Regione Veneto

Piano Casa Governo Berlusconi

 

 

Scheda di sintesi Piano Casa Regione Veneto

AMPLIAMENTI
Sono consentiti ampliamenti in deroga agli strumenti urbanistici vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi sia per il residenziale che per uso diverso dall’abitativo.

Residenziale:
 20 % del volume
 ulteriore 10% in caso di utilizzo di tecnologie che prevedano l’uso di fonti di energia rinnovabile con potenza non inferiore a 3Kwh
Non residenziale:
 20% della superficie coperta
 ulteriore 10% in caso di utilizzo di tecnologie che prevedano l’uso di fonti di energia rinnovabile con potenza non inferiore a 3Kwh
Ulteriore 15% per gli edifici residenziali purchè vi sia un contestuale intervento di riqualificazione dell’intero edificio che ne porti la prestazione energetica alla classe B Per entrambe le tipologie:
- l’ampliamento deve realizzarsi in aderenza rispetto al fabbricato o utilizzando un corpo edilizio contiguo salvo il caso in cui non sia possibile oppure comprometta l’armonia estetica del fabbricato esistente. In tal caso può essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio separato
- nei limiti dell’ampliamento sono da computare l’eventuale recupero dei sottotetti esistenti
- ammessi interventi anche nei condomini purché nel rispetto delle norme del codice civile
- in ipotesi di case a schiera l’ampliamento è ammesso qualora venga realizzato in maniera uniforme con le stesse modalità
- può essere modificata la destinazione d’uso purché la nuova destinazione sia consentita dalla disciplina edilizia di zona. Nel caso in cui gli interventi riguardino edifici situati in zona impropria, purché diversa dalla zona agricola, la destinazione d’uso degli edifici può essere modificata limitatamente al volume che sarebbe realizzabile ai sensi della specifica disciplina di zona, incrementato della percentuale di ampliamento consentita dalla presente legge. Sono fatti salvi eventuali accordi o convenzioni precedentemente sottoscritti . Sono subordinati ad un piano urbanistico attuativo

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
Sono consentiti in deroga agli strumenti urbanistici vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi interventi di demolizione e ricostruzione anche parziali, con incrementi di cubatura, degli edifici realizzati anteriormente al 1989 sia residenziali che per uso diverso dall’abitativo.
Residenziale:
 40 % della volumetria demolita
Non Residenziale:
 40% della superficie coperta demolita
Condizioni
Gli interventi di demolizione e ricostruzione con aumento del 40% della volumetria o della superficie coperta sono consentiti purché:
 situati in zona territoriale propria
 vengano utilizzate per la ricostruzione tecniche costruttive per l’edilizia sostenibile (Lr 4/2007)
Per entrambe le categorie:
 aumento del 50% nel caso in cui l’intervento comporti una ricomposizione planivolumetrica con modifica dell’area di sedime nonché della sagoma e sia oggetto di un piano attuativo
Non concorrono a formare cubatura:
 pensiline e tettoie per l’installazione di impianti fotovoltaici con potenza non superiore a 6 kWp.
 Sistemi di captazione delle radiazioni solari quali serre bioclimatiche, pareti ad accumulo etc..
può essere modificata la destinazione d’uso purché la nuova destinazione sia consentita dalla disciplina edilizia di zona. Nel caso in cui gli interventi riguardino edifici situati in zona impropria, purché diversa dalla zona agricola, la destinazione d’uso degli edifici può essere modificata limitatamente al volume che sarebbe realizzabile ai sensi della specifica disciplina di zona, incrementato della percentuale di ampliamento consentita dalla presente legge. Sono fatti salvi eventuali accordi o convenzioni precedentemente sottoscritti Sono subordinati ad un piano urbanistico attuativo

RIQUALIFICAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI TURISTICI E RICETTIVI
E’ possibile ampliare fino al 20% le attrezzature all’aperto di cui all’allegato S/4 lettera b) e lettera d) della Lr 33/2002 (stabilimento balneare con strutture fisse; infrastrutture privare limitatamente ai campeggi e impianti sportivi e ricreativi) anche se ricadenti in area demaniale.

può essere modificata la destinazione d’uso purché la nuova destinazione sia consentita dalla disciplina edilizia di zona. Nel caso in cui gli interventi riguardino edifici situati in zona impropria, purché diversa dalla zona agricola, la destinazione d’uso degli edifici può essere modificata limitatamente al volume che sarebbe realizzabile ai sensi della specifica disciplina di zona, incrementato della percentuale di ampliamento consentita dalla presente legge. Sono fatti salvi eventuali accordi o convenzioni precedentemente sottoscritti Sono subordinati ad un piano urbanistico attuativo

TITOLO ABILITATIVO
DIA da presentare entro il 30/11/2013

LIMITAZIONI
Gli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria non possono essere realizzati:
 su edifici ricadenti all’interno dei centri storici salvo che per gli edifici che risultino privi di grado di protezione, ovvero con grado di protezione di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione o sostituzione edilizia, di ricomposizione volumetrica o urbanistica, anche se soggetti a piano urbanistico attuativo. I comuni possono deliberare, entro il 30 novembre 2011, se e con quali modalità consentire detti interventi; decorso inutilmente tale termine gli interventi sono realizzabili in tutto il centro storico limitatamente alla prima casa di abitazione, così come definita dall’articolo 8 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26 “Modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia”, come modificato dalla presente legge. Restano fermi i limiti massimi previsti dall’articolo 8, primo comma, n. 1), del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e successive modificazioni
 su edifici vincolati
 su aree dichiarate inedificabili;
 su immobili anche parzialmente abusivi oggetto di ordinanza di demolizione;
 su edifici aventi destinazione commerciale qualora siano volti ad eludere o derogare le disposizioni in materia di programmazione, insediamento e apertura di strutture di vendite etc
I Comuni entro il 30 ottobre 2009 deliberano, sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale, se e con quali limiti applicare la normativa sugli ampliamenti e demolizioni e ricostruzioni con aumento di volumetria o superficie coperta.
Con l'entrata in vigore della legge di modifica non trovano applicazione le deliberazioni adottate dai comuni entro il 30 ottobre 2009.
Le disposizioni come modificate, si applicano sin dall'entrata in vigore della presente legge ma i comuni entro il 30 novembre 2011 possono deliberare, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale, se e con quali eventuali limiti e modalità applicare la normativa con riferimento a:
a) edifici residenziali non destinati a prima casa di abitazione, così come definita dall'articolo 8 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26, come modificato dalla presente legge;
b) strutture ricettive di cui agli articoli 22 e 25 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33“Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni;
c) edifici produttivi;
d) edifici commerciali-direzionali.
Decorso inutilmente il termine le norme sugli ampliamenti e demolizioni e ricostruzione trovano integrale applicazione.
Gli interventi come modificati dalla legge sono consentiti una sola volta anche se possono essere realizzati in più fasi, fino al raggiungimento degli incrementi volumetrici e delle superfici complessivamente previsti.
Gli interventi di ampliamento e gli interventi di riqualificazione degli insediamenti turistici e ricettivi cazione come modificati dalla legge, sono consentiti sugli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge (9/07/2011) ovvero su quelli il cui progetto, o richiesta di titolo abilitativo edilizio, siano stati presentati al comune entro il 31 maggio 2011.

RIDUZIONI ONERI CONCESSORI
Ampliamenti e Demolizione e ricostruzione:
E’ prevista la riduzione del 60% se destinati a prima abitazione.
Per gli interventi che utilizzano fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 Kwh il contributo di costruzione non è dovuto per gli edifici destinati a prima abitazione; può essere ridotto nella misura del 50% per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di prima abitazione.
I Comuni possono stabilire ulteriori riduzioni se si utilizzano tecniche di risparmio energetico, bioedilizia, energie rinnovabili.
(Fonte: ANCE - Aggiornamento Dicembre 2011)