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30 gennaio 2012 - Edilportale
Impugnato dal CdM il Piano Casa Sardegna
Contestati interventi in deroga a regolamenti edilizi e distanze, Assessore Rassu: legge operativa
Impugnata davanti alla Corte Costituzionale la legge che ha modificato il Piano Casa della Sardegna. Il Consiglio dei Ministri con una delibera del 20 gennaio ha sollevato diverse questioni di legittimità.
La norma prevede che gli interventi possano essere realizzati non solo in deroga alle previsioni dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici comunali vigenti, ma anche alle vigenti disposizioni normative regionali. Si tratta, secondo il CdM, di una riduzione della tutela paesaggistica al livello degli strumenti urbanistici ed edilizi. Disposizione che contrasta col Decreto Sviluppo 70/2011, che ha introdotto norme quadro sui piani casa regionali facendo salvo il rispetto del codice dei beni culturali e del paesaggio.
Secondo il CdM, inoltre, nel fissare disposizioni in materia di distanze e altezze degli edifici, la norma contrasta col DM 1444/1968, che ammette deroghe solo nell'ambito della pianificazione urbanistica.
La legge regionale autorizza la Giunta a individuare ulteriori forme di semplificazione del procedimento di autorizzazione paesaggistica, riconoscendo alla regione una potestà legislativa che appartiene in via esclusiva alla Stato.
In base alla norma, la Giunta può adeguare il Piano paesaggistico regionale consentendo la realizzazione nella fascia costiera, entro i mille metri dalla linea di battigia (500 metri per le isole minori), di nuove strutture residenziali e ricettive connesse ai campi da golf. La procedura, che può concludersi con una deliberazione della Giunta, non prevede alcuna partecipazione dell'Amministrazione centrale, violando il Codice per i beni culturali ed il paesaggio, che ribadisce il principio della pianificazione congiunta.
Le reazioni della Regione
Tendono a fornire rassicurazione i vertici della Regione che sostengono la piena operatività della legge regionale. L'assessore degli Enti Locali e Urbanistica, Nicolò Rassu, ha spiegato che l’impugnativa riguarderebbe solo alcuni passaggi marginali.
Rassu ha osservato che se gli interventi ricadono in aree vincolate, richiedono il preventivo ed imprescindibile nulla osta paesaggistico, ma anche che il Piano Casa continua ad essere una risorsa che non implica il consumo di suolo.
Per un chiarimento definitivo, si dovrà ora attendere la pronuncia della Corte.
29 gennaio 2012 - La Nuova Sardegna
La legge regionale sul Piano casa viola la Carta costituzionale Doveroso per Monti impugnarla
E’ sin troppo facile prevedere che le norme approvate dalla giunta Cappellacci saranno cancellate dalla Consulta
Come era stato pronosticato, anche la legge sul Piano casa n. 2, come già era avvento per la legge sul turismo golfistico, è stata impugnata dal Governo davanti alla Corte costituzionale e, quasi certamente, almeno nelle sue parti fondamentali, verrà annullata. Le censure su cui dovranno pronunziarsi i giudici della Consulta sono, infatti, estremamente pesanti e sembrano fondate. Anzitutto, pare insormontabile la censura relativa all'art. 18 della legge secondo cui «La giunta regionale può individuare ulteriori forme di semplificazione del procedimento di autorizzazione paesaggistica». Può, cioè, modificare il Piano paesaggistico regionale unilateralmente, senza procedere alla concertazione istituzionale con lo Stato (e senza coinvolgere le associazioni costituite per tutelare gli interessi diffusi). Con ciò violando il disposto degli artt. 143 e 144 del Codice del paesaggio, in base ai quali le modifiche del Piano paesaggistico regionale sono appunto subordinate all'intesa con lo Stato. Se è vero, infatti, che, come riconosciuto dalla Corte costituzionale (con le sentenze n.51/2006 e n. 367/2007), la Sardegna dispone anche di competenze in materia di tutela paesistico-ambientale, è anche vero che, come affermato dalla stessa Corte, tale potestà regionale si ferma davanti alle leggi statali di grande riforma economico-sociale, quale è, indubbiamente il Codice del paesaggio approvato in armonia con il principio fondamentale previsto dall'art. 9, c.2, della Costituzione, secondo cui «La Repubblica tutela il paesaggio».
In secondo luogo, deve ritenersi fondata anche la censura relativa all'art. 20 della l.r. n.21, secondo cui «anche se collocati in via continuativa, non costituiscono attività rilevante a fini urbanistici, edilizi e paesaggistici gli allestimenti mobili di pernottamento, quali tende, roulotte, caravan, mobil-home, maxicaravan o case mobili e pertinenze ed accessori» purché gli allacciamenti alle reti tecnologiche e le pertinenze siano rimovibili. Ciò per palese contrasto con la vigente normativa penale e, quindi con il principio della riserva di legge in materia penale (art.25 Cost.). Egualmente fondata pare anche la censura relativa all'art. 23 della l.r. n.21, che prevede che la giunta regionale proponga (e poi deliberi) gli adeguamenti al P.P.R. «necessari per consentire la realizzazione di nuove strutture residenziali e ricettive connesse ai campi da golf anche in ambito costiero, sino alla distanza di 1.000 metri dalla linea di battigia». Previsione in palese contrasto con l'art. 20, delle Norme tecniche di attuazione del P.P.R., secondo cui nella fascia costiera «non è comunque ammessa la realizzazione di strutture ricettive connesse a campi da golf».
Sembra, infine, non vi siano dubbi sulla incostituzionalità degli artt. 14 e 15, che consentono l'utilizzo a fini abitativi di sottotetti, seminterrati e piani terra, per il mancato rispetto delle norme, di carattere imperativo, in materia di distanze, di altezze e di natura igienico sanitarie. Detto questo c'è da chiedersi come sia possibile che l' assessore regionale Rassu, anziché assumere - avuta notizia dell'impugnazione della legge da parte del governo - un atteggiamento prudente e responsabile, abbia invece affermato, con superficialità ed arroganza, che la legge continua ad essere operante ed esortato i cittadini ad avvalersene. Senza curarsi delle conseguenze, non solo di carattere economico, ma anche di carattere penale, che potrebbero derivare, dalla probabile dichiarazione di incostituzionalità, ai malcapitati che abbiano, nel frattempo, usufruito della legge.
24 gennaio 2012 - Agenparl
Rassu, su Piano Casa da opposizione solo sterili polemiche
“Mi vedo, mio malgrado, costretto a intervenire, anche al fine di superare le incertezze e il clima di terrore ingiustificatamente creato nei cittadini e nei funzionari pubblici, dalle dichiarazioni rilasciate da un esponente dell’opposizione che, con invidiabile disinvoltura e, probabilmente, con un po’ di superficialità, getta discredito sull’operato del massimo organo rappresentativo della Sardegna, sostenendo che la Legge Regionale 21, recentemente approvata dal Consiglio Regionale della Sardegna, sia ‘carta straccia e sarebbe giusto che anche la magistratura si interessasse delle concessioni che nel frattempo sono state rilasciate in attesa di un’approvazione delle norme che difficilmente arriverà’”.
Lo ha dichiarato, in una nota, l’Assessore degli Enti Locali e Urbanistica, Nicolò Rassu.“A tal proposito, anche al fine di evitare sterili e inutili polemiche, il Consiglio dei ministri ha ritenuto di impugnare alcuni marginali passaggi della Legge Regionale 21 del 2011, in talune parti, e si sostiene potrebbero prestarsi a interpretazioni non conformi alla Costituzione. In particolare, si afferma che sarebbe censurabile la norma che prevedrebbe la possibilità per gli interventi del Piano Casa di derogare alle disposizioni del Codice Urbani.
La legge regionale 21 del 2011, e già prima la legge 4 del 2009, prevedono semplicemente che gli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione disciplinati nel Piano Casa possano essere realizzati in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali e alle disposizioni normative regionali ma è appena il caso di osservare, che se ricadono in aree vincolate, richiedono il preventivo ed imprescindibile nulla osta paesaggistico, prescritto dall’art. 146 del Codice Urbani, da rilasciarsi nel rispetto delle medesime disposizioni”, ha aggiunto Rassu.“Si sostiene, poi, che la predetta norma sarebbe illegittima anche nella parte in cui deroga al D.M. del 1968 n° 1444. Al riguardo, basti osservare che in Sardegna il decreto citato non trova più applicazione da quasi quattro decenni, cioè da quanto è entrato in vigore il c.d. “Decreto Soddu”, oggi sostituito dal Decreto dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze e urbanistica n° 2266/U del 20 dicembre 1983 (Decreto Floris)”, prosegue l’esponente dell’esecutivo. “Siamo certi che la Corte Costituzionale non potrà fare a meno di confermare l’orientamento ripetutamente espresso e ribadito anche nel corso dell’anno 2011, in relazione alla legittimità costituzionale di una legge della Regione Lombardia, secondo cui ‘La deroga dei parametri e indici urbanistici ed edilizi di cui al regolamento locale ovvero al piano regolatore comunale, sono legittime a condizione che si rispetti la disciplina delle distanze tra fabbricati, essendo quest’ultima materia inerente all’ordinamento civile e rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello Stato’. Competenza, peraltro, che il legislatore regionale non ha mai inteso travalicare, come risulta anche dal testo dall’art. 7 della Legge regionale 21 del 2011, che espressamente sancisce che “è in ogni caso fatto salvo il rispetto del codice civile e dei diritti dei terzi”.“Siamo inoltre convinti del corretto operare della Giunta e del Consiglio Regionale della Sardegna e aspettiamo con serenità la decisione della Corte perché il tempo e le Istituzioni preposte non potranno che darci ragione. Sono fermamente convinto che il Piano Casa costituisca una vera opportunità di rilancio per la nostra economia e per la riqualificazione del nostro patrimonio edilizio, in molti casi in stato di degrado. Oltre che un’occasione per le famiglie, le giovani coppie, come dimostrano gli oltre 15 mila interventi e, cosa più importante, il tutto senza procedere al consumo di nuovo territorio, considerato che gli ampliamenti avvengono su aree già urbanizzate”, ha affermato Rassu.“La legge regionale sul Piano Casa – ha concluso l’assessore Rassu – è pienamente operante e per questo voglio rassicurare tutti quelli che se ne vogliono avvalere per dare risposte a esigenze abitative delle famiglie sarde”.
24 gennaio 2012 - L'Unione Sarda
Il Governo impugna il Piano casa sardo - "C'è eccesso competenze della Regione"
Il Consiglio dei ministri ha impugnato davanti alla Corte Costituzionale la legge della Regione Sardegna che modifica il Piano Casa del 2009 con una delibera approvata il 20 gennaio scorso.
Si tratta della seconda impugnativa in tre mesi per una legge regionale appena approvata dall'Aula: lo scorso 21 novembre, infatti, il Governo aveva annunciato ricorso alla Consulta per la legge sul golf. Diversi i profili di illegittimità costituzionale rilevati dal dipartimento degli Affari regionali e che si possono riassumere in un eccesso di competenze della Regione su ambiti dello Stato. Premettendo che la Sardegna ha potestà legislativa di tipo primario in materia di urbanistica ed edilizia, ai sensi dello Statuto speciale di autonomia, il Governo sostiene che vi è un limite di rispetto delle disposizioni statali costituenti norme fondamentali di riforma economico-sociale. In particolare la censura del Governo si abbatte su quattro articoli della legge, articolo 7, comma 1, lettera f che prevede che gli interventi siano realizzati non solo "in deroga alle previsioni dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici comunali vigenti" ma in deroga anche "alle vigenti disposizioni normative regionali"; l'articolo 18 con il quale si autorizza la Giunta regionale a individuare ulteriori forme di semplificazione del procedimento di autorizzazione paesaggistica; l'articolo 20 che introduce modifiche alla classificazione delle aziende ricettive e l'articolo 23 che autorizza la Giunta regionale ad adeguare il Piano paesaggistico regionale consentendo la realizzazione nella fascia costiera, entro i 1.000 metri dalla linea di battigia (500 metri per le isole minori), di nuove strutture residenziali e ricettive connesse ai campi da golf e disponendo che la procedura si concluda con una deliberazione della Giunta.
19 gennaio 2012 - ANCE
PIANO CASA 2: la mappa degli interventi regionali - Scheda Sardegna
Tipologia di intervento: AMPLIAMENTO di edifici esistenti
Residenziale
20%
fino a max 30% se sono previsti anche interventi di riqualificazione dell’intera unità immobiliare oggetto dell’intervento, tale da determinare una riduzione di almeno il 15% del fabbisogno di energia primaria oppure si dimostri che l’unità immobiliare rientra nei parametri di cui al D. Lgs. 192/2005.
Gli incrementi sono aumentati del 30% se si tratta di prima abitazione del proprietario localizzata nelle zone urbanistiche B o C e purchè la superficie non superi quella indicata dall’art. 16, 3 comma, L. 457/78 (edilizia residenziale agevolata)
Produttivo
20%
fino a max 30% se sono previsti anche interventi di riqualificazione dell’intera unità oggetto dell’intervento, tale da determinare una riduzione di almeno il 15% del fabbisogno di energia primaria oppure si dimostri che l’unità immobiliare rientra nei parametri di cui al D. Lgs. 192/2005.
Zona agricola (immobili destinati ad usi agrosilvopastorali e residenziale)
10-20% in funzione della distanza dalla fascia costiera
Turistico-ricettivo
10-20% in funzione della distanza dalla fascia costiera
fino a max 30% se l’immobile è situato oltre 300 m dalla fascia costiera e se viene effettuata la riqualificazione dell’intero edificio tale da determinati livelli di contenimento energetico
Tipologia di intervento: DEMOLIZIONE RICOSTRUZIONE
Residenziale
+30%
Non residenziale (turistico-ricettivo e produttivo)
+30%
+35% se sono previsti interventi tali da determinare il contenimento del consumo energetico con una riduzione pari almeno al 10% rispetto agli indici di cui al D. Lgs. 192/05
+ 40% nel caso di immobili insistenti nella fascia dei 300 m. dalla battigia, ridotta a 150 m. nelle isole minori, ed in aree di particolare valore paesaggistico o in prossimità di emergenze ambientali, architettoniche, archeologiche o storico-artistiche è consentito, previa approvazione da parte del Consiglio Comunale e stipula di apposita convenzione, l’integrale demolizione degli stessi ed il trasferimento della volumetria in altra area a condizione che il lotto originario sia ceduto gratuitamente al Comune.
Gli interventi non possono essere realizzati su edifici ubicati nelle zone extraurbane nella fascia di 300 m. dalla linea di battigia, ridotta a 150 m. nelle isole minori, ad eccezione della demolizione dei volumi incongrui e del loro trasferimento, con il relativo incremento volumetrico, oltre la fascia suddetta
in aree extraurbane
Tipologia di intervento: RIQUALIFICAZIONE URBANA
Interventi sul patrimonio edilizio pubblico
Al fine di agevolare la riqualificazione del patrimonio edilizio di
proprietà pubblica, è consentito, l’incremento del 20% della volumetria esistente degli edifici destinati ad attività
istituzionali o comunque pubbliche
L’incremento può arrivare fino a +30% nel caso in cui siano previsti interventi di recupero e
ristrutturazione di edifici non in uso, finalizzati al ripristino delle destinazioni pubbliche ed al miglioramento della
qualità architettonica e della sicurezza.
Gli interventi non possono essere realizzati su edifici ubicati nelle zone extraurbane e ricadenti nella fascia dei 300 m. dalla battigia, ridotta a 150 nelle isole minori, ad eccezione della demolizione dei
volumi incongrui e del loro trasferimento con il relativo incremento volumetrico oltre la fascia suddetta.
Titolo abilitativo
Dia o permesso
di costruire
Oneri
Sono previsti
riduzioni e aumenti
del contributo di
costruzione.
Termini
La Dia o la
concessione
edilizia deve
essere inoltrata
entro 29/11/2012
Limiti
Gli interventi non sono ammessi:
a) su edifici privi di titolo abilitativo;
b) sui beni immobili di interesse
artistico, storico, archeologico o etnoantropologico vincolati ai
sensi della parte II del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n° 42
Gli interventi di ampliamento non
si applicano agli edifici collocati in aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica.
Gli interventi di ampliamento e demolizione-ricostruzione non si applicano per gli edifici compresi nella zona A ad eccezione di quelli aventi meno di cinquant’anni in contrasto con i caratteri architettonici e tipologici del contesto.
Gli incrementi di volumetria possono cumularsi con gli aumenti consentiti da altre disposizioni di legge, dagli strumenti urbanistici
comunali e dalle norme di pianificazione regionale.
Il mutamento della destinazione d’uso è ammesso a condizione che sia compatibile con le
destinazioni urbanistiche previste dalla strumentazione urbanistica comunale.
Sono previste riduzioni degli incrementi volumetrici se gli interventi sono realizzati su edifici situati in prossimità della fascia costiera.
