Regione PiemontePiano Casa Governo Berlusconi |
![]() |
Scheda di sintesi Piano Casa Piemonte
AMPLIAMENTI
Sono consentiti interventi di ampliamento, in deroga agli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi, sia per il residenziale che per il non residenziale su edifici esistenti legittimamente realizzati o che hanno ottenuto il titolo abilitativo all’entrata in vigore della legge.
Residenziale
- 20% della volumetria esistente fino al limite di 200 mc su tipologie uni-bifamilari
Se gli strumenti urbanistici già prevedono la possibilità di ampliamento del 20% per motivi igenico-funzionali è consentito:
- un ulteriore 20% per un incremento massimo di 200 mc se l’ampliamento è stato realizzato,
- un ulteriore 10% per un incremento massimo di 100 mc se l’ampliamento non è stato realizzato
In ogni caso, ad intervento compiuto, la volumetria complessiva non deve superare i 1200 mc
Condizioni
Gli interventi di ampliamento devono:
- ridurre il fabbisogno di energia primaria fino al raggiungimento dei requisiti prestazionali minimi o almeno del 40%. Tale percentuale non è richiesta per gli edifici che rispettano i requisiti minimi di rendimento energetico
- essere realizzati in soluzione unitaria con l’unità abitativa, nel rispetto della caratteristiche formali e senza andare a costituire una nuova unità abitativa
- rispettare le distanze dai confini, dalla strade e tra gli edifici
Gli interventi di ampliamento non possono:
- superare l’altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici, tranne che per la quantità necessaria per sopraelevare di un piano o per derogare ai parametri qualitativi vigenti, e in ogni caso non possono essere superati i limiti di densità fondiaria
- modificare la destinazione d’uso, salvo quanto consentito dagli strumenti urbanistici vigenti
Non residenziale
- 20% della superficie utile lorda con un massimo di 200 mq negli edifici produttivi o artigianali
I fabbricati esistenti a destinazione artigianale o produttiva per il quali sia esaurita la SUL consentita possono essere soppalcati per un aumento massimo del 30% della SUL esistente.
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
Con delibera il Comune individua, anche su richiesta degli aventi titolo, edifici residenziali legittimamente realizzati o che hanno ottenuto il titolo abilitativo all’entrata in vigore della legge, da riqualificare attraverso interventi di demolizione, totale o parziale, e di ricostruzione, anche in deroga agli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi, con aumento del:
- 25% della volumetria esistente se si raggiunge il valore 1,5 del sistema di valutazione “Protocollo Itaca sintetico 2009”- Regione Piemonte
- 35% della volumetria esistente se si raggiunge il valore 2,5 del sistema di valutazione “Protocollo Itaca sintetico 2009”- Regione Piemonte
Gli interventi possono essere realizzati anche su edifici aventi al loro interno porzioni con destinazioni d’uso diverse e compatibili con la destinazione d’uso abitativa nella misura non superiore al 25% del volume complessivo dell’edificio.
Condizioni
Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono:
- comportare un miglioramento della qualità architettonica, della sicurezza
- essere realizzati nel rispetto delle distanze dai confini, dalle strade e distanze tra edifici
Gli interventi di demolizione e ricostruzione non possono:
- superare l’altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici, tranne che per la quantità necessaria per sopraelevare di un piano o per derogare ai parametri qualitativi vigenti, e in ogni caso non possono essere superati i limiti di densità fondiaria
- modificare la destinazione d’uso
INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOVVENZIONATA
AMPLIAMENTI
Sono consentiti su edifici di edilizia residenziale sovvenzionata, anche in deroga agli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi, ampliamenti del:
- 20% senza limiti di volumetria
Condizioni
Gli interventi di ampliamento devono:
- migliorare la qualità architettonica e ambientale, la sicurezza e accessibilità degli edifici con eliminazione delle barriere architettoniche
- utilizzare tecnologie tali da raggiungere il valore del 1 del sistema di valutazione “Protocollo Itaca sintetico 2009”- Regione Piemonte, fermo restando il rispetto delle norme in materia di rendimento energetico,
- essere realizzati in soluzione unitaria con l’unità abitativa, nel rispetto della caratteristiche formali e senza andare a costituire una nuova unità abitativa
Gli interventi di ampliamento non possono:
- superare l’altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici, tranne che per la quantità necessaria per sopraelevare di un piano o per derogare ai parametri qualitativi vigenti, e in ogni caso non possono essere superati i limiti di densità fondiaria
- modificare la destinazione d’uso, salvo quanto consentito dagli strumenti urbanistici
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA
I Comuni possono individuare edifici ritenuti incongrui, anche inutilizzati, per i quali gli strumenti urbanistici prevedono interventi di demolizione, totale o parziale, e di ricostruzione, su cui effettuare interventi di rigenerazione urbana anche tramite il coinvolgimento degli operatori privati al fine di migliorare la qualità architettonica, ambientale, energetica e sociale.
Prevista la possibilità di una premialità di cubatura nel limite massimo del 35% del volume preesistente
Gli interventi sono ammessi a condizione che si utilizzino tecnologie per favorire il risparmio energetico (almeno valore 2.5 del Protocollo Itaca)
I Comuni possono altresì individuare edifici produttivi o artigianali localizzati in posizioni incongrue sui quali riconoscere un aumento di cubatura fino al 35%
TITOLO ABILITATIVO
DIA o Permesso di costruire devono essere rilasciati o aver assunto efficacia entro il 31 dicembre 2011
LIMITAZIONI
Gli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria non possono essere realizzati su edifici:
- che risultino eseguiti in assenza o in difformità anche parziale dal titolo abilitativo;
- situati nei centri storici comunque denominati e comunque nelle aree di interesse storico e paesaggistico ovvero di notevole interesse pubblico
- situati in determinate zone a rischio sismico
I comuni possono escludere, in tutto o in parte, l’autorizzazione degli interventi in relazione a specifiche zone del territorio, nonché indicare i parametri qualitativi e quantitavi degli strumenti urbanistici cui non è possibile derogare.
Gli interventi di ampliamento e demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria sono alternativi all’applicazione della Lr 21/1998 (Norme per il recupero a fini abitativi dei sottotetti) e non sono utilizzabili per i rustici, per i quali si applica la Lr 9/2003 (Norme per il recupero funzionale dei rustici).
RIDUZIONI ONERI CONCESSORI
Sia per gli interventi di ampliamento che per gli interventi di demolizone e ricostruzione con aumento della volumetria è prevista una riduzione degli oneri di urbanizzazione del:
- 20% per gli interventi che prevedono il superamento delle barriere architettoniche
