Regione Sardegna

Piano Casa Governo Berlusconi

 

Scheda di sintesi Piano Casa Regione Sardegna

AMPLIAMENTI
Sono consentiti, anche mediante il superamento degli indici massimi di edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici e in deroga alle vigenti disposizioni normative, interventi di adeguamento e di ampliamento dei fabbricati realizzati alla data del 31 marzo 2009 ad uso residenziale, di quelli destinati a servizi connessi alla residenza e di quelli relativi ad attività produttive e a finalità turistico-ricettivo.
Residenziale
 20% della volumetria esistente
 30% della volumetria esistente se si riqualifica l’intera unità immobiliare oggetto dell’intervento, tale da determinare una riduzione di almeno il 15% del fabbisogno di energia primaria oppure si dimostri che l’unità immobiliare rientra nei parametri di cui al D.Lgs. 192/2005. Nel caso di interventi su tipologie uni-bifamiliari, composte da più unità immobiliari e a schiera deve conseguirsi anche il miglioramento della qualità architettonica dell’intero edificio, della sicurezza strutturale e della accessibilità degli immobili
 10% della volumetria esistente per gli edifici ad uso residenziale e per i servizi connessi alla residenza situati in zona F turistica, nei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 metri nelle isole minori, esclusivamente e limitatamente sugli edifici uni-bifamiliari, senza sopraelevazione, e a condizione che siano finalizzati al miglioramento della qualità architettonica dell’intero organismo edilizio e dei valori paesaggistici del contesto in cui sono inseriti. La proposta di intervento dovrà ottenere la positiva valutazione della Commissione regionale per la qualità architettonica e paesaggistica.
Per gli edifici ad uso residenziale e per i servizi connessi alla residenza situati in zona F turistica nella fascia compresa tra i 300, o i 150 metri nelle isole minori, e i 2000 metri dalla linea di battigia, ridotti a 1000 mt nelle isole minori, l’adeguamento e l’incremento volumetrico è ridotto del 30%.
Gli incrementi del 20% e del 30% sono aumentati del 30% qualora si tratti di prima abitazione del proprietario localizzata nelle zone urbanistiche B o C e purché la superficie non superi quella indicata dall’art. 16, 3 comma, L. 457/78.
Condizioni
Gli interventi di adeguamento e ampliamento devono:
 inserirsi in modo organico e coerente con i caratteri formali e architettonici del fabbricato esistente e costituire strumento per la riqualificazione dello stesso in funzione della tipologia edilizia interessata.
 nel caso di tipologie edilizie uni-bifamiliari, avvenire mediante la realizzazione di nuovi corpi di fabbrica in ampliamento nei diversi piani; mediante sopraelevazione o mediante realizzazione al solo piano terra di corpi di fabbrica separati dal fabbricato principale, da utilizzare come pertinenze dello stesso.
 nel caso di tipologie edilizie composte da più unità immobiliari : a) dell’edificio, realizzarsi mediante sopraelevazione di un solo piano in arretramento di almeno metri 1,5 rispetto ai fili delle facciate prospicienti spazi pubblici, ovvero mediante la chiusura dei piani pilotis, nel rispetto della sagoma dell’edificio e delle dimensioni minime dei parcheggi, come previste dalle norme legislative vigenti; b) nei sottotetti, rispettare la sagoma massima delle murature perimetrali dell’edificio con altezza media interna che non superi i tre metri.; c) nei singoli piani, armonizzarsi con il disegno architettonico complessivo dell’edificio senza che vengano modificati i fili più esterni delle facciate prospicienti spazi pubblici.
 nel caso di tipologie edilizie a schiera in lotto urbanistico unitario, gli adeguamenti e incrementi possono essere realizzati per tutte le unità e sono ammessi purché venga dimostrato, mediante un progetto esteso all'intero fabbricato, il coerente inserimento dell'ampliamento nel contesto architettonico del complesso edilizio
Tali incrementi possono essere realizzati anche dai singoli proprietari purché venga dimostrato, mediante un progetto complessivo, il coerente inserimento dell’ampliamento nel contesto architettonico dell’edificio e rispettate le distanze tra pareti prospicienti come previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti. Gli incrementi volumetrici così realizzati costituiscono pertinenza inscindibile dell’unità immobiliare principale e non possono essere alienati separatamente ad essa;
Gli interventi di ampliamento possono:
 prevedere il mutamento di destinazione d’uso, nel rispetto delle disposizioni previste negli strumenti urbanistici vigenti.
Non residenziale
Attività produttive:
 20% della volumetria esistente
 30% della volumetria esistente se si riqualifica l’intera unità immobiliare oggetto dell’intervento, tale da determinare una riduzione di almeno il 15% del fabbisogno di energia primaria oppure si dimostri che l’unità immobiliare rientra nei parametri di cui al D.Lgs. 192/2005.
Turistico – Ricettiva:
 10% della volumetria se situati in aree extraurbane nella fascia costiera dei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 metri nelle isole minori con riduzione maggiore del 10% del fabbisogno di energia dell’intero edificio oppure si dimostri che l’immobile rispetta i parametri del Dlgs 192/2005 e si consegua il miglioramento della qualità architettonica. La proposta di intervento dovrà ottenere la positiva valutazione della Commissione regionale per la qualità architettonica e paesaggistica. L’incremento volumetrico deve essere destinato a servizi turistici dell’attività di posto letto e sempre che venga realizzato in arretramento rispetto all’edificio preesistente e non verso il mare.
 20% e 30% della volumetria se situati oltre la suddetta fascia e siano previsti interventi di riqualificazione estesi all’intero edificio tali da determinare il contenimento del consumo energetico con una riduzione maggiore del 25% del fabbisogno di energia primaria, oppure si dimostri che l’immobile rispetti i parametri di cui al D. Lgs. 192/2005 e si consegua il miglioramento della qualità architettonica, della sicurezza strutturale e della accessibilità degli immobili. E’ previsto che il 50% degli incrementi siano destinati a servizi turistico ricettivi dell’azienda

INTERVENTI IN ZONA AGRICOLA
Sono consentiti interventi di ampliamento nelle zone omogenee E, così come individuate dagli strumenti urbanistici vigenti, anche mediante il superamento degli indici massimi di edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici e in deroga alle vigenti disposizioni normative regionali, con aumento del:
 10% su immobili destinati ad usi agrosilvopastorali e per quelli ad uso residenziale, compresi nella fascia costiera dai 300 dalla linea di battigia, ridotti a 150 metri e 1000 metri nelle isole minori,
 20% oltre la fascia dei 2000 metri ovvero 1000 metri nelle isole minori
 20% nella fascia tra i 300 e i 2.000 metri dalla linea di battigia, ridotti rispettivamente a 150 e 1.000 metri nelle isole minori, degli immobili destinati ad uso residenziale di volumetria esistente al 31 marzo 2009, a condizione che siano previsti interventi di riqualificazione dell'intera unità immobiliare oggetto dell'intervento e tali da determinare una riduzione di almeno il 15 % del fabbisogno di energia primaria oppure si dimostri che l'unità immobiliare rientra nei parametri di cui al decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche e integrazioni. Oltre la fascia dei 2.000 metri, ovvero 1.000 metri nelle isole minori, è consentito, nel rispetto delle condizioni di cui al presente comma, l'adeguamento e l'incremento volumetrico fino al 30 per cento
 10% per i fabbricati di proprietà dell’imprenditore agricolo destinati ad usi agrosilvopastorali, all’interno della fascia costiera dei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 metri nelle isole minori, a condizione che le nuove volumetrie siano finalizzate agli stessi usi ed al miglioramento della qualità architettonica e del contesto paesaggistico. La proposta di intervento deve ottenere la positiva valutazione della Commissione Regionale.
E’ ammesso il mutamento di destinazione d’uso nel rispetto delle disposizioni previste negli strumenti urbanistici vigenti.

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
Sono consentiti interventi di demolizione e ricostruzione, senza l'obbligo del rispetto dell'aspetto, della forma e dell'orientamento dell'edificio originario all'interno del lotto , anche mediante il superamento degli indici massimi di edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici e dalle vigenti disposizioni normative regionali, su edifici ultimati entro il 31 dicembre 1989 ad uso residenziale e di quelli destinati a servizi connessi alla residenza, e ad uso non residenziale a finalità turisticoricettivo e produttivo, con aumento del:
 30% a condizione che nella ricostruzione venga migliorata la qualità architettonica e tecnologica complessiva e l’efficienza energetica dell’edificio nel rispetto del D.lgs. 192/2005
 35% nel caso in cui siano previsti interventi tali da determinare il contenimento del consumo energetico con una riduzione pari almeno al 10% rispetto agli indici previsti dal D.lgs. 192/2005
Nel caso di immobili insistenti nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 metri nelle isole minori, ed in aree di particolare valore paesaggistico o in prossimità di emergenze ambientali, architettoniche, archeologiche o storico-artistiche è consentito, previa approvazione da parte del Consiglio Comunale e stipula di apposita convenzione, l’integrale demolizione degli stessi ed il trasferimento della volumetria preesistente in altra area con destinazione urbanistica compatibile, a condizione che il lotto originario sia ceduto gratuitamente al Comune per destinarlo a finalità pubbliche.
In tal caso è concesso un incremento del:
 40% in caso di riduzione di almeno il 15% dell’indice di prestazione energetica di cui al D.Lgs. 192/2005
 45% nell’ipotesi di riduzione dell’indice di prestazione energetica di almeno il 20%
Gli incrementi volumetrici non si applicano agli edifici ubicati nelle zone extraurbane ricadenti nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 metri nelle isole minori, ad eccezione della demolizione dei volumi incongrui e del loro trasferimento, con il relativo incremento volumetrico, oltre la fascia suddetta in aree extraurbane con destinazione urbanistica compatibile. E’ ammesso il mutamento di destinazione d’uso nel rispetto delle disposizioni previste negli strumenti urbanistici vigenti.

INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO PUBBLICO
Sono consentiti, anche mediante il superamento degli indici massimi di edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici dalle vigenti disposizioni normative regionali, su edifici destinati ad attività istituzionali o comunque pubbliche, aumenti del:
 20% della volumetria esistente
 30% della volumetria esistente nel caso in cui siano previsti interventi di recupero e ristrutturazione di edifici non in uso, finalizzati al ripristino delle destinazioni attualmente non consentite per effettive carenze funzionali e strutturali, ed al miglioramento della qualità architettonica dell’intero edificio, della sicurezza strutturale e della accessibilità degli immobili.
Gli incrementi di volumetria non si applicano agli edifici ubicati nelle zone extraurbane e ricadenti nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 metri nelle isole minori, ad eccezione della demolizione dei volumi incongrui e del loro trasferimento con il relativo incremento volumetrico oltre la fascia suddetta.
E’ ammesso il mutamento di destinazione d’uso a condizione che sia compatibile con le destinazioni urbanistiche previste dalla strumentazione urbanistica comunale

TITOLO ABILITATIVO
DIA per gli interventi di ampliamento
Concessione edilizia (Permesso di costruire) per gli interventi di ampliamento ricadenti nelle zone omogenee A, E ed F localizzate nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 metri nelle isole minori e per gli interventi di demolizione e ricostruzione La denuncia di inizio attività o la concessione edilizia sono presentante improrogabilmente entro il termine di 12 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della legge e la comunicazione di fine lavori entro 36 mesi decorrenti dall’ottenimento del relativo titolo abilitativo.

LIMITAZIONI
Gli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione non possono essere realizzati:  su edifici privi di titolo abilitativo
 sui beni immobili di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico vincolati ai sensi della parte II del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n° 42
 su edifici compresi nella zona A ad eccezione di quelli aventi meno di cinquant’anni in contrasto con i caratteri architettonici e tipologici del contesto.
Nelle zone B i comuni individuano, con apposita deliberazione del consiglio comunale adottata entro il termine perentorio di 90 gg, singoli immobili ovvero ambiti di intervento nei quali limitare o escludere, in ragione di particolari e specificate qualità storiche, architettoniche o urbanistiche, gli interventi di demolizione e ricostruzione. Nel corso di tale termine le istanze di demolizione e ricostruzione riguardanti edifici compresi nelle zone B non sono ricevibili.
Trascorso il termine di 90 gg senza che il comune abbia adottato la deliberazione, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono ammessi.
E’ prevista la possibilità di cumulare gli incrementi di volumetria con gli aumenti consentiti da altre disposizioni di legge, dagli strumenti urbanistici comunali e dalle norme di pianificazione regionale.

ONERI CONCESSORI
Per gli interventi di ampliamento sono previste riduzioni e aumenti degli oneri di concessione. Riduzioni:
 40% se relativi alla prima abitazione del proprietario o dell’avente titolo
Aumenti:
 60% negli altri casi
 200% nelle ipotesi di ampliamenti di edifici ad uso residenziale situati in zona F e per gli immobili destinati ad attività turistico-ricettiva situati nella fascia costiera
Per gli interventi di demolizione e ricostruzione gli oneri di concessione sono dovuti nella misura del:
 140% per l’incremento volumetrico
 60% per la parte ricostruita
Sono in ogni caso ridotti del 40% se relativi alla prima abitazione del proprietario o avente titolo. Decorso il termine per la comunicazione di fine lavori il costo di costruzione complessivo dovuto per l’intervento è aumentato del 50%.
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge i Comuni possono prevedere una riduzione ovvero una maggiorazione degli oneri concessori previsti
Gli interventi sono subordinati al reperimento degli spazi per parcheggi. Se la superficie da adibire a parcheggio è inferiore a 20 mq il Consiglio Comunale può individuare i casi o le parti di territorio nei quali, a causa dell’impossibilità a reperire gli spazi per parcheggi, possibile procedere alla relativa monetizzazione.

(Fonte ANCE - Aggiornamento Dicembre 2011)