Regione Umbria

Piano Casa Governo Berlusconi

 

 

Scheda di sintesi Piano Casa Regione Umbria

AMPLIAMENTI
Sono consentiti ampliamenti sia per il residenziale che per il non residenziale su edifici i cui lavori siano stati ultimati entro il 31 marzo 2009
Residenziale:
 25 % della SUC (superficie utile coperta) fino a 80 mq su tipologie uni – bifamiliari o comunque indipendentemente dal numero delle unità immobiliari aventi SUC non superiore a 400 mq
Per gli edifici ricadenti in zona agricola realizzati in data anteriore al 13 novembre 1997 è consentito l’ampliamento previsto ai sensi degli artt. 35, comma 1, e 38, comma 1, della Lr 11/2005 anche oltre il limite di 450 mq.
Per gli edifici ricadenti in zona agricola realizzati successivamente al 13 novembre 1997 sono consentiti gli ampliamenti previsti dalla legge ossia il 25 % della SUC (superficie utile coperta) fino a 80 mq su tipologie uni – bifamiliari o comunque indipendentemente dal numero delle unità immobiliari aventi SUC non superiore a 400 mq ma con le modalità previste dall’art. 38, comma 1 Lr 11/2005.
Non residenziale:
 30 % della SUC (superficie utile coperta) per gli edifici a destinazione non residenziale per almeno il 75% e ricadenti negli insediamenti produttivi, direzionali e servizi (art. 22 e 23 del Reg. reg. n. 7/2010) ovvero nelle corrispondenti zone omogenee previste dallo strumento urbanistico generale ai sensi del DM 1444/68, ad esclusione di quelli commerciali per medie e grandi strutture di vendita e dei centri o poli commerciali
 + 5 % se si procede all’installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici  + 5% se si procede alla sola completa rimozione di tutte le coperture in cemento armato
 + 10 se si procede all’installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici e contestualmente si procede alla sostituzione di tutte le coperture in cemento armato
Gi interventi di ristrutturazione urbanistica sono effettuati previa approvazione di piano attuativo.

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
Sono consentiti interventi di demolizione e ricostruzione con incrementi della superficie utile coperta sia per residenziale che per il non residenziale su edifici i cui lavori siano stati ultimati entro il 31 marzo 2009
Residenziale:
 25% della SUC (superficie utile coperta) a condizione che l’edificio ottenga la certificazione di sostenibilità ambientale almeno in classe “B” (disciplinare tecnico attuazione ex Lr 17/2008);
 In caso di interventi costituiti da almeno 8 alloggi con SUC di 800 mq l’incremento della SUC è destinato, qualora si realizzino nuove unità immobiliari, almeno per un terzo alla realizzazione di abitazioni di dimensioni non inferiori a 60 mq da locare a canone concordato per almeno 8 anni;
 35% della SUC se gli interventi siano almeno tre e ricompresi entro un piano attuativo ovvero un Programma urbanistico di cui all’art. 28 della Lr 11/2005, finalizzati alla riqualificazione urbanistica, architettonica, ambientale e strutturale dell’ambito urbano; tutti gli interventi dovranno conseguire la certificazione di sostenibilità ambientale almeno in classe “B” (disciplinare tecnico attuazione ex Lr 17/2008).
Gli interventi di ampliamento sono consentiti su edifici residenziali ove siano presenti anche destinazioni d’uso diverse purché non siano superiori al 35% della SUC esistente.
Qualora gli interventi prevedano la realizzazione di locali adibiti ad asili nido o ad altre funzioni socio-culturali pubbliche o di interesse pubblico, la SUC è incrementata di un ulteriore cinque per cento
Non residenziale:
 30 % della SUC (superficie utile coperta) per gli edifici a destinazione non residenziale per almeno il 75% e ricadenti negli insediamenti produttivi, direzionali e servizi (art. 22 e 23 del Reg. reg. n. 7/2010) ovvero nelle corrispondenti zone omogenee previste dallo strumento urbanistico generale ai sensi del DM 1444/68, ad esclusione di quelli commerciali per medie e grandi strutture di vendita e dei centri o poli commerciali
 + 5 % se si procede all’installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici
 + 5% se si procede alla sola completa rimozione di tutte le coperture in cemento armato
 + 10 se si procede all’installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici e contestualmente si procede alla sostituzione di tutte le coperture in cemento armato Gi interventi di ristrutturazione urbanistica sono effettuati previa approvazione di piano attuativo.

CONDIZIONI PER GLI INTERVENTI
Tutti gli interventi di ampliamento e gli aumenti conseguenti alla demolizione e ricostruzione sono subordinati al rispetto delle seguenti condizioni:
 garantire il miglioramento della qualità architettonica ed ambientale dell’edificio esistente
 non superare l’altezza massima consentita dallo strumento urbanistico
 assicurare il rispetto delle disposizioni sulla fasce stradali e ferroviarie
 rispettare normative antisismiche
Gli incrementi della SUC previsti dalla legge si cumulano con la premialità di cui all’art. 32 comma 1 bis ( 25% per interventi in materia di sostenibilità ambientale) per una quota di un ulteriore 10% nel caso di certificazione di sostenibilità ambientale dell’edificio in classe A.

TITOLO ABILITATIVO
Permesso di costruire con procedimento abbreviato (art. 18 Lr 1/2004) e DIA, fatto salvo l’eventuale piano attuativo.

TERMINI
Le disposizioni avranno un termine di validità di 42 mesi dall’entrata in vigore della legge. Non è previsto alcun termine di scadenza solo per gli interventi di demolizione e ricostruzione ricompresi entro un piano attuativo e per gli interventi di ampliamento e demolizione e ricostruzione per gli edifici a destinazione non residenziale.

LIMITAZIONI
Gli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione con aumento della superficie utile coperta non possono essere realizzati:
 nei centri storici
 su aree soggette a inedificabilità assoluta
 in zone agricole su edifici realizzati successivamente al 13 novembre 1997
 in zone boscate
 in zone a rischio frana e idraulico
 in ambiti sottoposti a consolidamento abitati di cui all’art. 61 del Dpr 380/01
 su edifici classificati come beni culturali
 su aree sottoposte a vincolo paesaggistico
 su immobili eseguiti in assenza del titolo abilitativo
 su immobili ricadenti in zone omogenee

I Comuni entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di modifica possono escludere, in alcune aree, l'applicabilità degli interventi e stabilire limiti inferiori di ampliamento o incremento della SUC per specifici immobili o zone del proprio territorio in ragione delle caratteristiche paesaggistiche e ambientali, nonché del grado di saturazione esistente.

(Fonte Ance - Aggiornamento Dicembre 2011)