Regione Veneto

Piano Casa Governo Berlusconi

 

 

19 gennaio 2012 - ANCE

PIANO CASA 2: la mappa degli interventi regionali - Scheda Veneto

Tipologia di intervento: AMPLIAMENTO di edifici esistenti
Residenziale
20%
ulteriore 10% in caso di utilizzo di tecnologie che prevedano l’uso di fonti di energia rinnovabile con potenza non inferiore a 3Kwh ulteriore 15% per gli edifici residenziali purchè vi sia un contestuale intervento di riqualificazione dell’intero edificio che ne porti la prestazione energetica alla classe B

Non residenziale
20%
ulteriore 10% in caso di utilizzo di tecnologie che prevedano l’uso di fonti di energia rinnovabile con potenza non inferiore a 3Kwh può essere modificata la destinazione d’uso purché la nuova destinazione sia consentita dalla disciplina edilizia di zona

Gli ampliamenti possono essere eseguiti anche su edifici il cui progetto o richiesta di titolo abilitativo siano stati presentati al Comune entro il 31/3/09

Tipologia di intervento: DEMOLIZIONE RICOSTRUZIONE
Residenziale
+40% a condizione che si utilizzino fonti energetiche rinnovabili e tecniche di bioedilizia

Non Residenziale
+40% a condizione che si utilizzino fonti energetiche rinnovabili e tecniche di bioedilizia
Può essere riconosciuto un incremento fino al 50% nel caso in cui l’intervento comporti una ricomposizione planivolumetrica con modifica dell’area di sedime nonché della sagoma e sia oggetto di un piano attuativo L’incremento di volumetria è ammesso anche su edifici già demoliti o in corso di demolizione sulla base di regolare titolo abilitativo purché all’entrata in vigore della legge non sia già avvenuta la ricostruzione può essere modificata la destinazione d’uso purché la nuova destinazione sia consentita dalla disciplina edilizia di zona

Titolo abilitativo
DIA

Oneri
E’ prevista la riduzione del contributo di costruzione per interventi sulla prima casa.
I Comuni possono stabilire ulteriori incentivi economici in caso di utilizzo delle tecniche costruttive della bioedilizia o che prevedano il ricorso alle energie rinnovabili.
Per gli interventi che utilizzano fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 Kwh il contributo di costruzione non è dovuto per gli edifici destinati a prima abitazione; può essere ridotto nella misura del 50% per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di prima abitazione.

Termini
La Dia va presentata entro il 30/11/2013
Gli interventi come modificati dalla legge sono consentiti una sola volta anche se possono essere realizzati in più fasi, fino al raggiungimento degli incrementi volumetrici e delle superfici complessivamente previsti.

Limiti
Gli interventi non possono essere realizzati:  su edifici situati nei cenri storici salvo che per gli edifici che risultino privi di grado di protezione, ovvero con grado di protezione di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione o sostituzione edilizia, di ricomposizione volumetrica o urbanistica, anche se soggetti a piano urbanistico attuativo. I comuni possono deliberare, entro il 30 novembre 2011, se e con quali modalità consentire detti interventi; decorso inutilmente tale termine gli interventi sono realizzabili in tutto il centro storico limitatamente alla prima casa di abitazione, così come definita dall’articolo 8 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26 “Modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia”, come modificato dalla presente legge. Restano fermi i limiti massimi previsti dall’articolo 8, primo comma, n. 1), del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e successive modificazioni
 su immobili vincolati
 su edifici oggetto di specifiche norme di tutela da parte degli strumenti urbanistici
 nelle aree di inedificabilità assoluta
 su immobili anche parzialmente abusivi soggetti all’obbligo di demolizione
 qualora siano volti ad eludere o derogare le disposizioni regionali in materia di grandi strutture di vendita, centri commerciali e parchi commerciali;
 in aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica
Con l'entrata in vigore della legge di modifica non trovano applicazione le deliberazioni adottate dai comuni entro il 30 ottobre 2009.
Le disposizioni come modificate, si applicano sin dall'entrata in vigore della presente legge ma i comuni entro il 30 novembre 2011 possono deliberare, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale, se e con quali eventuali limiti e modalità applicare la normativa con riferimento a:
a) edifici residenziali non destinati a prima casa di abitazione, così come definita dall'articolo 8 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26, come modificato dalla presente legge;
b) strutture ricettive di cui agli articoli 22 e 25 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33“Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni;
c) edifici produttivi;
d) edifici commerciali-direzionali.
Decorso inutilmente il termine le norme sugli ampliamenti e demolizioni e ricostruzione trovano integrale applicazione.