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Scheda di sintesi Piano Casa Piemonte
AMPLIAMENTI
Sono consentiti interventi di ampliamento, anche in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi, sia per il residenziale che per il non residenziale su edifici esistenti legittimamente realizzati o che hanno ottenuto il titolo abilitativo all’entrata in vigore della legge.
Residenziale:
20% della volumetria esistente fino al limite di 200 mc su tipologie uni-bifamilari, nonché di chiusura di loggiati e porticati in fabbricati con tipologia costruttiva a schiera previapresentazione del progetto unitario
Se gli strumenti urbanistici già prevedono la possibilità di ampliamento del 20% per motivi igenicofunzionali è consentito:
d) un ulteriore 20% per un incremento massimo di 200 mc se l’ampliamento è stato realizzato
e) un ulteriore 20% per un incremento massimo di 200 mc se l’ampliamento non è stato realizzato
In ogni caso, ad intervento compiuto, la volumetria complessiva non deve superare i 1200 mc Viene, inoltre, estesa la possibilità di recuperare i sottotetti ad uso abitativo agli edifici residenziali costruiti entro il 31 dicembre 2010.
E’ consentito trasformare, negli edifici residenziali esistenti, il piano pilotis in residenza, in deroga alle disposizioni normative e regolamentari dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi.
Condizioni
Gli interventi di ampliamento devono:
limitatamente alla sola porzione ampliata, prevedere un involucro capace di rispettare le trasmittanze termiche fissate alla lettera b), tabella 5, secondo livello, dell’allegato 3 alla deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 46-11968. Il soddisfacimento di tale requisito è dimostrato nel progetto allegato alla richiesta del titolo abilitativo
essere realizzati in soluzione unitaria con l’unità abitativa, nel rispetto della caratteristiche formali e possono costituire una nuova unità abitativa
rispettare le distanze dai confini, dalla strade e tra gli edifici
Gli interventi di ampliamento non possono:
superare l’altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici, tranne che per la quantità necessaria per sopraelevare di un piano o per derogare ai parametri qualitativi vigenti, e in ogni caso non possono essere superati i limiti di densità fondiaria
modificare la destinazione d’uso, salvo quanto consentito dagli strumenti urbanistici vigenti
Non residenziale:
20% della superficie utile lorda con un massimo di 2000 mq degli edifici a destinazione
artigianale, produttiva e direzionale e turistico ricettiva
20% della superficie utile lorda fino ad un massimo di 1500 mq degli edifici a destinazione turistico ricettiva con possibilità anche di recuperare la volumetria dei
sottotetti esistenti
I fabbricati esistenti a destinazione artigianale, produttiva, direzionale e turistico ricettiva per il quali sia esaurita la SUL consentita o l’indice di densità fondiaria o il rapporto di copertura consentiti possono essere soppalcati per un aumento massimo del 30% della SUL esistente. Tali interventi sono consentiti anche negli edifici ricadenti all’interno di aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e 157 del d.lgs. 42/2004.
Condizioni
Gli interventi di ampliamento devono:
rispettare le caratteristiche tipologiche del contesto
le distanze dai confini, dalle strade e delle distanze tra edifici
mantenere la destinazione d’uso, salvo quanto consentito dagli strumenti urbanistici vigenti
Gli standard derivanti dall’aumento della SUL, se non reperibili, devono essere monetizzati
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
Sono consentiti interventi di demolizione, totale o parziale, e di ricostruzione anche in deroga agli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi su edifici residenziali e non residenziali legittimamente realizzati o che hanno ottenuto il titolo abilitativo all’entrata in vigore della
legge.
Residenziale:
25% della volumetria esistente se si raggiunge il valore 1,5 del sistema di valutazione
“Protocollo Itaca sintetico 2009”- Regione Piemonte
35% della volumetria esistente se si raggiunge il valore 2,5 del sistema di valutazione
“Protocollo Itaca sintetico 2009”- Regione Piemonte
Gli interventi possono essere realizzati anche su edifici aventi al loro interno porzioni con destinazioni d’uso diverse con la destinazione d’uso residenziale purchè quest’ultima sia prevalente.
Gli interventi possono essere realizzati anche su particelle catastali contigue, purché formanti
con quella originaria del fabbricato un’unica proprietà autonomamente utilizzabile.
Condizioni
Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono:
comportare un miglioramento della qualità architettonica, della sicurezza
rispettare le caratteristiche tipologiche del contesto
essere realizzati nel rispetto delle distanze dai confini, dalle strade e distanze tra edifici Gli interventi di demolizione e ricostruzione non possono:
superare l’altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici, tranne che per la quantità necessaria per sopraelevare di un piano o per derogare ai parametri qualitativi vigenti
modificare la destinazione d’uso, salvo quanto consentito dagli strumenti urbanistici vigenti. Sono altresì ammesse destinazioni turistico-ricettive o direzionali di cui all’articolo 8, comma 1, lettere d) ed e), della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 ‘Tutela ed uso del suolo’), purché la destinazione residenziale rimanga prevalente.
Non residenziale
Sono consentiti interventi di demolizione e ricostruzione parziale o totale, in deroga agli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi, su edifici esistenti, localizzati in zona propria, a destinazione artigianale, produttiva e direzionale, effettivamente utilizzati e legittimamente realizzati alla data di entrata in vigore della legge con aumenti del:
20% della superficie utile lorda con un massimo di 2000 mq + possibilità di soppalcare per un aumento massimo del 30% della SUL esistente i fabbricati per il quali sia esaurita la SUL consentita o l’indice di densità fondiaria o il rapporto di copertura consentiti (per quest’ultima fattispecie gli interventi sono consentiti anche negli edifici ricadenti all’interno di aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e 157 del d.lgs. 42/2004.
20% della superficie utile lorda fino ad un massimo di 1500 mq degli edifici a destinazione turistico ricettiva con possibilità anche di recuperare la volumetria dei
sottotetti esistenti
Condizioni
Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono:
comportare un miglioramento della qualità architettonica, della sicurezza
rispettare le caratteristiche tipologiche del contesto
essere realizzati nel rispetto delle distanze dai confini, dalle strade e distanze tra edifici
Gli interventi di demolizione e ricostruzione non possono:
superare l’altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici, tranne che per la quantità necessaria per sopraelevare di un piano o per derogare ai parametri
qualitativi vigenti,
modificare la destinazione d’uso, salvo quanto consentito dagli strumenti urbanistici
vigenti.
INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOVVENZIONATA AMPLIAMENTI
Sono consentiti su edifici di edilizia residenziale sovvenzionata, anche in deroga agli strumenti
urbanistici e regolamenti edilizi, ampliamenti del:
20% senza limiti di volumetria
Condizioni
Gli interventi di ampliamento devono:
migliorare la qualità architettonica e ambientale, la sicurezza e accessibilità degli edifici con
eliminazione delle barriere architettoniche
utilizzare tecnologie tali da raggiungere il valore del 1 del sistema di valutazione “Protocollo
Itaca sintetico 2009”- Regione Piemonte, fermo restando il rispetto delle norme in materia di
rendimento energetico,
essere realizzati in soluzione unitaria con l’unità abitativa, nel rispetto della caratteristiche
formali e senza andare a costituire una nuova unità abitativa
Gli interventi di ampliamento non possono:
superare l’altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici, tranne che per la quantità
necessaria per sopraelevare di un piano o per derogare ai parametri qualitativi vigenti, e in
ogni caso non possono essere superati i limiti di densità fondiaria
modificare la destinazione d’uso, salvo quanto consentito dagli strumenti urbanistici
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA
I Comuni possono individuare edifici ritenuti incongrui, anche inutilizzati, per i quali gli strumenti
urbanistici prevedono interventi di demolizione, totale o parziale, e di ricostruzione, su cui
effettuare interventi di rigenerazione urbana anche tramite il coinvolgimento degli operatori privati
al fine di migliorare la qualità architettonica, ambientale, energetica e sociale.
Prevista la possibilità di una premialità di cubatura nel limite massimo del 35% del volume
preesistente
Gli interventi sono ammessi a condizione che si utilizzino tecnologie per favorire il risparmio
energetico (almeno valore 2.5 del Protocollo Itaca)
I Comuni possono altresì individuare edifici produttivi o artigianali localizzati in posizioni
incongrue sui quali riconoscere un aumento di cubatura fino al 35%
TITOLO ABILITATIVO
DIA o Permesso di costruire devono presentati entro il 31 dicembre 2012. Le opere possono essere
realizzate anche oltre tale data, entro i termini di validità previsti dai rispettivi titoli abilitativi.
Per l’esecuzione degli interventi è obbligatorio il DURC
LIMITAZIONI
Gli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria non
possono essere realizzati su edifici:
che risultino eseguiti in assenza o in difformità anche parziale dal titolo abilitativo;
situati nei centri storici comunque denominati e comunque nelle aree di interesse storico e
paesaggistico ovvero di notevole interesse pubblico
situati in determinate zone a rischio sismico
I comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono indicare i parametri quantitativi e
qualitativi stabiliti dagli strumenti urbanistici non derogabili per la realizzazione degli interventi di
ampliamento e demolizione e ricostruzione con aumento della volumetria.
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, i Comuni con delibera possono disporre
l’esclusione dell'applicazione delle disposizioni relative agli ampliamenti e alla demolizione e
ricostruzione con aumento della volumetria, in tutto o in parte del territorio comunale.
Entro il medesimo termine i Comuni possono adeguare le deliberazioni con le quali hanno
disposto l’esclusione dell’applicazione degli interventi di ampliamento o demolizione e
ricostruzione in deroga in tutto o in parte del territorio comunale.
Le deliberazioni non adeguate alle modifiche della legge non sono applicabili alla legge di
modifica.
Le disposizioni non sono utilizzabili per i rustici, per i quali si applica la Lr 9/2003 (Norme per il
recupero funzionale dei rustici) salvo che siano già stati oggetto di recupero ai sensi della Lr 9/2003
o regolarizzati al catasto edilizio urbano.
RIDUZIONI ONERI CONCESSORI
Il contributo per il rilascio del permesso di costruire in deroga è dovuto secondo quanto
previsto dall’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e si applicano le
riduzioni previste dall’articolo 17 del d.p.r. 380/2001. Il contributo di costruzione, quando
dovuto, è ridotto del 20 per cento per gli interventi edilizi di cui al presente articolo che
prevedano il raggiungimento del requisito di visitabilità degli edifici, ai sensi della legge 9
gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati).
Nel solo caso di costituzione di una nuova unità abitativa, il richiedente deve comunque
soddisfare la dotazione di parcheggi privati prevista dalla legge 24 marzo 1989, n. 122
(Fonte: ANCE - Aggiornamento Dicembre 2011)
