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Scheda di sintesi del Piano Casa della Regione Trentino Alto Adige
PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO
(Delibera del 15 giugno 2009 n. 1609)
(LP 9 aprile 2009 n. 1)
AMPLIAMENTI
Sono consentiti ampliamenti solo per il residenziale su edifici esistenti alla data del 12 gennaio
2005 aventi una cubatura fuori terra di almeno 300 mc, destinati in modo superiore al 50% a scopo
abitativo con aumento di:
al massimo 200 mc fuori terra
Condizioni
Gli interventi di ampliamento sono subordinati al rispetto delle seguenti condizioni:
l’intero edificio deve essere riqualificato energeticamente secondo lo standard Casa-Clima C
salvo che gli edifici oggetto di ampliamento soddisfino già questo standard;
l’ampliamento deve essere destinato interamente per le abitazioni o abitazioni convenzionate
(art. 74 legge urbanistica provinciale);
l’abitazione ampliata o realizzata tramite ampliamento non può superare la superficie di 160
mq.
Gli interventi di ampliamento possono:
derogare ai limiti di cubatura e di altezza degli edifici (fino ad 1 mt) osservando tutte le altre
disposizioni stabilite dalla legge urbanistica, dai regolamenti e dagli strumenti di
pianificazione urbanistica;
essere realizzati su edifici soggetti alla tutela dei beni culturali o del paesaggio previo
conforme parere della competente autorità;
essere realizzati su edifici siti in ambiti soggetti a tutela degli insiemi o nelle zone A
osservando particolari caratteristiche che hanno originato tale tutela e destinazione.
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
L’ampliamento non è ammesso in caso di integrale demolizione e ricostruzione, ma è ammesso solo
se non viene demolita più del 50% della cubatura esistente fuori terra (300 mc).
TITOLO ABILITATIVO
Concessione edilizia (Permesso di costruire).
LIMITAZIONI
L’ampliamento non è ammesso nelle zone di bosco e di verde alpino.
Il Consiglio comunale entro 30 giorni dall’entrata in vigore della delibera può prevedere ulteriori
ambiti nei quali non è ammesso l’ampliamento ed elevare la percentuale destinata a scopo abitativo
al 75%.
(Fonte Ance - Aggiornamento Dicembre 2011)
