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Scheda di sintesi Piano Casa Regione Umbria
AMPLIAMENTI
Sono consentiti ampliamenti sia per il residenziale che per il non residenziale su edifici i cui lavori
siano stati ultimati entro il 31 marzo 2009
Residenziale:
25 % della SUC (superficie utile coperta) fino a 80 mq su tipologie uni – bifamiliari o
comunque indipendentemente dal numero delle unità immobiliari aventi SUC non superiore
a 400 mq
Per gli edifici ricadenti in zona agricola realizzati in data anteriore al 13 novembre 1997 è
consentito l’ampliamento previsto ai sensi degli artt. 35, comma 1, e 38, comma 1, della Lr
11/2005 anche oltre il limite di 450 mq.
Per gli edifici ricadenti in zona agricola realizzati successivamente al 13 novembre 1997 sono
consentiti gli ampliamenti previsti dalla legge ossia il 25 % della SUC (superficie utile
coperta) fino a 80 mq su tipologie uni – bifamiliari o comunque indipendentemente dal
numero delle unità immobiliari aventi SUC non superiore a 400 mq ma con le modalità
previste dall’art. 38, comma 1 Lr 11/2005.
Non residenziale:
30 % della SUC (superficie utile coperta) per gli edifici a destinazione non residenziale
per almeno il 75% e ricadenti negli insediamenti produttivi, direzionali e servizi (art.
22 e 23 del Reg. reg. n. 7/2010) ovvero nelle corrispondenti zone omogenee previste
dallo strumento urbanistico generale ai sensi del DM 1444/68, ad esclusione di quelli
commerciali per medie e grandi strutture di vendita e dei centri o poli commerciali
+ 5 % se si procede all’installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici
+ 5% se si procede alla sola completa rimozione di tutte le coperture in cemento
armato
+ 10 se si procede all’installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici e
contestualmente si procede alla sostituzione di tutte le coperture in cemento armato
Gi interventi di ristrutturazione urbanistica sono effettuati previa approvazione di piano
attuativo.
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
Sono consentiti interventi di demolizione e ricostruzione con incrementi della superficie utile
coperta sia per residenziale che per il non residenziale su edifici i cui lavori siano stati ultimati entro
il 31 marzo 2009
Residenziale:
25% della SUC (superficie utile coperta) a condizione che l’edificio ottenga la
certificazione di sostenibilità ambientale almeno in classe “B” (disciplinare tecnico
attuazione ex Lr 17/2008);
In caso di interventi costituiti da almeno 8 alloggi con SUC di 800 mq l’incremento della
SUC è destinato, qualora si realizzino nuove unità immobiliari, almeno per un terzo alla
realizzazione di abitazioni di dimensioni non inferiori a 60 mq da locare a canone
concordato per almeno 8 anni;
35% della SUC se gli interventi siano almeno tre e ricompresi entro un piano attuativo
ovvero un Programma urbanistico di cui all’art. 28 della Lr 11/2005, finalizzati alla
riqualificazione urbanistica, architettonica, ambientale e strutturale dell’ambito
urbano; tutti gli interventi dovranno conseguire la certificazione di sostenibilità ambientale
almeno in classe “B” (disciplinare tecnico attuazione ex Lr 17/2008).
Gli interventi di ampliamento sono consentiti su edifici residenziali ove siano presenti anche
destinazioni d’uso diverse purché non siano superiori al 35% della SUC esistente.
Qualora gli interventi prevedano la realizzazione di locali adibiti ad asili nido o ad altre
funzioni socio-culturali pubbliche o di interesse pubblico, la SUC è incrementata di un
ulteriore cinque per cento
Non residenziale:
30 % della SUC (superficie utile coperta) per gli edifici a destinazione non residenziale
per almeno il 75% e ricadenti negli insediamenti produttivi, direzionali e servizi (art.
22 e 23 del Reg. reg. n. 7/2010) ovvero nelle corrispondenti zone omogenee previste
dallo strumento urbanistico generale ai sensi del DM 1444/68, ad esclusione di quelli
commerciali per medie e grandi strutture di vendita e dei centri o poli commerciali
+ 5 % se si procede all’installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici
+ 5% se si procede alla sola completa rimozione di tutte le coperture in cemento
armato
+ 10 se si procede all’installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici e
contestualmente si procede alla sostituzione di tutte le coperture in cemento armato
Gi interventi di ristrutturazione urbanistica sono effettuati previa approvazione di piano
attuativo.
CONDIZIONI PER GLI INTERVENTI
Tutti gli interventi di ampliamento e gli aumenti conseguenti alla demolizione e ricostruzione sono
subordinati al rispetto delle seguenti condizioni:
garantire il miglioramento della qualità architettonica ed ambientale dell’edificio esistente
non superare l’altezza massima consentita dallo strumento urbanistico
assicurare il rispetto delle disposizioni sulla fasce stradali e ferroviarie
rispettare normative antisismiche
Gli incrementi della SUC previsti dalla legge si cumulano con la premialità di cui all’art. 32
comma 1 bis ( 25% per interventi in materia di sostenibilità ambientale) per una quota di un
ulteriore 10% nel caso di certificazione di sostenibilità ambientale dell’edificio in classe A.
TITOLO ABILITATIVO
Permesso di costruire con procedimento abbreviato (art. 18 Lr 1/2004) e DIA, fatto salvo
l’eventuale piano attuativo.
TERMINI
Le disposizioni avranno un termine di validità di 42 mesi dall’entrata in vigore della legge.
Non è previsto alcun termine di scadenza solo per gli interventi di demolizione e ricostruzione
ricompresi entro un piano attuativo e per gli interventi di ampliamento e demolizione e
ricostruzione per gli edifici a destinazione non residenziale.
LIMITAZIONI
Gli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione con aumento della superficie utile
coperta non possono essere realizzati:
nei centri storici
su aree soggette a inedificabilità assoluta
in zone agricole su edifici realizzati successivamente al 13 novembre 1997
in zone boscate
in zone a rischio frana e idraulico
in ambiti sottoposti a consolidamento abitati di cui all’art. 61 del Dpr 380/01
su edifici classificati come beni culturali
su aree sottoposte a vincolo paesaggistico
su immobili eseguiti in assenza del titolo abilitativo
su immobili ricadenti in zone omogenee
I Comuni entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di modifica possono
escludere, in alcune aree, l'applicabilità degli interventi e stabilire limiti inferiori di
ampliamento o incremento della SUC per specifici immobili o zone del proprio territorio in
ragione delle caratteristiche paesaggistiche e ambientali, nonché del grado di saturazione
esistente.
(Fonte Ance - Aggiornamento Dicembre 2011)
