Regione Toscana

Piano Casa Governo Berlusconi

 

 

Scheda di sintesi del Piano Casa della Regione Toscana

AMPLIAMENTI
Sono consentiti interventi edilizi di ampliamento solo per il residenziale su ciascuna unità immobiliare esistente alla data del 31 marzo 2009 e per tipologie unifamiliare (esteso da terra a tetto), bifamiliare o comunque di superficie utile lorda non superiore a 350 mq, con aumento del:
 20 % del volume fino ad un massimo di 70 mq di superficie utile lorda per l’intero edificio
Condizioni:
 non sono ammesse modifiche di destinazione d’uso
 i frazionamenti sono consentiti ove previsti dagli strumenti o dai regolamenti urbanistici
 gli interventi possono essere realizzati solo su edifici abitativi per i quali gli strumenti di pianificazione del territorio e gli atti di governo consentano gli interventi di:
ristrutturazione urbanistica; addizioni volumetriche; sostituzione edilizia;
addizioni funzionali ai sensi della Lr 1/2005
 gli interventi sono realizzati nel rispetto delle distanze minime e altezze massime dei fabbricati
 gli edifici devono essere situati all’interno dei centri abitati ovvero fuori dai centri abitativi se dotati di approvvigionamento idropotabile e idonei sistemi di smaltimento delle acque reflue
 gli edifici devono essere collocati in aree esterne agli ambiti dichiarati a pericolosità idraulica e geormofologica
 l’agibilità potrà essere rilasciata solo dimostrando il rispetto di determinati requisiti di efficienza energetica e l’utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile.

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
Sono consentiti interventi di completa demolizione e ricostruzione su edifici a destinazione d’uso abitativa. Sugli edifici esistenti alla data del 31 marzo 2009 aventi esclusivamente destinazione d’uso abitativa ovvero nei quali siano presenti porzioni aventi destinazione d’uso diverse purché compatibili con la destinazione d’uso abitativa e non superiori al 35% della superficie utile lorda complessiva dell’edificio. In tali casi gli interventi sono consentiti a condizione che la superficie utile lorda di dette porzioni non sia computata ai fini dell’ampliamento e non sia aumentata.
Previsto un incremento del:
 35 % della superficie utile lorda
condizioni:
 non sono ammesse modifiche di destinazione d’uso. Il mutamento di destinazioni d’uso diverse da quella abitativa è consentito se previste dagli strumenti o dai regolamenti urbanistici comunali
 è possibile aumentare il numero delle unità immobiliari purché abbiano una superficie utile lorda non inferiore a 50 mq
 gli interventi possono essere realizzati solo su edifici abitativi per i quali gli strumenti di pianificazione del territorio e gli atti di governo consentano la sostituzione edilizia
 gli interventi sono realizzati nel rispetto delle distanze minime e altezze massime dei fabbricati
 gli edifici devono essere situati all’interno dei centri abitati ovvero collocati in aree esterne agli ambiti dichiarati a pericolosità idraulica e geomorfologia
 l’agibilità potrà essere rilasciata solo dimostrando il rispetto di determinati requisiti di efficienza energetica e l’utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile.
Sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia e di sostituzione edilizia su edifici a destinazione d’uso industriale o artigianale di cui all’articolo 74 bis, comma 2, lettera a), della L.R. n. 1/2005, ricadenti in aree con destinazione d’uso produttiva con un incremento massimo del:
 20% della superficie utile lorda esistente alla data di entrata in vigore dell’articolo e legittimata da titolo abilitativo.
condizioni:
Gli interventi devono:
 garantire il rispetto dei parametri di cui all’allegato 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 2001/77/CE e della direttiva 2003/30/CE), aumentati del 10%.
 essere progettati e realizzati garantendo il migliore inserimento nell’ambiente e nel paesaggio, e utilizzando tecniche costruttive e materiali di edilizia sostenibile che garantiscano il miglioramento della prestazione energetica, anche attraverso la realizzazione di impianti integrati da fonti energetiche rinnovabili e l’adeguamento degli impianti in tema di sicurezza.
La destinazione d’uso degli edifici sui quali sono stati realizzati gli interventi non può essere modificata per dieci anni che decorrono dalla data di ultimazione dei lavori comunicata ai sensi dell’articolo 86 della L.R. n. 1/2005.

TITOLO ABILITATIVO
SCIA da presentare non oltre il termine del 31 dicembre 2012

LIMITAZIONI
Gli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione con aumento della superficie utile lorda non potranno riguardare edifici abitativi che risultino:
 eseguiti in assenza o in difformità dal titolo abilitativo
 collocati all’interno delle zone A o comunque definiti di valore storico, culturale ed architettonico
 vincolati quali immobili di interesse storico
 collocati nelle aree di inedificabilità assoluta o nei territori di parchi o riserve
 collocati all’interno di aree per le quali è prevista l’adozione e approvazione di piani attuativi.
Non può essere modificata la destinazione d’uso degli edifici abitativi sui quali siano stati realizzati gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 (ampliamento e demolizione e ricostruzione edifici residenziali) oppure il numero degli alloggi legittimato dalla SCIA se non siano decorsi almeno cinque anni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 86, comma 1, della L.R. n. 1/2005
Gli interventi previsti non si cumulano con gli ampliamenti consentiti dagli strumenti urbanistici generali o dagli atti di governo del territorio comunale. Sono, invece, cumulabili gli incentivi relativi al contenimento dei consumi energetici eventualmente previsti dagli strumenti urbanistici generali o dagli atti di governo del territorio.

(Fonte Ance - Aggiornamento Dicembre 2011)