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Scheda di sintesi Piano Casa Sicilia
AMPLIAMENTI
Sono consentiti, in deroga agli strumenti urbanistici comunali, ampliamenti degli edifici esistenti, ultimati entro il 31 dicembre 2009, con tipologia uni-bifamiliare ad uso residenziale e/o uffici o comunque di volumetria non superiore a 1000 mc del:
• 20 % del volume per un massimo di 200 mc per l’intero corpo di fabbrica suddividibili in proporzione al volume di ogni singola unità immobiliare
Condizione per gli interventi:
Gli interventi di ampliamento sono ammessi purché:
• gli edifici siano stati realizzati sulla base di un regolare titolo autorizzativo e siano in regola con il pagamento della TARSU o della TIA e dell’ICI alla data di presentazione dell’istanza;
• non riguardino immobili che hanno usufruito di condono edilizio, salvo quelli oggetto di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 13 della L. 47/85 (ora art. 36 del Dpr 380/2001);
• siano armonizzati in un progetto unitario con il restante edificio;
• siano rispettate le distanze minime stabilite da norme legislative vigenti e in conformità alla normativa antisismica;
• vengano realizzati in aderenza a fabbricati esistenti sullo stesso livello di piano e/o in sopraelevazione;
• siano rispettate le verifiche sulle condizioni statiche dell’intero edificio ed all’eventuale adeguamento strutturale in caso di mancato rispetto dei vigenti criteri di sicurezza antisismica;
L'ampliamento in sopraelevazione è consentito esclusivamente quale recupero ad uso abitativo, anche con eventuale ampliamento dello stesso livello di volumi accessori e/o pertinenziali già regolarmente realizzati alla data del 31 dicembre 2009.
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
Sono consentiti, in deroga agli strumenti urbanistici, interventi di demolizione e ricostruzione, su edifici ultimati entro il 31 dicembre 2009, a destinazione residenziale con aumento del:
• 25% del volume
• 35% del volume se si adottano sistemi che utilizzano fonti di energie rinnovabili che consentano l’autonomia energetica degli edifici
Condizioni per gli interventi:
Gli interventi di demolizione e ricostruzione possono:
• essere realizzati anche su area di sedime diversa, ricadente all'interno della stessa area di proprietà, intesa come insieme di particelle catastalmente contigue senza soluzione di continuità e appartenenti allo stesso proprietario, purché non interessino aree per attrezzature discendenti dallo strumento urbanistico vigente o adottato o aree gravate da vincoli di inedificabilità previsti dalla vigente normativa statale o regionale;
Nel caso di ricostruzione dell’edificio su area di sedime diversa, all’interno della stessa area di proprietà, la superficie originariamente occupata dal fabbricato demolito deve essere sistemata a verde privato e/o prevedere parcheggi a servizio dello stesso, nel rispetto di eventuali vincoli esistenti, con apposizione di vincolo di inedificabilità. In ogni caso la superficie originariamente occupata dal fabbricato deve essere sistemata con materiali e tecniche che garantiscano la
permeabilità del terreno.
Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono:
• essere realizzati su edifici che siano in regola dal punto di vista catastale e purché al momento del rilascio del titolo abilitativo siano in regola con il pagamento della TARSU o della TIA e dell’ICI alla data di presentazione dell’istanza;
• utilizzare le tecniche costruttive della bioedilizia (le caratteristiche tecniche di bioedilizia saranno definite con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, entro novanta giorni dalla pubblicazione della legge);
• rispettare le distanze minime stabilite da norme legislative vigenti ed in conformità alla normativa antisismica;
• mantenere la destinazione urbanistica preesistente, fatti salvi i cambi di destinazione d'uso autorizzati dai comuni;
AMPLIAMENTO E DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEGLI EDIFICI AD USO DIVERSO DALL’ABITATIVO AMPLIAMENTI
Sono consentiti, in deroga agli strumenti urbanistici comunali, ampliamenti degli edifici esistenti alla data del 31 dicembre 2009 con destinazione ad uso non residenziale del:
• 15% della superficie coperta e comunque per una superficie non superiore a 400 mq
• Ulteriore 10% qualora siano adottati sistemi che utilizzino fonti di energie rinnovabili che consentano l’autonomia energetica degli edifici
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
Sono consentiti, in deroga agli strumenti urbanistici comunali, interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti alla data del 31 dicembre 2009 con destinazione ad uso non residenziale con aumento del:
• 25% della superficie coperta e comunque per una superficie non superiore a 400 mq
• Ulteriore 10% qualora siano adottati sistemi che utilizzino fonti di energie rinnovabili che consentano l’autonomia energetica degli edifici
Condizioni per gli interventi:
• gli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione non possono riguardare edifici a carattere alberghiero, turistico-ricettivo e commerciali di qualunque dimensione e in ogni caso devono ricadere nelle zone “D” degli strumenti urbanistici generali
• devono essere realizzati nel rispetto delle distanze minime stabilite dalle norme legislative vigenti, entro il limiti di altezza degli edifici esistenti, in conformità alla normativa antisismica
TITOLO ABILITATIVO
Concessione edilizia (Permesso di costruire) o Dia in alternativa da presentare entro 24 mesi dalla scadenza del termine assegnato ai Comuni (120 giorni).
LIMITAZIONI
Gli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria non possono riguaradare:
• le zone di tutela naturalistica, il sistema forestale e boschivo, gli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi di acqua e le zone di tutela della costa e dell’arenile, come perimetrati nel piano territoriale paesistico regionale (PTPR) ovvero nei piani provinciali e comunali che abbiano provveduto a darne attuazione;
• le zone interne alle aree ‘A’ e ‘B’ dei parchi regionali e le aree delle riserve naturali, ad esclusione dei territori ricompresi all'interno delle zone ‘D’ dei parchi regionali e delle preriserve. Per gli interventi realizzabili in detti ambiti i limiti massimi di incremento volumetrico previsto sono ridotti di un terzo. Detti interventi sono soggetti al preventivo nulla osta dell'ente parco;
• le fasce di rispetto dei territori costieri, dei boschi, delle foreste e dei parchi archeologici;
• le aree interessate da vincolo assoluto di in edificabilità;
• le zone del demanio statale, regionale, provinciale e comunale;
• gli immobili oggetto di condono edilizio nonché di ordinanza di demolizione salvo quelli oggetto di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 13 della L.
47/85 (ora art. 36 del Dpr 380/2001);
• gli immobili privati situati su aree demaniali di proprietà dello Stato, Regione, provincia e comune;
• gli immobili tutelati ai sensi di quanto previsto dalla parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio;
• gli immobili privati ricadenti nelle aree a pericolosità e/o rischio idrogeologico, elevato o molto elevato, come classificate nel vigente Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico di cui all'articolo 130 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6;
• le zone ‘A’ come definite e perimetrate dagli strumenti urbanistici ai sensi di quanto previsto dal decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
• le aree di danno degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, ricomprese in quelle ad elevato rischio ambientale, qualora gli edifici risultino non compatibili con i criteri di sicurezza definiti dal decreto 9 maggio 2001 del Ministro dei lavori pubblici;
I Comuni possono, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge, motivatamente escludere o limitare l'applicabilità delle norme in relazione a specifici immobili o zone del proprio territorio, o imporre limitazioni e modalità applicative, sulla base di specifiche valutazioni o ragioni di carattere urbanistico, paesaggistico, ambientale.
Sono ammessi, in deroga alle previsioni dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici comunali, gli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria su edifici soggetti a specifiche forme di vincolo a condizione che possano essere autorizzati dagli enti preposti alla tutela del vincolo stesso.
RIDUZIONI ONERI CONCESSORI
ampliamenti commisurati al solo ampliamento ridotto del:
• 20%
• 30% nel caso di edificio o unità immobiliare destinata a prima abitazione
• 50% per le famiglie composte da più di 5 persone e per quelle che abbiano una o più persone a carico con disabilità riconosciuta demolizione e ricostruzione in ragione del 50%
• Ulteriore riduzione in caso di edifici adibiti a prima abitazione di giovani coppie di età non superiore a 35 anni ed entro 5 anni dalla data di matrimonio
(Fonte Ance - Aggiornamento Dicembre 2011)
