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Scheda di sintesi Piano Casa Regione Valle d'Aosta
AMPLIAMENTI
Sono consentiti ampliamenti o la realizzazione di unità immobiliari per le quali il titolo edilizio sia
stato acquisito entro il 31 dicembre 2008 mediante l’esecuzione di nuovi volumi e superfici, in
deroga agli strumenti urbanistici generali e ai regolamenti edilizi, sia per il residenziale che per il
non residenziale (attività produttive artigianali o commerciale di interesse prevalentemente locale;
attività commerciali non collocabili in contesti urbano-abitativi ed attività turistiche e
ricettive e su immobili destinati ad usi e attività di carattere agro-silvopastorale
limitatamente ali edifici ex rurali non strumentali agli usi originari, c), d) e d-bis)
della stessa L.R. n. 11/1998.
Residenziale:
20 % del volume esistente
Non residenziale:
20 % del volume esistente
Condizioni:
Gli interventi di ampliamento devono:
garantire il mantenimento delle prestazioni energetiche e igenico-sanitarie esistenti e la
compatibilità ambientale dell’unità immobiliare oggetto di intervento
rispettare la normativa relativa alla stabilità degli edifici e di ogni altra normativa tecnica
rispettare le distanze tra edifici stabilite dagli strumenti urbanistici generali
Gli interventi di ampliamento possono:
sulle unità immobiliari classificate di pregio dal PRG essere realizzati solo qualora non
incidano sulla tipologia originaria del fabbricato e previo parere favorevole degli enti
competenti
comportare la riduzione delle altezze interne dei locali di abitazione fino a 15 cm rispetto
a quelle minime previste (art. 95 Lr 11/1998)
È consentito il mutamento della destinazione d’uso dell’unità immobiliare interessata dagli
interventi di cui alla presente legge, nel rispetto delle destinazioni d’uso previste dal PRG. Il
volume incrementato ai sensi della legge ha la stessa destinazione d’uso dell’unità immobiliare
interessata dagli interventi. In deroga all’articolo 74, comma 4, della L.R. n. 11/1998, sono
ammessi gli interventi di cui alla presente legge riguardanti unità immobiliari con destinazioni d’uso non ammesse dalla disciplina di zona del PRG, purché sia contestualmente mutata la destinazione d’uso dell’unità immobiliare interessata nell’ambito delle destinazioni
previste dal PRG per la medesima zona.
Nelle zone territoriali di tipo E (Lr 11/1998) l’ampliamento può riguardare le sole unità
immobiliari destinate agli usi e attività di carattere agro-silvo-pastorale
limitatamente agli edifici ex rurali non strumentali agli usi originari, c), d) e d-bis) della stessa
L.R. n. 11/1998. purché l’intervento non comporti oneri aggiuntivi di urbanizzazione a carico
dell’ente pubblico. Nel caso di unità immobiliari adibite ad alloggio di conduzione a servizio di
aziende agricole, l’ampliamento deve, in ogni caso, garantire il rispetto degli standard
costruttivi e dei parametri per il dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi definiti
dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 22, comma 2, lettera e), della L.R. n. 11/1998.
L’ampliamento può essere realizzato anche attraverso più interventi purchè l’incremento
complessivo non superi per ogni unità immobiliare il 20% del volume esistente all’atto del
primo intervento.
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
Sono consentiti interventi di demolizione e ricostruzione con aumento di volumi e superfici in
deroga agli strumenti urbanistici generali e ai regolamenti edilizi sia per residenziale che per il non
residenziale su edifici realizzati anteriormente al 31 dicembre 1989.
Residenziale:
35% del volume esistente
45% del volume esistente nell’ambito dei piani, programmi integrati, intese, concertazioni di cui agli articoli 49, 50 e
51 della L.R. n. 11/1998
Non residenziale:
35% del volume esistente
45% del volume esistente nell’ambito dei piani, programmi integrati, intese, concertazioni di cui agli articoli 49, 50 e
51 della L.R. n. 11/1998
Condizioni
Gli interventi di demolizione e ricostruzione con aumento di volumi e superfici devono:
utilizzare criteri e tecniche di edilizia sostenibile, fonti di energia alternative e rinnovabili o
misure di risparmio delle risorse energetiche o idriche
TITOLO ABILITATIVO
DIA (realizzazione di strutture pertinenziali agli edifici esistenti, come tali prive di funzioni
autonome e destinate invece al servizio esclusivo degli edifici predetti, o di loro parti, le quali
non comportino carico urbanistico alcuno, non determinino aggravio sulle opere di
urbanizzazione e presentino piccole dimensioni) e Concessione edilizia (Permesso di costruire) o
titolo abilitativo in materia di procedimento unico comunque denominato
LIMITAZIONI
Gli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione con aumento di volumi e superfici
non possono essere realizzati:
su unità immobiliari anche parzialmente abusive con esclusione di quelle per le quali sia
stato rilasciato titolo in sanatoria
su aree demaniali o vincolate ad uso pubblico
su aree dichiarate inedificabili per legge, sentenza o provvedimento amministrativo
su unità immobiliari oggetto di notifica ai sensi del Dlgs 42/2004
su unità immobiliari classificate come monumento o documento nonché, limitatamente a
quelli di demolizione e ricostruzione, su quelle classificate di pregio
su unità immobiliari poste nelle zone di tipo A
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Gli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione con aumento di volumi e superfici
sono consentiti nelle aree:
gravate da vincolo di inedificabilità (titolo V, capo I, Lr 11/1998)
insistenti nei parchi nazionali o regionali o nelle aree naturali protette
soggette a vincoli, previo rilascio dei pareri, autorizzazioni etc delle autorità preposte
Gli interventi su fabbricati che insistono nelle fasce di rispetto stradale possono essere
realizzati in deroga a quanto stabilito dagli articoli 39 e 40 della L.R. n. 11/1998, purché sia
mantenuta la distanza preesistente dalla strada e fatto salvo il rispetto delle distanze minime
tra le costruzioni
I comuni possono imporre, entro 30 giorni dal ricevimento della DIA, della concessione o altro
titolo abilitativo, modalità costruttive al fine del rispetto delle disposizioni tecniche di settore
e dell’armonizzazione architettonica con il contesto paesistico e con il patrimonio edilizio
esistenti
RIDUZIONI ONERI CONCESSORI
Ampliamenti:
calcolati esclusivamente sulla maggiore volumetria o superficie realizzata
Demolizione e ricostruzione:
calcolati esclusivamente sulla maggiore volumetria o superficie realizzata
riduzione del 50%
Con delibera del 18 dicembre 2009, n. 3753 la Giunta regionale ha previsto ulteriori riduzioni ed
esenzioni del contributo nel caso gli interventi utilizzino in modo significativo fonti di energia
rinnovabile o tecniche di edilizia sostenibile o comportino un miglioramento importante della
sostenibilità ambientale dell'edificio:
riduzione pari al 50%, qualora un’unità immobiliare o un edificio oggetto degli interventi di
ampliamento raggiunga almeno la classe Bsa
riduzione pari al 50%, qualora un’unità immobiliare o un edificio oggetto degli interventi di
demolizione e ricostruzione e riqualificazione ambientale ed urbanistica raggiunga almeno
la classe Asa.
Gli oneri non sono dovuti nel caso in cui a seguito degli interventi siano integralmente rimosse
dagli edifici le coperture di materiali contenenti amianto.
Gli ampliamenti già assentiti dai Comuni alla data di entrata in vigore della legge di modifica
concorrono al computo degli ampliamenti assentibili ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della
L.R. n. 24/2009, come sostituito dall'articolo 3, comma 2, dalla legge di modifica, fino al
raggiungimento del 20% del volume esistente all'atto del primo intervento
(Fonte Ance - Aggiornamento Dicembre 2011)
