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Scheda di sintesi Piano Casa Regione Puglia
AMPLIAMENTI
Sono consentiti interventi di ampliamento su edifici residenziali esistenti alla data di entrata in vigore della legge e regolarmente accatastati con aumento del:
f) 20% della volumetria complessiva per non oltre 200 mc
L’incremento volumetrico può raggiungere i 350 mc a condizione che l’intero edificio, a seguito dell’intervento di ampliamento raggiunga almeno il punteggio 2 nello strumento di valutazione previsto dalla Lr 13/2008 (Norme per l’edilizia sostenibile) e si doti della certificazione di cui all’art. 9 prima del rilascio del certificato di agibilità.
Condizioni
Gli interventi di ampliamento sono subordinati al rispetto delle seguenti condizioni:
g) sono computabili solo i volumi già legittimamente realizzati.
h) le volumetrie per le quali sia stata rilasciato il titolo in sanatoria sono computate ai fini delle determinazione della volumetria complessiva esistenti) gli ampliamenti possono essere realizzati in contiguità del fabbricato anche in sopraelevazione, rimanendo salva la possibilità di avvalersi dell’aumento volumetrico spettante ad altra unità immobiliare, purchè ricompresa nel medesimo edificio nel rispetto delle distanze minime e altezze massime previste dagli strumenti urbanistici ovvero previste dal DM 1444/68
j) gli ampliamenti devono rispettare le norme sul rendimento energetico (Dlgs 192/05)
k) non possono essere destinati a usi diversi da quelli previsti dallo strumento urbanistico generale vigente
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
Sono consentiti interventi di demolizione e ricostruzione su edifici residenziali esistenti alla data di entrata in vigore della legge e regolarmente accatastati con
aumento del:
35% della volumetria
Condizioni
Gli interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento sono subordinati al rispetto delle seguenti condizioni:
l) sono computabili i volumi legittimamente realizzati e le volumetrie per le quali sia stata rilasciato il titolo in sanatoria
m) gli interventi devono essere realizzati nel rispetto delle distanze minime e altezze massime previste dagli strumenti urbanistici ovvero previste dal DM 1444/68
n) l’edifico ricostruito dovrà acquisire almeno il punteggio 2 secondo i criteri di sostenibilità ambientale (Lr 13/2008)
o) non possono essere destinati a usi diversi da quelli previsti dallo strumento urbanistico generale vigente
TITOLO ABILITATIVO
DIA o in alternativa Permesso di costruire da presentare entro 31/12/2012
La formazione del titolo abilitativo è subordinato:
alla corresponsione del contributo di costruzione
alla cessione delle aree standard in corrispondenza all’aumento volumetrico previsto ovvero, nel caso sia impossibile, mediante il pagamento di una somma commisurata al costo di acquisizione di altre aree, equivalenti per estensione e comparabili per ubicazione e destinazione a quelle che dovrebbero essere cedute.
al reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali. Qualora sia dimostrata l’impossibilità di assolvere al relativo obbligo, è consentito, solo nel caso degli interventi di ampliamento, previo versamento al Comune di una somma pari al costo base di costruzione per metro quadrato di spazio per parcheggi da reperire.
all’acquisizione di tutti gli assensi ordinariamente prescritti
al rispetto delle normative tecniche per le costruzioni con particolare riferimento a quelle sismiche
al rispetto delle norme che disciplinano il condominio negli edifici
Qualora siano interessati edifici a schiera o plurifamiliari gli interventi sono ammessi a condizione che venga salvaguardata la coerenza architettonica e formale del complesso edilizio e che non risultino in contrasto con regolamenti condominiali e convenzioni urbanistiche eventualmente esistenti.
LIMITAZIONI
Gli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria non possono essere realizzati:
all’interno delle zone A, salvo che gli strumenti urbanistici generali o gli atti di governo comunali lo consentano
nelle zone nelle quali lo strumento urbanistico generale consenta soltanto la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo o subordini gli interventi all’approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo
sugli immobili di valore storico, culturale ed architettonico
sugli immobili ubicati nell’elenco di cui all’art. 12 Lr 14/2008<
negli ambiti territoriali estesi classificati “A” e “B” dal PUTT/p
nei siti della rete natura 2000, nelle aree protette nazionali e regionali e nelle oasi istituite
nelle zone umide e negli ambiti dichiarati ad alta pericolosità idraulica e geomorfologia, salvo che
I Comuni entro 60 giorni possono escludere:
parti del territorio comunale dall’applicazione della legge in relazione a caratteristiche storico-culturali, morfologiche, paesaggistiche e alla funzionalità urbanistica;
perimetrare ambiti ove gli interventi possono essere subordinati a specifiche prescrizioni;
definire parti del territorio nelle quali prevedere altezze massime diverse da quelle prescritte dagli strumenti urbanistici vigenti;
individuare ambiti territoriali estesi di tipo “B” del PUTT/P, nonché immobili ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, nei quali consentire, su immobili in contrasto con le
qualità paesaggistiche dei luoghi, gli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione purché realizzati utilizzando materiali e tipi architettonici legati alle caratteristiche storico-culturali e paesaggistiche dei luoghi, definiti da apposito regolamento del Consiglio Comunale da approvare entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge Le modifiche alla Lr 14/2009 introdotte con la LR 21/2011 non necessitano di alcun atto amministrativo di recepimento da parte dei Comuni.
RIDUZIONI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
I Comuni possono prevedere la riduzione del contributo di costruzione per gli interventi destinati a prima abitazione.
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA
(Modifica alla Lr del 29 luglio 2008, n. 21)
I Comuni possono individuare edifici, anche con destinazione non residenziale, legittimamente realizzati o per i quali sia stata rilasciata sanatoria edilizia, da rimuovere in quanto contrastanti, per dimensione, tipologia o localizzazione, con il contesto paesaggistico, urbanistico e architettonico circostante. A tal fine, approvano piani urbanistici esecutivi che prevedono la delocalizzazione delle relative volumetrie mediante interventi di demolizione e ricostruzione in area o aree diverse, individuate anche attraverso meccanismi perequativi.
Il piano urbanistico esecutivo può prevedere, come misura premiale, il riconoscimento di una volumetria supplementare del:
35% della volumetria preesistente;
45 % della volumetria preesistente qualora l’intervento di demolizione o di ricostruzione sia contemplato in un programma integrato di rigenerazione urbana o, nell’ipotesi di interventi che interessino immobili con destinazione residenziale, qualora gli edifici ricostruiti siano destinati, per una quota minima pari al 20 per cento della loro volumetria, a edilizia residenziale sociale.
Condizioni:
Gli aumenti sono consentiti purché:
l’edificio da demolire sia collocato:
in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi degli articoli 136 e 142 del d.lgs. 42/2004;
negli ambiti territoriali estesi classificati “A” e “B” dal piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio (PUTT/P), approvato con deliberazione della Giunta regionale del 15 dicembre 2000, n. 1748;
nelle zone A delle aree protette nazionali istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991 n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e delle aree protette regionali istituite ai sensi della legge regionale 24 luglio 1997 n. 19 (Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella regione Puglia);
nelle oasi istituite ai sensi della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria);
nelle zone umide tutelate a livello internazionale dalla Convenzione relativa alle zone umide d’importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971 e resa esecutiva dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
negli ambiti dichiarati ad alta pericolosità idraulica e ad elevata o molto elevata pericolosità geomorfologica (o ad essi assimilabili) dai piani stralcio di bacino di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) o dalle indagini geologiche allegate agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.
l’interessato si impegni, previa stipulazione di apposita convenzione con il Comune, alla demolizione dell’edificio e al ripristino ambientale delle aree di sedime e di pertinenza dell’edificio demolito, con cessione ove il comune lo ritenga opportuno;
con la convenzione sia costituito sulle medesime aree un vincolo di inedificabilità assoluta che, a cura e spese dell’interessato, deve essere registrato e trascritto nei registri immobiliari;
la ricostruzione avvenga in aree nelle quali lo strumento urbanistico generale preveda destinazioni d’uso omogenee, secondo la classificazione di cui all’articolo 2 del d.m. lavori pubblici 1444/1968, a quelle dell’edificio demolito;
la destinazione d’uso dell’immobile ricostruito sia omogenea a quella dell’edificio demolito;
la ricostruzione venga realizzata secondo i criteri di edilizia sostenibile indicati dalla legge regionale 10 giugno 2008, n. 13 (Norme per l’abitare sostenibile). A tal fine, l’edificio ricostruito deve acquisire almeno il punteggio 2 nello strumento di valutazione previsto dalla l.r. 13/2008 e dotarsi della certificazione di cui all’articolo 9 della stessa legge prima del rilascio del certificato di agibilità.
Qualora gli interventi di demolizione e ricostruzione siano promossi da Comuni o istituti autonomi case popolari (IACP) e comprendano immobili destinati a edilizia residenziale pubblica di proprietà di detti enti, per usufruire della misura premiale prevista è sufficiente che siano soddisfatte le ultime
tre condizioni.
Le misure premiali possono essere cumulate agli incentivi riconosciuti in applicazione della l.r. 13/2008 16 della l.r. 20/2001.
Sono stati introdotti alla LR 21/2008 (Norme per la rigenerazione urbana) tre nuovi articoli (art. 7 ter, 7 quater, 7 quinquies) con cui in attuazione del DL 70/2011 si prevedono interventi
di riqualificazione urbana mediante la demolizione e ricostruzione degli edifici a destinazione residenziale e non con possibilità di usufruire di premialità volumetriche oltre alla
delocalizzazione in altre aree.
In particolare, è previsto che i Comuni individuano ambiti del territorio in cui è consentita la
sostituzione edilizia con la possibilità di usufruire delle seguenti premialità:
• 10% per gli edifici a destinazione residenziale o ad usi strettamente connessi con
possibilità di elevare l’incremento fino al limite del 35% a determinate condizioni;
• 5% per gli edifici produttivi dismessi o ricadenti in aree destinate ad usi non compatibili con possibilità di elevare l’incremento fino al limite del 25% a determinate condizioni. Se l’intervento prevede la delocalizzazione di impianti industriali e commerciali o
ad essi assimilati da zone a destinazione agricola, a verde o a servizi pubblici verso area o aree destinate ad attività produttive la percentuale può arrivare ad un massimo del 35%.
(Fonte ANCE - Aggiornamento Dicembre 2011)
