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Scheda di sintesi Piano Casa Regione Sardegna
AMPLIAMENTI
Sono consentiti, anche mediante il superamento degli indici massimi di edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici e in deroga alle vigenti disposizioni normative, interventi di adeguamento e di ampliamento dei fabbricati realizzati alla data del 31 marzo 2009 ad uso residenziale, di quelli destinati a servizi connessi alla residenza e di quelli relativi ad attività produttive e a finalità
turistico-ricettivo.
Residenziale
20% della volumetria esistente
30% della volumetria esistente se si riqualifica l’intera unità immobiliare oggetto
dell’intervento, tale da determinare una riduzione di almeno il 15% del fabbisogno di
energia primaria oppure si dimostri che l’unità immobiliare rientra nei parametri di cui al
D.Lgs. 192/2005. Nel caso di interventi su tipologie uni-bifamiliari, composte da più unità
immobiliari e a schiera deve conseguirsi anche il miglioramento della qualità architettonica
dell’intero edificio, della sicurezza strutturale e della accessibilità degli immobili
10% della volumetria esistente per gli edifici ad uso residenziale e per i servizi connessi alla
residenza situati in zona F turistica, nei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 metri
nelle isole minori, esclusivamente e limitatamente sugli edifici uni-bifamiliari, senza
sopraelevazione, e a condizione che siano finalizzati al miglioramento della qualità
architettonica dell’intero organismo edilizio e dei valori paesaggistici del contesto in cui
sono inseriti. La proposta di intervento dovrà ottenere la positiva valutazione della
Commissione regionale per la qualità architettonica e paesaggistica.
Per gli edifici ad uso residenziale e per i servizi connessi alla residenza situati in zona F turistica
nella fascia compresa tra i 300, o i 150 metri nelle isole minori, e i 2000 metri dalla linea di battigia,
ridotti a 1000 mt nelle isole minori, l’adeguamento e l’incremento volumetrico è ridotto del 30%.
Gli incrementi del 20% e del 30% sono aumentati del 30% qualora si tratti di prima abitazione del
proprietario localizzata nelle zone urbanistiche B o C e purché la superficie non superi quella
indicata dall’art. 16, 3 comma, L. 457/78.
Condizioni
Gli interventi di adeguamento e ampliamento devono:
inserirsi in modo organico e coerente con i caratteri formali e architettonici del fabbricato
esistente e costituire strumento per la riqualificazione dello stesso in funzione della tipologia
edilizia interessata.
nel caso di tipologie edilizie uni-bifamiliari, avvenire mediante la realizzazione di nuovi
corpi di fabbrica in ampliamento nei diversi piani; mediante sopraelevazione o mediante
realizzazione al solo piano terra di corpi di fabbrica separati dal fabbricato principale, da
utilizzare come pertinenze dello stesso.
nel caso di tipologie edilizie composte da più unità immobiliari : a) dell’edificio, realizzarsi mediante sopraelevazione di un solo piano
in arretramento di almeno metri 1,5 rispetto ai fili delle facciate prospicienti spazi pubblici,
ovvero mediante la chiusura dei piani pilotis, nel rispetto della sagoma dell’edificio e delle
dimensioni minime dei parcheggi, come previste dalle norme legislative vigenti; b) nei
sottotetti, rispettare la sagoma massima delle murature perimetrali dell’edificio con altezza
media interna che non superi i tre metri.; c) nei singoli piani, armonizzarsi con il disegno
architettonico complessivo dell’edificio senza che vengano modificati i fili più esterni delle
facciate prospicienti spazi pubblici.
nel caso di tipologie edilizie a schiera in lotto urbanistico unitario, gli adeguamenti e
incrementi possono essere realizzati per tutte le unità e sono ammessi purché venga
dimostrato, mediante un progetto esteso all'intero fabbricato, il coerente inserimento
dell'ampliamento nel contesto architettonico del complesso edilizio
Tali incrementi possono essere realizzati anche dai singoli proprietari purché venga dimostrato,
mediante un progetto complessivo, il coerente inserimento dell’ampliamento nel contesto
architettonico dell’edificio e rispettate le distanze tra pareti prospicienti come previste dagli
strumenti urbanistici comunali vigenti. Gli incrementi volumetrici così realizzati costituiscono
pertinenza inscindibile dell’unità immobiliare principale e non possono essere alienati
separatamente ad essa;
Gli interventi di ampliamento possono:
prevedere il mutamento di destinazione d’uso, nel
rispetto delle disposizioni previste negli strumenti urbanistici vigenti.
Non residenziale
Attività produttive:
20% della volumetria esistente
30% della volumetria esistente se si riqualifica l’intera unità immobiliare oggetto
dell’intervento, tale da determinare una riduzione di almeno il 15% del fabbisogno di
energia primaria oppure si dimostri che l’unità immobiliare rientra nei parametri di cui al
D.Lgs. 192/2005.
Turistico – Ricettiva:
10% della volumetria se situati in aree extraurbane nella fascia costiera dei 300 metri dalla
linea di battigia, ridotta a 150 metri nelle isole minori con riduzione maggiore del 10% del
fabbisogno di energia dell’intero edificio oppure si dimostri che l’immobile rispetta i parametri del Dlgs 192/2005 e si consegua il miglioramento della qualità architettonica. La proposta di intervento dovrà ottenere la positiva valutazione della Commissione regionale per la qualità architettonica e paesaggistica. L’incremento
volumetrico deve essere destinato a servizi turistici dell’attività di posto letto e sempre che venga realizzato in arretramento rispetto all’edificio preesistente e non verso il mare.
20% e 30% della volumetria se situati oltre la suddetta fascia e siano previsti interventi di
riqualificazione estesi all’intero edificio tali da determinare il contenimento del consumo
energetico con una riduzione maggiore del 25% del fabbisogno di energia primaria, oppure
si dimostri che l’immobile rispetti i parametri di cui al D. Lgs. 192/2005 e si consegua il
miglioramento della qualità architettonica, della sicurezza strutturale e della accessibilità
degli immobili. E’ previsto che il 50% degli incrementi siano destinati a servizi turistico
ricettivi dell’azienda
INTERVENTI IN ZONA AGRICOLA
Sono consentiti interventi di ampliamento nelle zone omogenee E, così come individuate dagli
strumenti urbanistici vigenti, anche mediante il superamento degli indici massimi di edificabilità
previsti dagli strumenti urbanistici e in deroga alle vigenti disposizioni normative regionali, con
aumento del:
10% su immobili destinati ad usi agrosilvopastorali e per quelli ad uso residenziale,
compresi nella fascia costiera dai 300 dalla linea di battigia, ridotti a 150 metri e 1000 metri
nelle isole minori,
20% oltre la fascia dei 2000 metri ovvero 1000 metri nelle isole minori
20% nella fascia tra i 300 e i 2.000 metri dalla linea di battigia, ridotti rispettivamente
a 150 e 1.000 metri nelle isole minori, degli immobili destinati ad uso residenziale di
volumetria esistente al 31 marzo 2009, a condizione che siano previsti interventi di
riqualificazione dell'intera unità immobiliare oggetto dell'intervento e tali da
determinare una riduzione di almeno il 15 % del fabbisogno di energia primaria
oppure si dimostri che l'unità immobiliare rientra nei parametri di cui al decreto
legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche e integrazioni. Oltre la fascia dei
2.000 metri, ovvero 1.000 metri nelle isole minori, è consentito, nel rispetto delle
condizioni di cui al presente comma, l'adeguamento e l'incremento volumetrico fino al
30 per cento
10% per i fabbricati di proprietà dell’imprenditore agricolo destinati ad usi
agrosilvopastorali, all’interno della fascia costiera dei 300 metri dalla linea di battigia,
ridotta a 150 metri nelle isole minori, a condizione che le nuove volumetrie siano finalizzate
agli stessi usi ed al miglioramento della qualità architettonica e del contesto paesaggistico.
La proposta di intervento deve ottenere la positiva valutazione della Commissione
Regionale.
E’ ammesso il mutamento di destinazione d’uso nel rispetto
delle disposizioni previste negli strumenti urbanistici vigenti.
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
Sono consentiti interventi di demolizione e ricostruzione, senza l'obbligo del rispetto dell'aspetto,
della forma e dell'orientamento dell'edificio originario all'interno del lotto , anche mediante il
superamento degli indici massimi di edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici e dalle vigenti
disposizioni normative regionali, su edifici ultimati entro il 31 dicembre 1989 ad uso residenziale e
di quelli destinati a servizi connessi alla residenza, e ad uso non residenziale a finalità turisticoricettivo
e produttivo, con aumento del:
30% a condizione che nella ricostruzione venga migliorata la qualità architettonica e
tecnologica complessiva e l’efficienza energetica dell’edificio nel rispetto del D.lgs.
192/2005
35% nel caso in cui siano previsti interventi tali da determinare il contenimento del
consumo energetico con una riduzione pari almeno al 10% rispetto agli indici previsti dal
D.lgs. 192/2005
Nel caso di immobili insistenti nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 metri
nelle isole minori, ed in aree di particolare valore paesaggistico o in prossimità di emergenze
ambientali, architettoniche, archeologiche o storico-artistiche è consentito, previa approvazione da
parte del Consiglio Comunale e stipula di apposita convenzione, l’integrale demolizione degli stessi
ed il trasferimento della volumetria preesistente in altra area con destinazione urbanistica
compatibile, a condizione che il lotto originario sia ceduto gratuitamente al Comune per destinarlo a
finalità pubbliche.
In tal caso è concesso un incremento del:
40% in caso di riduzione di almeno il 15% dell’indice di prestazione energetica di cui al
D.Lgs. 192/2005
45% nell’ipotesi di riduzione dell’indice di prestazione energetica di almeno il 20%
Gli incrementi volumetrici non si applicano agli edifici ubicati nelle zone extraurbane ricadenti
nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 metri nelle isole minori, ad eccezione
della demolizione dei volumi incongrui e del loro trasferimento, con il relativo incremento
volumetrico, oltre la fascia suddetta in aree extraurbane con destinazione urbanistica compatibile.
E’ ammesso il mutamento di destinazione d’uso nel rispetto
delle disposizioni previste negli strumenti urbanistici vigenti.
INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO PUBBLICO
Sono consentiti, anche mediante il superamento degli indici massimi di edificabilità previsti dagli
strumenti urbanistici dalle vigenti disposizioni normative regionali, su edifici destinati ad attività
istituzionali o comunque pubbliche, aumenti del:
20% della volumetria esistente
30% della volumetria esistente nel caso in cui siano previsti interventi di recupero e
ristrutturazione di edifici non in uso, finalizzati al ripristino delle destinazioni attualmente
non consentite per effettive carenze funzionali e strutturali, ed al miglioramento della qualità
architettonica dell’intero edificio, della sicurezza strutturale e della accessibilità degli
immobili.
Gli incrementi di volumetria non si applicano agli edifici ubicati nelle zone extraurbane e ricadenti
nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 metri nelle isole minori, ad eccezione
della demolizione dei volumi incongrui e del loro trasferimento con il relativo incremento
volumetrico oltre la fascia suddetta.
E’ ammesso il mutamento di destinazione d’uso a condizione che sia compatibile con le
destinazioni urbanistiche previste dalla strumentazione urbanistica comunale
TITOLO ABILITATIVO
DIA per gli interventi di ampliamento
Concessione edilizia (Permesso di costruire) per gli interventi di ampliamento ricadenti nelle zone
omogenee A, E ed F localizzate nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 metri
nelle isole minori e per gli interventi di demolizione e ricostruzione
La denuncia di inizio attività o la concessione edilizia sono
presentante improrogabilmente entro il termine di 12 mesi decorrenti dalla data di
pubblicazione della legge e la comunicazione di fine lavori entro 36 mesi decorrenti
dall’ottenimento del relativo titolo abilitativo.
LIMITAZIONI
Gli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione non possono essere realizzati:
su edifici privi di titolo abilitativo
sui beni immobili di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico vincolati
ai sensi della parte II del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n° 42
su edifici compresi nella zona A ad eccezione di quelli aventi meno di cinquant’anni in
contrasto con i caratteri architettonici e tipologici del contesto.
Nelle zone B i comuni individuano, con apposita deliberazione del consiglio comunale adottata
entro il termine perentorio di 90 gg, singoli immobili ovvero ambiti di intervento nei quali
limitare o escludere, in ragione di particolari e specificate qualità storiche, architettoniche o urbanistiche, gli interventi di demolizione e ricostruzione. Nel corso di tale termine le istanze di demolizione e ricostruzione riguardanti edifici compresi nelle zone B non sono ricevibili.
Trascorso il termine di 90 gg senza che il comune abbia adottato la deliberazione, gli
interventi di demolizione e ricostruzione sono ammessi.
E’ prevista la possibilità di cumulare gli incrementi di volumetria con gli aumenti consentiti da altre
disposizioni di legge, dagli strumenti urbanistici comunali e dalle norme di pianificazione regionale.
ONERI CONCESSORI
Per gli interventi di ampliamento sono previste riduzioni e aumenti degli oneri di concessione.
Riduzioni:
40% se relativi alla prima abitazione del proprietario o dell’avente titolo
Aumenti:
60% negli altri casi
200% nelle ipotesi di ampliamenti di edifici ad uso residenziale situati in zona F e per gli
immobili destinati ad attività turistico-ricettiva situati nella fascia costiera
Per gli interventi di demolizione e ricostruzione gli oneri di concessione sono dovuti nella misura
del:
140% per l’incremento volumetrico
60% per la parte ricostruita
Sono in ogni caso ridotti del 40% se relativi alla prima abitazione del proprietario o avente titolo.
Decorso il termine per la comunicazione di fine lavori il costo di costruzione complessivo dovuto
per l’intervento è aumentato del 50%.
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge i Comuni possono prevedere una riduzione ovvero
una maggiorazione degli oneri concessori previsti
Gli interventi sono subordinati al reperimento degli spazi per parcheggi. Se la superficie da
adibire a parcheggio è inferiore a 20 mq il Consiglio Comunale può individuare i casi o le
parti di territorio nei quali, a causa dell’impossibilità a reperire gli spazi per parcheggi,
possibile procedere alla relativa monetizzazione.
(Fonte ANCE - Aggiornamento Dicembre 2011)
