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Scheda di sintesi del Piano Casa della Regione Toscana
AMPLIAMENTI
Sono consentiti interventi edilizi di ampliamento solo per il residenziale su ciascuna unità
immobiliare esistente alla data del 31 marzo 2009 e per tipologie unifamiliare (esteso da terra a
tetto), bifamiliare o comunque di superficie utile lorda non superiore a 350 mq, con aumento del:
20 % del volume fino ad un massimo di 70 mq di superficie utile lorda per l’intero
edificio
Condizioni:
non sono ammesse modifiche di destinazione d’uso
i frazionamenti sono consentiti ove previsti dagli strumenti o dai regolamenti
urbanistici
gli interventi possono essere realizzati solo su edifici abitativi per i quali gli strumenti di
pianificazione del territorio e gli atti di governo consentano gli interventi di:
ristrutturazione urbanistica; addizioni volumetriche; sostituzione edilizia;
addizioni funzionali ai sensi della Lr 1/2005
gli interventi sono realizzati nel rispetto delle distanze minime e altezze massime dei
fabbricati
gli edifici devono essere situati all’interno dei centri abitati ovvero fuori dai centri
abitativi se dotati di approvvigionamento idropotabile e idonei sistemi di smaltimento
delle acque reflue
gli edifici devono essere collocati in aree esterne agli ambiti dichiarati a pericolosità
idraulica e geormofologica
l’agibilità potrà essere rilasciata solo dimostrando il rispetto di determinati requisiti di
efficienza energetica e l’utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile.
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
Sono consentiti interventi di completa demolizione e ricostruzione su edifici a destinazione d’uso
abitativa. Sugli edifici esistenti alla data del 31 marzo 2009 aventi esclusivamente destinazione
d’uso abitativa ovvero nei quali siano presenti porzioni aventi destinazione d’uso diverse purché
compatibili con la destinazione d’uso abitativa e non superiori al 35% della superficie utile lorda
complessiva dell’edificio. In tali casi gli interventi sono consentiti a condizione che la superficie
utile lorda di dette porzioni non sia computata ai fini dell’ampliamento e non sia aumentata.
Previsto un incremento del:
35 % della superficie utile lorda
condizioni:
non sono ammesse modifiche di destinazione d’uso. Il mutamento di destinazioni d’uso
diverse da quella abitativa è consentito se previste dagli strumenti o dai regolamenti
urbanistici comunali
è possibile aumentare il numero delle unità immobiliari purché abbiano una superficie utile
lorda non inferiore a 50 mq
gli interventi possono essere realizzati solo su edifici abitativi per i quali gli strumenti di
pianificazione del territorio e gli atti di governo consentano la sostituzione edilizia
gli interventi sono realizzati nel rispetto delle distanze minime e altezze massime dei
fabbricati
gli edifici devono essere situati all’interno dei centri abitati ovvero collocati in aree esterne
agli ambiti dichiarati a pericolosità idraulica e geomorfologia
l’agibilità potrà essere rilasciata solo dimostrando il rispetto di determinati requisiti di
efficienza energetica e l’utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile.
Sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia e di sostituzione edilizia su edifici a
destinazione d’uso industriale o artigianale di cui all’articolo 74 bis, comma 2, lettera a), della
L.R. n. 1/2005, ricadenti in aree con destinazione d’uso produttiva con un incremento
massimo del:
20% della superficie utile lorda esistente alla data di entrata in vigore dell’articolo e
legittimata da titolo abilitativo.
condizioni:
Gli interventi devono:
garantire il rispetto dei parametri di cui all’allegato 3 del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia
da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 2001/77/CE
e della direttiva 2003/30/CE), aumentati del 10%.
essere progettati e realizzati garantendo il migliore inserimento nell’ambiente e nel
paesaggio, e utilizzando tecniche costruttive e materiali di edilizia sostenibile che
garantiscano il miglioramento della prestazione energetica, anche attraverso la
realizzazione di impianti integrati da fonti energetiche rinnovabili e l’adeguamento degli
impianti in tema di sicurezza.
La destinazione d’uso degli edifici sui quali sono stati realizzati gli interventi non può essere
modificata per dieci anni che decorrono dalla data di ultimazione dei lavori comunicata ai
sensi dell’articolo 86 della L.R. n. 1/2005.
TITOLO ABILITATIVO
SCIA da presentare non oltre il termine del 31 dicembre 2012
LIMITAZIONI
Gli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione con aumento della superficie utile
lorda non potranno riguardare edifici abitativi che risultino:
eseguiti in assenza o in difformità dal titolo abilitativo
collocati all’interno delle zone A o comunque definiti di valore storico, culturale ed
architettonico
vincolati quali immobili di interesse storico
collocati nelle aree di inedificabilità assoluta o nei territori di parchi o riserve
collocati all’interno di aree per le quali è prevista l’adozione e approvazione di piani
attuativi.
Non può essere modificata la destinazione d’uso degli edifici abitativi sui quali siano stati
realizzati gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 (ampliamento e demolizione e ricostruzione
edifici residenziali) oppure il numero degli alloggi legittimato dalla SCIA se non siano decorsi
almeno cinque anni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 86,
comma 1, della L.R. n. 1/2005
Gli interventi previsti non si cumulano con gli ampliamenti consentiti dagli strumenti urbanistici
generali o dagli atti di governo del territorio comunale. Sono, invece, cumulabili gli incentivi
relativi al contenimento dei consumi energetici eventualmente previsti dagli strumenti
urbanistici generali o dagli atti di governo del territorio.
(Fonte Ance - Aggiornamento Dicembre 2011)
