifica di tutti gli
elementi in amianto presenti sulla copertura del fabbricato o all’interno dello stesso. In tal
caso è concessa una premialità nel limite della superficie aggiuntiva pari al 10 per cento
della superficie della copertura in amianto rimossa moltiplicato per un’altezza fissa di 3
metri.
Non residenziale:
20 % della superficie coperta.
30% della superficie coperta qualora sia certificata una riduzione superiore al 20% del
fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale.
Ulteriore premialità qualora i proprietari procedano alla rimozione o alla bonifica di tutti gli
elementi in amianto presenti sulla copertura del fabbricato o all’interno dello stesso. In tal
caso è concessa una premialità nel limite della superficie aggiuntiva pari al 10 per cento
della superficie della copertura in amianto rimossa.
Condizioni per entrambe le tipologie:
Gli interventi di ampliamento devono:
essere effettuati nel rispetto del DM 14 gennaio 2008 relativi alla stabilità degli edifici e
di ogni altra normativa tecnica, dei regolamenti edilizi e delle disposizioni del codice
civile e delle leggi speciali;
garantire il reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali nella misura prevista dalla
legge per la parte ampliata e per le modifiche di destinazioni d’uso. Qualora sia
dimostrata l’impossibilità per mancanza di spazi idonei di assolvere al suddetto obbligo
gli interventi sono consentiti previo versamento di una somma calcolata secondo il costo
di costruzione per l’edilizia residenziale agevolata;
garantire il reperimento delle aree a standard nella misura minima disposta dal DM
1444/68 per la sola parte ampliata. Qualora sia dimostrata l’impossibilità per mancanza
di spazi idonei di assolvere al suddetto obbligo gli interventi sono consentiti previo
versamento di una somma calcolata in base ai costo correnti di esproprio all’interno
dell’area interessata dall’intervento.
Gli interventi di ampliamento possono:
essere realizzati in sopraelevazione (la sopraelevazione non è considerata nuova
costruzione al fine del calcolo delle distanze tra edifici ovvero dell’osservanza delle
fasce di rispetto, fermi restando i limiti stabiliti dalla normativa nazionale), in
contiguità o nell’ambito dell’area di pertinenza del fabbricato esistenti;
essere realizzati su edifici composti da più unità immobiliari anche separatamente per
ciascuna di esse, compatibilmente con le leggi che disciplinano il condominio negli
edifici;
derogare ai regolamenti edilizi in riferimento al rapporto di copertura nei limiti
dell’ampliamento, e all’altezza massima nei limiti di agibilità dei sottotetti (art. 2, lett. a)
della Lr 25/2008); (Nota: L’art. 2, comma 10 lett. d), della Lr 1 febbraio 2011, n. 2 (legge finanziaria regionale 2011) ha stabilito che la
suddetta disposizione si interpreta nel senso che sono consentiti gli ampliamenti in deroga ai regolamenti locali in
termini di superfici coperte e di altezze massime per i sottotetti, nei limiti di raggiungimento delle quote che ne
consentono l’agibilità.)
derogare ai regolamenti edilizi in riferimento alle volumetrie degli edifici esistenti e di
quelli in costruzione che abbiano completato le strutture portanti come certificato dal
direttore dei lavori, ai fini del superamento delle barriere architettoniche, nonchè
apportare modifiche alle sistemazioni esterne già approvate, al fine di garantire una
maggiore accessibilità, adattabilità e visitabilità dei piani seminterrati ed interrati di cui
alla legge regionale 18 luglio 2008, n. 25
derogare ai regolamenti locali, in termini di superfici coperte ed altezze massime
per i sottotetti nei limiti di raggiungimento delle quote che ne consentono
l’agibilità;
mutare la destinazione d’uso, totale o parziale, delle unità immobiliari La destinazione
finale dell’immobile deve garantire il rispetto degli standard urbanistici di cui
all’articolo 3 del D.M. 1444/1968, nonché i parametri minimi previsti dalla legge,
anche mediante la realizzazione di parcheggi interrati o seminterrati. I cambi di
destinazione d’uso possono essere realizzati anche con esecuzione di opere
avvalersi dell’asservimento, dell’aumento volumetrico spettante ad altra unità
immobiliare contigua o appartenente allo stesso corpo di fabbrica.
Anche in zona agricola, con l’ampliamento degli edifici esistenti e di quelli in
costruzione che abbiano completato la struttura, è consentito mutare la destinazione d’uso dei locali
non destinati alla civile abitazione in destinazione d’uso residenziale, a condizione che detti locali
abbiano caratteristiche tali da risultare idonei alla civile abitazione secondo quanto previsto dai
regolamenti edilizi vigenti. Detta variazione di destinazione d’uso deve realizzarsi senza alcun
aumento di volume edificato, a salvaguardia degli aspetti paesaggistici ed ambientali del territorio,
ed a condizione che vengano eseguiti sull’edificio esistente - anche limitatamente ai locali
interessati dalla variazione della destinazione d’uso - interventi atti a garantire la salubrità e la
vivibilità dei locali ed a migliorare la prestazione energetica dell’edificio riducendo le dispersioni
termiche in maniera sufficiente per passare dalla classe energetica obbligatoria a quella superiore ed
a ridurre il consumo idrico.
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
Sono consentiti, in deroga ai regolamenti comunali e agli strumenti urbanistici e territoriali
comunali, provinciali e regionali, interventi di demolizione e ricostruzione, anche parziale, con
aumenti di volumetria sia per il residenziale che per il non residenziale su edifici esistenti anche
come sola struttura portante o in corso di demolizione e ristrutturazione alla data del 31 luglio 2011.
Residenziale:
35 % della volumetria
40% nel caso di interventi che assicurino un equipaggiamento arboreo per una porzione non
inferiore al 25% del lotto interessato ovvero con la costituzione di quinte arboree perimetrali
50% nel caso in cui siano contemporaneamente rispettate due condizioni:
a) le prestazioni energetiche globali dell’edificio, previste dal decreto legislativo 29
dicembre 2006, n.311, e successive modificazioni, certificate con le modalità di cui al
medesimo decreto legislativo siano migliorate di tanto quanto basti per passare almeno alla
classe C;
b) il 60 per cento dell’acqua calda sanitaria necessaria sia prodotta da fonti rinnovabili
(pannelli termici solari, geotermia, generatori a biomassa, impiego di pompe di calore
alimentate da fonti di energia rinnovabile, ecc.).
Non residenziale:
35 % della superficie coperta
40% nel caso di interventi che assicurino un equipaggiamento arboreo per una porzione non
inferiore al 25% del lotto interessato ovvero con la costituzione di quinte arboree perimetrali
50% nel caso in cui siano contemporaneamente rispettate due condizioni:
a) le prestazioni energetiche globali dell’edificio, previste dal decreto legislativo 29
dicembre 2006, n.311, e successive modificazioni, certificate con le modalità di cui al
medesimo decreto legislativo siano migliorate di tanto quanto basti per passare almeno alla
classe C;
b) il 60 per cento dell’acqua calda sanitaria necessaria sia prodotta da fonti rinnovabili
(pannelli termici solari, geotermia, generatori a biomassa, impiego di pompe di calore
alimentate da fonti di energia rinnovabile, ecc.).
Condizioni per entrambe le tipologie:
Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono:
garantire il reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali nella misura prevista dalla legge
per la parte ampliata e per le modifiche di destinazione d’uso;
garantire il reperimento delle aree a standard nella misura minima disposta dal DM 1444/68
per la sola parte ampliata. Qualora sia dimostrata l’impossibilità per mancanza di spazi
idonei di assolvere al suddetto obbligo gli interventi sono consentiti previo versamento di
una somma calcolata in base ai costo correnti di esproprio all’interno dell’area interessata
dall’intervento.
Gli interventi di demolizione e ricostruzione possono:
subire spostamenti rispetto all’area di sedime del fabbricato oggetto di demolizione purché
all’interno dello stesso lotto di proprietà per conseguire adeguamenti o miglioramenti
rispetto alle previsioni e norme dello strumento urbanistico, anche attraverso l’istituto
della “cessione di cubatura” di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 5 del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70. L’istituto della cessione può essere applicato
anche su aree appartenenti a proprietà diverse e deve essere regolato a mezzo di
convenzione;
essere accompagnati anche dal mutamento di destinazione d’uso a condizione che esso
garantisca il rispetto il rispetto degli standard urbanistici di cui all’articolo 3 del d.m.
1444/1968 ed i parametri minimi imposti dalla legge o al fine di consentire esercizi di
vicinato e attività artigianali, entrambi nei limiti dimensionali definiti dall’articolo 4 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n, 114.
Gli IACP provinciali possono usufruire della percentuale del 50% per interventi da realizzarsi su
edifici anche parzialmente di propria competenza costruiti con normative tecniche antecedenti alla
classificazione sismica dei comuni avvenuta nel 1981.
Agli IACP provinciali e agli altri soggetti possono essere concessi sulle aree già destinate dagli
strumenti urbanistici vigenti ad edilizia economica e popolare (sovvenzionata o convenzionata)
aumenti ai limiti di copertura, altezza, di densità edilizia quest’ultimo fino ad una massimo del 35%
dell’indice fissato, in variante al PRG ed ai Piani di fabbricazione previa delibera del Consiglio
Comunale.
RIQUALIFICAZIONE AREE DEGRADATE
I comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono entro il termine di 60 giorni
dall’entrata in vigore della legge individuare ambiti di aree degradate da riqualificare e da
assoggettare a piani esecutivi nei quali gli interventi possono essere favoriti con le premialità fissate
per le demolizioni e ricostruzioni purché vengano reperite, individuate per intero e gratuitamente
cedute al Comune le aree per standard così imposte dal DM 1444/68, oltre alla previsione della
corretta viabilità principale.
Negli stessi ambiti il Comune compatibilmente con i propri programmi costruttivi e su richiesta dei
proprietari può disporre di riservare una percentuale del 20% della nuova volumetria per l’edilizia
convenzionata con le conseguenti ulteriori agevolazioni previste dalla legislazione vigente in
materia.
In questi ambiti gli ampliamenti potranno essere realizzati con corpi edilizi separati purché
conformi ai parametri dettati dallo strumento urbanistico.
INCENTIVI A FAVORE DEL TURISMO E ATTIVITA’ SPORTIVE
Per incrementare i flussi turistici regionali è consentito a coloro che hanno attivato o intendono
svolgere attività ricettive, realizzare strutture sportive, anche non omologate, con annessi locali
complementari.
Per coloro che svolgono o intendono svolgere attività connesse allo sport, è consentito realizzare
strutture sportive, con annessi locali complementari, purché le strutture sportive siano omologate o
comunque rispondenti ai requisiti dell’impianto sportivo d’esercizio o complementare. Detti
locali dovranno essere destinati esclusivamente a strutture funzionali all’attività sportiva offerta
(spogliatoi, locali igienici, etc.).
Il volume complessivo non potrà in alcun modo essere superiore ai 300 mc, dovrà essere realizzato
secondo le tecniche antisismiche e secondo la buona pratica per la realizzazione di un edificio a
basso consumo energetico. Ai fini del calcolo del volume complessivo non sono da computare le
superfici di gioco (campi da tennis, da bocce, da calcetto, e similari) coperte mediante
strutture fisse o mobili, nonché i locali interrati.
INTERVENTI STRAORDINARI PER LA REALIZZAZIONE DI EDILIZIA SOCIALE E
RICETTIVO-COMPLEMENTARE
In via straordinaria, nei Comuni sprovvisti di aree libere destinate a d edilizia economica,
convenzionata o agevolata, è consentita la presentazione, da parte di imprese, di consorzi o di
privati riuniti in cooperativa, di programmi costruttivi di nuove abitazioni, da destinare alle giovani
coppie ed alle categorie sociali disagiate (cd. edilizia sociale).
I programmi costruttivi sono localizzati:
nelle zone e sottozone C ed F (destinate a servizi), anche nelle zone agricole, ricompresse nei
singoli territori comunali e vicine alle zone residenziali esistenti, con il limite volumetrico di 2
mc./mq. per le zone e sottozone C, e di 1,50 mc./mq. per le zone agricole
Nei comuni dotati di strumento urbanistico generale approvato da oltre cinque anni alla
data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio comunale può deliberare
l’ammissibilità dei programmi costruttivi anche nelle zone destinate alle attività
commerciali, purché prive di piani attuativi approvati, nel limite volumetrico massimo di
2,0 mc/mq.
Al fine di promuovere e rilanciare l'edilizia ricettivocomplementare e l'edilizia turisticoresidenziale,
in via straordinaria, gli indici di cubatura già previsti dagli strumenti urbanistici vigenti
nei singoli territori comunali possono essere aumentati dalle amministrazioni comunali fino ad un
massimo dello 0,6 mc./mq., anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, per quanto riguarda il
rapporto di copertura.
Le unità immobiliari all'interno di strutture turistico-ricettive possono essere oggetto di
frazionamento o di concessione del diritto di superficie o di qualsiasi altra forma di cessione a
singoli ed associati, senza determinare mutamento della destinazione d'uso, a condizione che le parti
comuni, le strutture mobili, le strutture commerciali e le strutture destinate a servizi restino nella
gestione unitaria.
INTERVENTI PER L’EDILIZIA SCOLASTICA E STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE
Sono previsti interventi con incrementi volumetrici sino al 50% della cubatura, anche in deroga alle
previsioni degli strumenti urbanistici. Per incentivare la realizzazione di questi interventi è
ammesso il ricorso agli istituti contrattuali della permuta e del project financing, disciplinati
rispettivamente dagli articoli 53, comma 6 e 153 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs.
163/2006).
TITOLO ABILITATIVO
DIA da presentare entro 2 anni a partire dal 60esimo giorno successivo alla data di
pubblicazione della legge di modifica.
Sospensione della DIA nel caso gli interventi riguardino immobili per i quali sia stata presentata
domanda di condono (L. 47/85; L. 724/1994; L. 326/2003). In tal caso il Comune provvede entro il
termine perentorio di 60 giorni a completare l’istruttoria della richiesta concessione in sanatoria.
LIMITAZIONI
Gli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria non
possono essere realizzati:
nei centri storici
su fabbricati anche parzialmente abusivi già definitivamente dichiarati non sanabili e
soggetti all’obbligo di demolizione
su edifici che sorgono su aree dichiarate inedificabili per legge, sentenza o provvedimento
amministrativo o dallo strumento urbanistico
Gli interventi sono, invece, consentiti:
sulle aree demaniali o vincolate ad uso pubblico previa assenso dell’ente titolare della
proprietà demaniale o tutore del vincolo
su edifici soggetti a specifiche forme di tutela previa autorizzazione dell’autorità competente
I Comuni con delibera da assumere entro il termine perentorio di 60 giorni dall’entrata in vigore
della legge di modifica possono escludere l’applicabilità delle norme in relazione a singole zone
urbanistiche del proprio territorio sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico,
edilizio, paesaggistico, ambientale.
I comuni non possono prevedere alcuna limitazione e/o esclusione per l’applicabilità delle
seguenti disposizioni, salvo che non si tratti di centri storici: art. 2, commi 8, 9 e 11; art. 3,
commi 1, 3, 6 e 7.
RIDUZIONI ONERI CONCESSORI
Per gli interventi di ampliamento il contributo di costruzione, se dovuto, è commisurato:
al solo ampliamento ridotto del 20%
Per gli interventi di demolizione e ricostruzione il contributo di costruzione dovuto, è commisurato:
in ragione del 60% per la parte eseguita in ampliamento
I comuni possono stabilire ulteriori riduzioni del contributo di costruzione e degli oneri di
urbanizzazione ove applicabili.
(Fonte Ance - Aggiornamento Dicembre 2011)
