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Scheda di sintesi Piano Casa Regione Veneto
AMPLIAMENTI
Sono consentiti ampliamenti in deroga agli strumenti urbanistici vigenti o adottati e ai regolamenti
edilizi sia per il residenziale che per uso diverso dall’abitativo.
Residenziale:
20 % del volume
ulteriore 10% in caso di utilizzo di tecnologie che prevedano l’uso di fonti di energia
rinnovabile con potenza non inferiore a 3Kwh
Non residenziale:
20% della superficie coperta
ulteriore 10% in caso di utilizzo di tecnologie che prevedano l’uso di fonti di energia
rinnovabile con potenza non inferiore a 3Kwh
Ulteriore 15% per gli edifici residenziali purchè vi sia un contestuale intervento di
riqualificazione dell’intero edificio che ne porti la prestazione energetica alla classe B
Per entrambe le tipologie:
- l’ampliamento deve realizzarsi in aderenza rispetto al fabbricato o utilizzando un
corpo edilizio contiguo salvo il caso in cui non sia possibile oppure comprometta
l’armonia estetica del fabbricato esistente. In tal caso può essere autorizzata la
costruzione di un corpo edilizio separato
- nei limiti dell’ampliamento sono da computare l’eventuale recupero dei sottotetti
esistenti
- ammessi interventi anche nei condomini purché nel rispetto delle norme del codice
civile
- in ipotesi di case a schiera l’ampliamento è ammesso qualora venga realizzato in
maniera uniforme con le stesse modalità
- può essere modificata la destinazione d’uso purché la nuova destinazione sia
consentita dalla disciplina edilizia di zona. Nel caso in cui gli interventi riguardino
edifici situati in zona impropria, purché diversa dalla zona agricola, la destinazione
d’uso degli edifici può essere modificata limitatamente al volume che sarebbe
realizzabile ai sensi della specifica disciplina di zona, incrementato della percentuale di
ampliamento consentita dalla presente legge. Sono fatti salvi eventuali accordi o
convenzioni precedentemente sottoscritti . Sono subordinati ad un piano urbanistico
attuativo
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
Sono consentiti in deroga agli strumenti urbanistici vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi
interventi di demolizione e ricostruzione anche parziali, con incrementi di cubatura, degli edifici
realizzati anteriormente al 1989 sia residenziali che per uso diverso dall’abitativo.
Residenziale:
40 % della volumetria demolita
Non Residenziale:
40% della superficie coperta demolita
Condizioni
Gli interventi di demolizione e ricostruzione con aumento del 40% della volumetria o della
superficie coperta sono consentiti purché:
situati in zona territoriale propria
vengano utilizzate per la ricostruzione tecniche costruttive per l’edilizia sostenibile (Lr
4/2007)
Per entrambe le categorie:
aumento del 50% nel caso in cui l’intervento comporti una ricomposizione planivolumetrica
con modifica dell’area di sedime nonché della sagoma e sia oggetto di un piano attuativo
Non concorrono a formare cubatura:
pensiline e tettoie per l’installazione di impianti fotovoltaici con potenza non superiore a 6
kWp.
Sistemi di captazione delle radiazioni solari quali serre bioclimatiche, pareti ad
accumulo etc..
può essere modificata la destinazione d’uso purché la nuova destinazione sia consentita dalla
disciplina edilizia di zona. Nel caso in cui gli interventi riguardino edifici situati in zona
impropria, purché diversa dalla zona agricola, la destinazione d’uso degli edifici può essere
modificata limitatamente al volume che sarebbe realizzabile ai sensi della specifica disciplina
di zona, incrementato della percentuale di ampliamento consentita dalla presente legge. Sono
fatti salvi eventuali accordi o convenzioni precedentemente sottoscritti Sono subordinati ad un
piano urbanistico attuativo
RIQUALIFICAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI TURISTICI E RICETTIVI
E’ possibile ampliare fino al 20% le attrezzature all’aperto di cui all’allegato S/4 lettera b) e lettera
d) della Lr 33/2002 (stabilimento balneare con strutture fisse; infrastrutture privare limitatamente ai
campeggi e impianti sportivi e ricreativi) anche se ricadenti in area demaniale.
può essere modificata la destinazione d’uso purché la nuova destinazione sia consentita dalla
disciplina edilizia di zona. Nel caso in cui gli interventi riguardino edifici situati in zona
impropria, purché diversa dalla zona agricola, la destinazione d’uso degli edifici può essere
modificata limitatamente al volume che sarebbe realizzabile ai sensi della specifica disciplina
di zona, incrementato della percentuale di ampliamento consentita dalla presente legge. Sono
fatti salvi eventuali accordi o convenzioni precedentemente sottoscritti Sono subordinati ad un
piano urbanistico attuativo
TITOLO ABILITATIVO
DIA da presentare entro il 30/11/2013
LIMITAZIONI
Gli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria non
possono essere realizzati:
su edifici ricadenti all’interno dei centri storici salvo che per gli edifici che risultino privi
di grado di protezione, ovvero con grado di protezione di demolizione e ricostruzione,
di ristrutturazione o sostituzione edilizia, di ricomposizione volumetrica o urbanistica,
anche se soggetti a piano urbanistico attuativo. I comuni possono deliberare, entro il 30
novembre 2011, se e con quali modalità consentire detti interventi; decorso inutilmente
tale termine gli interventi sono realizzabili in tutto il centro storico limitatamente alla
prima casa di abitazione, così come definita dall’articolo 8 della legge regionale 9
ottobre 2009, n. 26 “Modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia”,
come modificato dalla presente legge. Restano fermi i limiti massimi previsti
dall’articolo 8, primo comma, n. 1), del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e
successive modificazioni
su edifici vincolati
su aree dichiarate inedificabili;
su immobili anche parzialmente abusivi oggetto di ordinanza di demolizione;
su edifici aventi destinazione commerciale qualora siano volti ad eludere o derogare le
disposizioni in materia di programmazione, insediamento e apertura di strutture di vendite
etc
I Comuni entro il 30 ottobre 2009 deliberano, sulla base di specifiche valutazioni di carattere
urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale, se e con quali limiti applicare la normativa sugli
ampliamenti e demolizioni e ricostruzioni con aumento di volumetria o superficie coperta.
Con l'entrata in vigore della legge di modifica non trovano applicazione le deliberazioni
adottate dai comuni entro il 30 ottobre 2009.
Le disposizioni come modificate, si applicano sin dall'entrata in vigore della presente legge ma
i comuni entro il 30 novembre 2011 possono deliberare, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 sulla base di
specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale, se e con
quali eventuali limiti e modalità applicare la normativa con riferimento a:
a) edifici residenziali non destinati a prima casa di abitazione, così come definita dall'articolo
8 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26, come modificato dalla presente legge;
b) strutture ricettive di cui agli articoli 22 e 25 della legge regionale 4 novembre 2002, n.
33“Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni;
c) edifici produttivi;
d) edifici commerciali-direzionali.
Decorso inutilmente il termine le norme sugli ampliamenti e demolizioni e ricostruzione
trovano integrale applicazione.
Gli interventi come modificati dalla legge sono consentiti una sola volta anche se possono
essere realizzati in più fasi, fino al raggiungimento degli incrementi volumetrici e delle
superfici complessivamente previsti.
Gli interventi di ampliamento e gli interventi di riqualificazione degli insediamenti turistici e
ricettivi cazione come modificati dalla legge, sono consentiti sugli edifici esistenti alla data di
entrata in vigore della legge (9/07/2011) ovvero su quelli il cui progetto, o richiesta di titolo
abilitativo edilizio, siano stati presentati al comune entro il 31 maggio 2011.
RIDUZIONI ONERI CONCESSORI
Ampliamenti e Demolizione e ricostruzione:
E’ prevista la riduzione del 60% se destinati a prima abitazione.
Per gli interventi che utilizzano fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3
Kwh il contributo di costruzione non è dovuto per gli edifici destinati a prima abitazione; può
essere ridotto nella misura del 50% per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di prima
abitazione.
I Comuni possono stabilire ulteriori riduzioni se si utilizzano tecniche di risparmio energetico,
bioedilizia, energie rinnovabili.
(Fonte: ANCE - Aggiornamento Dicembre 2011)
