Regione Valle d'Aosta

Piano Casa Governo Berlusconi

 

 

Scheda di sintesi Piano Casa Regione Valle d'Aosta

AMPLIAMENTI
Sono consentiti ampliamenti o la realizzazione di unità immobiliari per le quali il titolo edilizio sia stato acquisito entro il 31 dicembre 2008 mediante l’esecuzione di nuovi volumi e superfici, in deroga agli strumenti urbanistici generali e ai regolamenti edilizi, sia per il residenziale che per il non residenziale (attività produttive artigianali o commerciale di interesse prevalentemente locale; attività commerciali non collocabili in contesti urbano-abitativi ed attività turistiche e ricettive e su immobili destinati ad usi e attività di carattere agro-silvopastorale limitatamente ali edifici ex rurali non strumentali agli usi originari, c), d) e d-bis) della stessa L.R. n. 11/1998.
Residenziale:
 20 % del volume esistente
Non residenziale:
 20 % del volume esistente
Condizioni:
Gli interventi di ampliamento devono:
 garantire il mantenimento delle prestazioni energetiche e igenico-sanitarie esistenti e la compatibilità ambientale dell’unità immobiliare oggetto di intervento
 rispettare la normativa relativa alla stabilità degli edifici e di ogni altra normativa tecnica
 rispettare le distanze tra edifici stabilite dagli strumenti urbanistici generali
Gli interventi di ampliamento possono:
 sulle unità immobiliari classificate di pregio dal PRG essere realizzati solo qualora non incidano sulla tipologia originaria del fabbricato e previo parere favorevole degli enti competenti
 comportare la riduzione delle altezze interne dei locali di abitazione fino a 15 cm rispetto a quelle minime previste (art. 95 Lr 11/1998)
È consentito il mutamento della destinazione d’uso dell’unità immobiliare interessata dagli interventi di cui alla presente legge, nel rispetto delle destinazioni d’uso previste dal PRG. Il volume incrementato ai sensi della legge ha la stessa destinazione d’uso dell’unità immobiliare interessata dagli interventi. In deroga all’articolo 74, comma 4, della L.R. n. 11/1998, sono ammessi gli interventi di cui alla presente legge riguardanti unità immobiliari con destinazioni d’uso non ammesse dalla disciplina di zona del PRG, purché sia contestualmente mutata la destinazione d’uso dell’unità immobiliare interessata nell’ambito delle destinazioni previste dal PRG per la medesima zona.
Nelle zone territoriali di tipo E (Lr 11/1998) l’ampliamento può riguardare le sole unità immobiliari destinate agli usi e attività di carattere agro-silvo-pastorale
limitatamente agli edifici ex rurali non strumentali agli usi originari, c), d) e d-bis) della stessa L.R. n. 11/1998. purché l’intervento non comporti oneri aggiuntivi di urbanizzazione a carico dell’ente pubblico. Nel caso di unità immobiliari adibite ad alloggio di conduzione a servizio di aziende agricole, l’ampliamento deve, in ogni caso, garantire il rispetto degli standard costruttivi e dei parametri per il dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 22, comma 2, lettera e), della L.R. n. 11/1998.
L’ampliamento può essere realizzato anche attraverso più interventi purchè l’incremento complessivo non superi per ogni unità immobiliare il 20% del volume esistente all’atto del primo intervento.

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
Sono consentiti interventi di demolizione e ricostruzione con aumento di volumi e superfici in deroga agli strumenti urbanistici generali e ai regolamenti edilizi sia per residenziale che per il non residenziale su edifici realizzati anteriormente al 31 dicembre 1989.
Residenziale:
 35% del volume esistente
 45% del volume esistente nell’ambito dei piani, programmi integrati, intese, concertazioni di cui agli articoli 49, 50 e 51 della L.R. n. 11/1998
Non residenziale:
 35% del volume esistente
 45% del volume esistente nell’ambito dei piani, programmi integrati, intese, concertazioni di cui agli articoli 49, 50 e 51 della L.R. n. 11/1998
Condizioni
Gli interventi di demolizione e ricostruzione con aumento di volumi e superfici devono:
 utilizzare criteri e tecniche di edilizia sostenibile, fonti di energia alternative e rinnovabili o misure di risparmio delle risorse energetiche o idriche

TITOLO ABILITATIVO
DIA (realizzazione di strutture pertinenziali agli edifici esistenti, come tali prive di funzioni autonome e destinate invece al servizio esclusivo degli edifici predetti, o di loro parti, le quali non comportino carico urbanistico alcuno, non determinino aggravio sulle opere di urbanizzazione e presentino piccole dimensioni) e Concessione edilizia (Permesso di costruire) o titolo abilitativo in materia di procedimento unico comunque denominato

LIMITAZIONI
Gli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione con aumento di volumi e superfici non possono essere realizzati:
 su unità immobiliari anche parzialmente abusive con esclusione di quelle per le quali sia stato rilasciato titolo in sanatoria
 su aree demaniali o vincolate ad uso pubblico
 su aree dichiarate inedificabili per legge, sentenza o provvedimento amministrativo
 su unità immobiliari oggetto di notifica ai sensi del Dlgs 42/2004
 su unità immobiliari classificate come monumento o documento nonché, limitatamente a quelli di demolizione e ricostruzione, su quelle classificate di pregio
 su unità immobiliari poste nelle zone di tipo A
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Gli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione con aumento di volumi e superfici sono consentiti nelle aree:
 gravate da vincolo di inedificabilità (titolo V, capo I, Lr 11/1998)
 insistenti nei parchi nazionali o regionali o nelle aree naturali protette
 soggette a vincoli, previo rilascio dei pareri, autorizzazioni etc delle autorità preposte
Gli interventi su fabbricati che insistono nelle fasce di rispetto stradale possono essere realizzati in deroga a quanto stabilito dagli articoli 39 e 40 della L.R. n. 11/1998, purché sia mantenuta la distanza preesistente dalla strada e fatto salvo il rispetto delle distanze minime tra le costruzioni
I comuni possono imporre, entro 30 giorni dal ricevimento della DIA, della concessione o altro titolo abilitativo, modalità costruttive al fine del rispetto delle disposizioni tecniche di settore e dell’armonizzazione architettonica con il contesto paesistico e con il patrimonio edilizio esistenti

RIDUZIONI ONERI CONCESSORI
Ampliamenti:
 calcolati esclusivamente sulla maggiore volumetria o superficie realizzata
Demolizione e ricostruzione:
 calcolati esclusivamente sulla maggiore volumetria o superficie realizzata  riduzione del 50%
Con delibera del 18 dicembre 2009, n. 3753 la Giunta regionale ha previsto ulteriori riduzioni ed esenzioni del contributo nel caso gli interventi utilizzino in modo significativo fonti di energia rinnovabile o tecniche di edilizia sostenibile o comportino un miglioramento importante della sostenibilità ambientale dell'edificio:
 riduzione pari al 50%, qualora un’unità immobiliare o un edificio oggetto degli interventi di ampliamento raggiunga almeno la classe Bsa
 riduzione pari al 50%, qualora un’unità immobiliare o un edificio oggetto degli interventi di demolizione e ricostruzione e riqualificazione ambientale ed urbanistica raggiunga almeno la classe Asa.
Gli oneri non sono dovuti nel caso in cui a seguito degli interventi siano integralmente rimosse dagli edifici le coperture di materiali contenenti amianto.
Gli ampliamenti già assentiti dai Comuni alla data di entrata in vigore della legge di modifica concorrono al computo degli ampliamenti assentibili ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della L.R. n. 24/2009, come sostituito dall'articolo 3, comma 2, dalla legge di modifica, fino al raggiungimento del 20% del volume esistente all'atto del primo intervento

(Fonte Ance - Aggiornamento Dicembre 2011)