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8 marzo 2010 - ANCE
Piano casa: le regole poste dai Comuni
UMBRIA – LR n. 13/2009
Le esclusioni previste dalla legge
- edifici nei centri storici
- edifici su aree soggette a inedificabilità assoluta
- edifici in zone agricole realizzati successivamente al 13/11/1997
- edifici in zone boscate
- edifici in zone a rischio frana e idraulico
- edifici in ambiti sottoposti a consolidamento abitati di cui all’art. 61 del Dpr 380/01
- edifici classificati come beni culturali o come edilizia speciale, monumentale o atipica
- aree sottoposte a vincolo paesaggistico
- immobili eseguiti in assenza del titolo abilitativo
- immobili ricadenti in zone omogenee o ambiti dove le normative o lo strumento urbanistico precludono la possibilità di realizzare ampliamenti o ristrutturazioni che riguardino la completa demolizione e ricostruzione dell’edificio.
Le facoltà assegnate ai Comuni
I Comuni entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge (termine scaduto il 29/08/2009) possono escludere l’autorizzazione agli interventi o stabilire limiti inferiori di ampliamento per specifici immobili o zone del territorio in ragione delle caratteristiche paesaggistiche e ambientali nonché del grado di saturazione edilizia esistente.
Le prescrizioni previste dalla legge
Per la realizzazione degli ampliamenti e delle demolizioni ricostruzioni è previsto dalla legge l’obbligo di non superare l’altezza massima consentita dallo strumento urbanistico, di assicurare il rispetto delle disposizioni sulle fasce stradali e ferroviarie.
Gli interventi di demolizione, ricostruzione e ampliamento di cui all’art. 35 sono, inoltre, subordinati al reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali nonché al rispetto delle normative vigenti in materia di dotazione territoriali e funzionali relativamente alle parti ampliate.
Gli incrementi premiali riconosciuti ai sensi della legge regionale 13/2009 non si cumulano con quelli eventualmente consentiti dagli strumenti urbanistici comunali o da norme regionali.
Le principali scelte dei Comuni
Comune |
Delibera |
| Perugia | La delibera introduce ulteriori esclusioni in riferimento ad alcuni parti e ambiti del territorio quali: nelle riserve naturali, negli ambiti di protezione, in quelli di promozione economico‐turistica e in quelli di interesse paesaggistico. Divieto anche per gli edifici sparsi di interesse storico e architettonico. Escluse le zone agricole di rispetto, quelle di elevato interesse paesaggistico e aree agricole urbane e periurbane. |
| Terni | In linea generale conferma le esclusioni, con ulteriori specificazioni, già previste dalla legge. Esclusi, ad esempio, gli edifici residenziali nelle zone di nuova trasformazione per attività produttive |
| Gubbio | Oltre alle esclusioni già previste dalla legge la delibera ne specifica di ulteriori in considerazione della specificità e delle peculiari emergenze del territorio comunale. |
| Foligno | La delibera ripropone con alcune specificazione gli ambiti e le zone di esclusione già indicate nella legge regionale. |
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