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19 gennaio 2012 - ANCE
PIANO CASA 2: la mappa degli interventi regionali - Scheda VenetoTipologia di intervento: AMPLIAMENTO di edifici esistenti
Residenziale
20%
ulteriore 10% in caso di utilizzo di tecnologie che prevedano l’uso di fonti di energia rinnovabile con
potenza non inferiore a 3Kwh ulteriore 15% per gli edifici residenziali purchè vi sia un contestuale intervento di riqualificazione dell’intero edificio che ne porti la prestazione energetica alla
classe B
Non residenziale
20%
ulteriore 10% in caso di
utilizzo di tecnologie che prevedano l’uso di fonti di energia rinnovabile con
potenza non inferiore a 3Kwh può essere modificata la
destinazione d’uso purché la
nuova destinazione sia
consentita dalla disciplina
edilizia di zona
Gli ampliamenti possono essere eseguiti anche su edifici il cui progetto o richiesta di titolo abilitativo siano stati presentati al Comune entro il 31/3/09
Tipologia di intervento: DEMOLIZIONE RICOSTRUZIONE
Residenziale
+40% a condizione che si utilizzino fonti energetiche rinnovabili e tecniche di bioedilizia
Non Residenziale
+40% a condizione che si utilizzino fonti energetiche rinnovabili e tecniche di bioedilizia
Può essere riconosciuto un incremento fino al 50% nel caso in cui l’intervento comporti una ricomposizione planivolumetrica con modifica dell’area di sedime nonché della sagoma e sia oggetto di un piano attuativo L’incremento di volumetria è ammesso anche su edifici già demoliti o in corso di demolizione sulla base di regolare titolo abilitativo purché all’entrata in vigore della legge non sia già avvenuta la ricostruzione può essere modificata la destinazione d’uso purché la nuova destinazione sia consentita dalla disciplina edilizia di zona
Titolo abilitativo
DIA
Oneri
E’ prevista la riduzione del contributo di costruzione per interventi sulla prima casa.
I Comuni possono stabilire ulteriori
incentivi economici in caso di utilizzo delle tecniche costruttive della bioedilizia o che prevedano il ricorso alle energie rinnovabili.
Per gli interventi che utilizzano fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 Kwh il contributo di costruzione non è dovuto per gli edifici destinati a prima abitazione; può essere ridotto nella misura del 50% per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di prima abitazione.
Termini
La Dia va presentata entro il 30/11/2013
Gli interventi come modificati dalla legge sono consentiti una sola volta anche se possono essere realizzati in più fasi, fino al raggiungimento degli
incrementi volumetrici e delle superfici complessivamente
previsti.
Limiti
Gli interventi non possono essere realizzati:
su edifici situati nei cenri storici salvo che per gli edifici che risultino privi di grado di protezione, ovvero con grado di protezione di demolizione e
ricostruzione, di ristrutturazione o sostituzione edilizia, di ricomposizione volumetrica o urbanistica, anche se
soggetti a piano urbanistico attuativo. I comuni possono deliberare, entro il 30 novembre 2011, se e con quali modalità consentire detti interventi; decorso inutilmente tale termine gli interventi sono realizzabili in tutto il centro storico limitatamente alla prima casa di
abitazione, così come definita dall’articolo 8 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26 “Modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed
edilizia”, come modificato dalla presente legge. Restano fermi i limiti massimi previsti dall’articolo 8, primo comma, n. 1), del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e successive modificazioni
su immobili vincolati
su edifici oggetto di specifiche norme di tutela da parte degli strumenti urbanistici
nelle aree di inedificabilità assoluta
su immobili anche parzialmente abusivi soggetti all’obbligo di demolizione
qualora siano volti ad eludere o derogare le disposizioni regionali in materia di grandi strutture di vendita, centri commerciali e parchi commerciali;
in aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica
Con l'entrata in vigore della legge di modifica non trovano applicazione le
deliberazioni adottate dai comuni entro il 30 ottobre 2009.
Le disposizioni come modificate, si applicano sin dall'entrata in vigore della presente legge ma i comuni entro il 30 novembre 2011 possono deliberare, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale, se e con quali eventuali limiti e modalità applicare la normativa con riferimento a:
a) edifici residenziali non destinati a prima casa di abitazione, così come definita dall'articolo 8 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26, come
modificato dalla presente legge;
b) strutture ricettive di cui agli articoli 22 e 25 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33“Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e
successive modificazioni;
c) edifici produttivi;
d) edifici commerciali-direzionali.
Decorso inutilmente il termine le norme sugli ampliamenti e demolizioni e ricostruzione trovano integrale applicazione.
