Regione Umbria

Piano Casa Governo Berlusconi

 

 

Scheda di sintesi Piano Casa Regione Umbria

AMPLIAMENTI
Sono consentiti ampliamenti sia per il residenziale che per il non residenziale su edifici i cui lavori siano stati ultimati entro il 31 marzo 2009
Residenziale:
- 20 % della SUC (superficie utile coperta) su tipologie uni – bifamiliari o comunque indipendentemente dal numero delle unità immobiliari aventi SUC non superiore a 350 mq e comunque fino a 70 mq ad edificio.
Non residenziale:
- 20 % della SUC (superficie utile coperta) per gli edifici ricadenti nelle zone “D” di cui al DM 1444/68 a destinazione artigianale, industriale e per servizi ad esclusione di quelli alberghieri, extralberghieri, commerciali per medie e grandi strutture di vendita purchè l’intervento sia oggetto di un piano attuativo che interessi una sup. fondiaria di almeno 20.000 mq.

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
Sono consentiti interventi di demolizione e ricostruzione con incrementi della superficie utile coperta sia per residenziale che per il non residenziale su edifici i cui lavori siano stati ultimati entro il 31 marzo 2009
Residenziale:
- 25% della SUC (superficie utile coperta) a condizione che l’edificio ottenga la certificazione di sostenibilità ambientale almeno in classe “B” (disciplinare tecnico attuazione ex Lr 17/2008).
- In caso di interventi costituiti da almeno 8 alloggi con SUC di 800 mq l’incremento del 25% è destinato almeno per il 50% alla realizzazione di abitazioni di dimensioni non inferiori a 60 mq da locare a canone concordato per almeno 8 anni
- 35% della SUC se gli interventi siano almeno tre e ricompresi entro un piano attuativo; tutti gli interventi dovranno conseguire la certificazione di sostenibilità ambientale almeno in classe “B” (disciplinare tecnico attuazione ex Lr 17/2008). Gli interventi di ampliamento sono consentiti su edifici residenziali ove siano presenti anche destinazioni d’uso diverse purchè non siano superiori al 25% della SUC esistente.
Non residenziale:
- 20 % della SUC (superficie utile coperta) per gli edifici ricadenti nelle zone “D” di cui al DM 1444/68 a destinazione artigianale, industriale e per servizi ad esclusione di quelli alberghieri, extralberghieri, commerciali per medie e grandi strutture di vendita purchè l’intervento sia oggetto di un piano attuativo che interessi una sup. fondiaria di almeno 20.000 mq.

CONDIZIONI PER GLI INTERVENTI
Tutti gli interventi di ampliamento e gli aumenti conseguenti alla demolizione e ricostruzione sono subordinati al rispetto delle seguenti condizioni:
- garantire il miglioramento della qualità architettonica ed ambientale dell’edificio esistente
- non superare l’altezza massima consentita dallo strumento urbanistico
- assicurare il rispetto delle disposizioni sulla fasce stradali e ferroviarie
- rispettare normative antisismiche
Gli incrementi della SUC previsti non si cumulano con quelli eventualmente consentiti dagli strumenti urbanistici comunali o da norme regionali

TITOLO ABILITATIVO
Permesso di costruire con procedimento abbreviato (art. 18 Lr 1/2004) e DIA, fatto salvo l’eventuale piano attuativo.

TERMINI
Le disposizioni avranno un termine di validità non superiore a 18 mesi dall’entrata in vigore della legge.

LIMITAZIONI
Gli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione con aumento della superficie utile coperta non possono essere realizzati:
- nei centri storici - su aree soggette a inedificabilità assoluta
- in zone agricole su edifici realizzati successivamente al 13 novembre 1997
- in zone boscate
- in zone a rischio frana e idraulico
- in ambiti sottoposti a consolidamento abitati di cui all’art. 61 del Dpr 380/01
- su edifici classificati come beni culturali
- su aree sottoposte a vincolo paesaggistico
- su immobili eseguiti in assenza del titolo abilitativo
- su immobili ricadenti in zone omogenee
I Comuni entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge possono escludere l’autorizzazione agli interventi o stabilire limiti inferiori di ampliamento per specifici immobili o zone del territorio

(Fonte Ance)